Language of document : ECLI:EU:F:2012:51

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

18 aprile 2012

Causa F‑50/11

Dawn Cheryl Buxton

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Attribuzione dei punti di merito – Rapporto informativo – Lavoro a tempo parziale – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Buxton chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del Parlamento, dell’11 maggio 2010, che le attribuisce un punto di merito per l’esercizio di attribuzione dei punti di merito in esito all’esercizio di valutazione 2009.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese del Parlamento.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Quantificazione dei meriti mediante l’attribuzione di punti – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 45, § 1)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Nozione – Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 5)

3.      Funzionari – Promozione – Decisione di attribuzione dei punti di merito – Reclamo – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata

(Statuto dei funzionari, artt. 45 e 90, § 2)

4.      Funzionari – Valutazione – Punti di merito – Promesse – Inosservanza delle disposizioni dello Statuto – Legittimo affidamento – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      L’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale per valutare i meriti da prendere in considerazione nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto e analogamente, di conseguenza, nell’ambito di una decisione di attribuzione di punto di merito, i quali sono presi in considerazione in un sistema di promozione in cui una siffatta valutazione è quantificata. Pertanto, il sindacato del giudice dell’Unione deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei modi e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del suo potere in modo manifestamente errato.

Orbene, stabilire che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione presuppone che gli elementi di prova, che spetta al ricorrente fornire, siano sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’autorità. In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal funzionario interessato, la valutazione contestata può ancora essere ammessa come vera o valida.

(v. punti 37 e 38)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 1996, AIUFFASS e AKT/Commissione, T‑380/94 (punto 59); 3 maggio 2007, Crespinet/Commissione, T‑261/04 (punto 58); 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03 (punto 221); 1° aprile 2009, Valero Jordana/Commissione, T‑385/04 (punto 131)

2.      Quando un funzionario esercita un diritto a congedo o ad un regime di lavoro specifico riconosciutogli dallo Statuto, l’amministrazione non può, senza rimettere in discussione il carattere effettivo di tale diritto, considerare la sua situazione diversa da quella di un funzionario che non abbia esercitato tale diritto e, pertanto, applicargli un trattamento diverso, a meno che tale disparità di trattamento non sia, da una parte, obiettivamente giustificata, in particolare in quanto essa si limiti a trarre le conseguenze, durante il periodo considerato, della mancata prestazione lavorativa del dipendente interessato, e, dall’altra, rigorosamente proporzionata alla giustificazione fornita. Così, il fatto che un funzionario abbia esercitato il diritto, conferitogli dallo Statuto, di lavorare a tempo parziale nell’ambito di un congedo parentale può costituire una circostanza oggettiva che non può essere ignorata nella valutazione dei suoi meriti e, in special modo, del suo rendimento.

Una violazione del principio di uguaglianza potrebbe dunque risultare da un raffronto dei meriti di funzionari che non tenga conto delle prestazioni ridotte che pongono uno di essi in una situazione obiettivamente diversa degli altri.

Al riguardo, ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 5, dello Statuto, se un funzionario, che si pretende vittima di una discriminazione, prova fatti che consentano di presumere l’esistenza di quest’ultima, spetta all’amministrazione dimostrare che non vi è stata violazione del principio di parità di trattamento.

(v. punti 50, 65 e 66)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 15 febbraio 2011, Barbin/Parlamento, F‑68/09 (punto 100, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑228/11 P)

3.      Nell’ambito di una decisione di promozione ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, l’autorità competente non è tenuta a motivare la sua decisione né nei confronti del suo destinatario né nei confronti dei funzionari in concorrenza con quest’ultimo. Di conseguenza, lo stesso vale nell’ambito di una decisione di attribuzione di punti di merito. Per contro, l’autorità che ha il potere di nomina ha l’obbligo di motivare la sua decisione di rigetto di un reclamo presentato, ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, da un funzionario che si ritenga leso da un’attribuzione sfavorevole di punti, dato che si presuppone che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro la quale era diretto il reclamo.

(v. punto 74)

Riferimento:

Corte: 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, C‑343/87 (punto 13)

Tribunale di primo grado: 14 giugno 2001, McAuley/Consiglio, T‑230/99 (punto 50); 27 settembre 2006, Lantzoni/Corte di giustizia, T‑156/05 (punto 77)

Tribunale della funzione pubblica: 11 dicembre 2008, Schell/Commissione, F‑83/06 (punto 89)

4.      Assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, fornite dell’amministrazione ad un funzionario quanto alla concessione di un determinato numero di punti di merito, in esito ad un esercizio di valutazione, senza che si proceda, tenuto conto del fatto che i punti da attribuire sono in numero limitato, ad uno scrutinio per merito comparativo completo dei funzionari della direzione generale, della direzione o del servizio in questione, sarebbero manifestamente contrarie ai principi di obiettività e di imparzialità che debbono presiedere alla valutazione della competenza, dal rendimento e della condotta nel servizio dei funzionari ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto. Orbene, il principio di tutela del legittimo affidamento non può giustificare una pratica contraria ad una disposizione statutaria.

(v. punto 80)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 14 luglio 2011, Praskevicius/Parlamento, F‑81/10 (punto 67)