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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 settembre 2011 - AA / Commissione

(Causa F-101/09) 1

(Funzione pubblica - Nomina - Agenti temporanei nominati funzionari - Inquadramento nel grado - Esecuzione della cosa giudicata - Perdita di un'opportunità)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: AA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti K. Van Maldegem e C. Mereu, successivamente K. Van Maldegem, C. Mereu e M. Velardo)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Baquero Cruz, agenti)

Oggetto

Una domanda di annullamento della decisione di inquadrare il ricorrente nel grado AD 6, scatto 2, e la condanna della convenuta al risarcimento del danno causato al ricorrente.

Dispositivo

La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale da questi subito anteriormente alla pronuncia della presente sentenza, l'importo pari alla differenza tra, da un lato, la retribuzione al netto degli oneri sociali e delle imposte che egli avrebbe percepito se fosse stato assunto come funzionario nel grado intermedio A*6 in data 1° agosto 2004, e successivamente la sua carriera si fosse svolta in conformità all'avanzamento di scatto previsto dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e alla durata media del periodo passato dal funzionario in ciascun grado, quale risultante dall'allegato I, lett. b), dello Statuto, e, dall'altra, le retribuzione al netto degli oneri sociali e delle imposte che il ricorrente ha percepito tra il 1° agosto 2004 e la data di pronuncia della presente sentenza, inizialmente nella sua qualità di funzionario nazionale, successivamente, a partire dal 15 marzo 2009, nella sua qualità di funzionario dell'Unione europea, differenza alla quale dev'essere applicato un coefficiente dello 0,8.

La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente la somma di 120 000 euro a titolo di risarcimento del danno materiale da questi subito successivamente alla pronuncia della presente sentenza.

La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente l'importo delle somme già scadute dovute in esecuzione della presente sentenza, maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dalle date in cui dette somme erano rispettivamente dovute e, qualora tali date siano anteriori al 15 marzo 2009, a partire da quest'ultima data. Tali interessi dovranno essere calcolati, fino alla data dell'effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo in questione, maggiorato di due punti.

La Commissione europea è condannata a versare al ricorrente l'importo di 2 000 euro a titolo di risarcimento del danno morale.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese del ricorrente.

Il ricorrente sopporterà un terzo delle proprie spese.

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1 - GU C 63 del 13.3.2010, pag. 52.