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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 18 novembre 2014 – De Nicola / BEI

(Causa F-59/09 RENV) 1

(Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione annuale – Regolamentazione interna – Procedimento di ricorso – Diritto al contraddittorio – Violazione da parte del comitato per i ricorsi – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Molestie psicologiche – Non luogo a statuire sulle domande risarcitorie)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: T. Gilliams e G. Nuvoli, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento delle decisioni sulle promozioni del 29 aprile 2008, che non includono il nome del ricorrente, nonché della valutazione del ricorrente per l’anno 2007. Dall’altro, l’annullamento della decisione del Comitato d’appello di restare in carica nonostante una domanda di ricusazione. Infine, l’accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche, nonché la condanna della convenuta a cessare le molestie e a risarcire i danni morali e materiali.

Dispositivo

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 novembre 2008 è annullata.

Non vi è luogo a statuire sulle domande volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo delle molestie psicologiche.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nelle cause F-59/09, T-264/11 P e F-59/09 RENV.

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1 GU C 205 del 29.8.2009, pag. 49.