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Impugnazione proposta il 29 maggio 2020 dall’Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020, causa T-835/17, Eurofer/Commissione

(Causa C-226/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Eurofer, Association Européenne de l’Acier, AISBL (rappresentanti: J. Killick, advocaat, G. Forwood, avocate)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare l’articolo 2 del regolamento impugnato 1 ;

in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione e l’interveniente dinanzi al Tribunale a sopportare le spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.    Primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nell’interpretare l’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base 2 nel senso che la Commissione dispone di un potere discrezionale per considerare «trascurabili» importazioni che rappresentano una quota di mercato superiore all’1%.

2.    Secondo motivo di impugnazione, vertente su errori quanto alla valutazione secondo cui «il volume delle importazioni» in provenienza dalla Serbia era «trascurabile» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. In particolare, il Tribunale ha commesso:

2.1.    un errore di diritto nell’includere elementi del prezzo nella valutazione del carattere trascurabile, che è esclusivamente una valutazione quantitativa connessa ai volumi;

2.2.    in subordine, un errore di diritto non prendendo in considerazione altri elementi (segnatamente i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto) indicativi (in maniera più precisa) degli effetti potenziali che i volumi importati possono produrre; e

2.3.    in ulteriore subordine, un errore manifesto di valutazione e snaturamento delle prove nel ritenere che i prezzi medi associati ai volumi corrispondenti ad una quota di mercato poco rilevante potessero, di per sé, avvalorare l’affermazione che il volume è «trascurabile» nel caso di specie.

3.    Terzo motivo di impugnazione, vertente su errori quanto all’affermazione che «non si riteng[o]no necessarie misure di difesa» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base. In particolare, il Tribunale è incorso in:

3.1.    un errore di diritto nel ritenere che la Commissione potesse chiudere l’inchiesta senza analisi del pregiudizio potenziale; e

3.2.    un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione nel ritenere che la Commissione non avesse ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale nell’applicare l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base.

4.    Quarto motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto nel ritenere che la Commissione non fosse tenuta a comunicare i dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto per l’esportatore serbo. In particolare, il Tribunale è incorso in:

4.1.    un errore di diritto nell’affermare che il rispetto dei diritti della difesa dell’Eurofer non imponeva la comunicazione dei dati relativi alla sottoquotazione dei prezzi e alla vendita sottocosto;

4.2.    un errore di diritto nel concludere che il denunciante in un’inchiesta anti-dumping non può invocare le esigenze connesse al rispetto dei diritti della difesa; e

4.3.    un errore di diritto nel concludere che il regolamento impugnato rispettava il principio di buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

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1     Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU 2017, L 258, pag. 24).

2     Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).