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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 16 aprile 2019 – EUflight.de GmbH / Eurowings GmbH

(Causa C-345/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EUflight.de GmbH

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 1 debbano essere interpretate nel senso che i passeggeri, il cui trasporto sul volo prenotato verso la destinazione finale avviene più di un’ora prima rispetto alla partenza prevista, ricevono una compensazione pecuniaria in applicazione analogica dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

Se, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, detta compensazione pecuniaria possa essere ridotta a seconda delle distanze aeree, qualora l’orario di arrivo registri un certo anticipo rispetto ai ritardi ivi menzionati o, addirittura, rispetto all’orario di arrivo previsto.

Se la possibilità di applicare la riduzione sia esclusa nell’ipotesi in cui l’orario di partenza risulti anticipato rispetto a quello previsto in misura tale da superare i limiti per i ritardi di cui all’articolo 7, paragrafo 2 (ossia comporti un anticipo superiore a due, tre o quattro ore).

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU 2004, L 46, pag. 1.