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Ricorso presentato il 25 settembre 2006 - Giannopoulos / Consiglio

(Causa F-111/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione di inquadramento del ricorrente, quale risulta dalla decisione di titolarizzazione del 18 novembre 2003, nella parte che gli attribuisce il grado A7;

annullare, per quanto occorra, la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (l'APN) che respinge il reclamo del ricorrente;

indicare all'APN gli effetti che produce l'annullamento delle decisione impugnate, e in particolare: i) il reinquadramento del ricorrente al grado A6, per tener conto del carattere eccezionale delle sue qualifiche e dei bisogni specifici del servizio con effetto retroattivo a decorrere dal 18 novembre 2003; ii) un reinquadramento del ricorrente per quanto riguarda lo scaglione che tenga conto della sua esperienza professionale, e almeno, equivalente a quello che gli è stato attribuito alla data di assunzione; iii) il versamento al ricorrente della differenza tra il trattamento che corrisponde al grado e allo scaglione con cui è stato inquadrato e il trattamento corrispondente al grado e allo scaglione con cui avrebbe dovuto essere inquadrato, aumentata degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla data in cui essa diventa esigibile;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, vincitore del concorso generale EUR/A/127 1 per la costituzione di un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori A7/A6, è stato assunto dal Segretariato generale del Consiglio e inquadrato al grado A7. Avendo appreso, a luglio del 2003, che altri vincitori del concorso per i gradi A7/A6 erano stati assunti dal Segretariato generale con il grado A6, o reinquadrati con tale grado a seguito di un controllo amministrativo interno delle decisioni iniziali di inquadramento, il ricorrente ha proposto una domanda di reinquadramento. Quest'ultima è stata respinta dall'amministrazione, così come il reclamo presentato successivamente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un primo motivo relativo alla violazione dell'art. 31, n.2, dello statuto, all'errore manifesto di valutazione e all'errore di diritto, in quanto i criteri giurisprudenziali relativi al carattere eccezionale delle sue qualifiche e ai bisogni specifici del servizio sarebbero stati ignorati. Inoltre, il ricorrente deduce un secondo motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione e un terzo motivo relativo alla mancata osservanza del principio di parità di trattamento, in quanto 10-15 colleghi, le cui situazioni giuridiche e fattuali non presenterebbero differenze essenziali con quella del ricorrente, sarebbero stati contrariamente a quest'ultimo inquadrati o reinquadrati al grado A6.

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1 - GUCE C 125/A del 23.4.98, pag. 10.