Language of document : ECLI:EU:F:2009:92

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

9 luglio 2009

Causa F‑91/07

Javier Torijano Montero

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Avviso di posto vacante – Atto che arreca pregiudizio – Ricevibilità – Qualificazioni richieste – Grado – Principio della tutela del legittimo affidamento – Interesse del servizio – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Torijano Montero chiede l’annullamento dell’avviso di posto vacante 197/06, pubblicato al fine di coprire un posto di amministratore (AD 11‑8) nel settore «Protezione esterna» della direzione «Ufficio di sicurezza» del segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Avviso di posto vacante – Condizioni che escludono i funzionari trasferibili o promuovibili – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 29, 90 e 91)

2.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Diritto acquisito a rimanere nel posto di assegnazione – Insussistenza

3.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Assegnazione del personale – Avviso di posto vacante – Condizioni aventi l’effetto di escludere la candidatura di un funzionario che ha svolto le funzioni corrispondenti al posto oggetto dell’avviso di posto vacante – Violazione del principio di tutela del legittimo affidamento – Insussistenza

4.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire – Criteri

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

5.      Funzionari – Organizzazione dei servizi – Determinazione del livello di un posto da coprire – Potere discrezionale dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, art. 7)

1.      Qualora le condizioni relative all’accesso al posto definite da un avviso di posto vacante abbiano l’effetto di escludere la candidatura di funzionari trasferibili o promuovibili, tale avviso di posto vacante costituisce un atto che arreca pregiudizio a tali funzionari. Questa conclusione non può essere rimessa in discussione per il semplice fatto che un candidato non ha il grado richiesto dal detto avviso. Infatti, se solo i candidati inquadrati nel grado richiesto dall’avviso di posto vacante fossero autorizzati a contestare la legittimità di quest’ultimo, ciò equivarrebbe a privare tutti i funzionari inquadrati in un grado diverso da quello richiesto dall’avviso di posto vacante della possibilità di contestare la legittimità delle condizioni poste da quest’ultimo. In tal modo, il carattere effettivo del controllo della legittimità di un avviso di posto vacante sarebbe fortemente limitato poiché il diritto al controllo giurisdizionale sarebbe riservato ai funzionari che soddisfano la condizione relativa al grado minimo richiesto per occupare il posto vacante. Orbene, tali funzionari non avrebbero interesse ad agire contro un siffatto avviso di posto vacante, a meno che un’altra condizione prevista nell’avviso di posto vacante avesse l’effetto di escludere la loro candidatura.

(v. punti 27, 30 e 31)

Riferimento:

Corte: 19 giugno 1975, causa 79/74, Küster/Parlamento (Racc. pag. 725, punti 5 e 6), e 11 maggio 1978, causa 25/77, De Roubaix/Commissione (Racc. pag. 1081, punti 7 e 8)

Tribunale della funzione pubblica: 18 maggio 2006, causa F‑13/05, Corvoisier e a./BCE (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑19 e II‑A‑1‑65, punto 42)

2.      Un funzionario non dispone di un diritto acquisito a rimanere nel posto cui è stato assegnato. Infatti, tale permanenza restringerebbe in maniera intollerabile la libertà di cui dispongono le istituzioni nell’organizzazione dei loro servizi e nel loro adeguamento all’evoluzione delle esigenze.

(v. punto 74)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 28 gennaio 2003, causa T‑138/01, F/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑137, punto 43)

3.      In mancanza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti date dall’amministrazione ad un funzionario, in base alle quali quest’ultimo possa aver diritto di presentare la sua candidatura ad un posto e di veder accolta la sua candidatura ai fini della copertura del detto posto, un avviso di posto vacante che fissi condizioni aventi l’effetto di escludere la candidatura di tale funzionario non può essere considerato violare il principio della tutela del legittimo affidamento, per il solo motivo che tale funzionario abbia svolto le funzioni corrispondenti al posto oggetto di tale avviso.

(v. punto 74)

4.      La nozione di interesse del servizio si riferisce al buon funzionamento dell’istituzione in generale e, in particolare, alle esigenze specifiche del posto da coprire. Anche se l’istituzione dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’organizzazione dei suoi servizi e la valutazione dei posti, è tuttavia l’importanza dei compiti e delle responsabilità attribuiti ad un determinato posto che costituisce il criterio principale in forza del quale occorre determinare il livello di un posto da coprire. Risulta da questo principio che l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta a fissare il livello di un posto da coprire in relazione all’importanza di tale posto, indipendentemente dalle qualificazioni del candidato o dei candidati eventuali che si sarebbero manifestati a seguito della pubblicazione dell’avviso di posto vacante.

(v. punto 77)

Riferimento:

Corte: 28 ottobre 1980, causa 2/80, Dautzenberg/Corte di giustizia (Racc. pag. 3107, punto 9)

Tribunale di primo grado: 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑83, punto 45), e 19 febbraio 1998, causa T‑3/97, Campogrande/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑89 e II‑215, punto 41)

5.      La decisione con la quale un’istituzione fissa il livello di un posto non implica che l’istituzione si privi della possibilità di rivedere successivamente l’inquadramento di tale posto, alla luce di un nuovo orientamento. L’esistenza di una diversa valutazione precedente non può costituire di per sé la prova di un superamento dei limiti o di un’utilizzazione manifestamente erronea dell’ampio potere discrezionale di cui l’amministrazione dispone quanto alla determinazione del livello di un posto da coprire.

(v. punti 80 e 86)

Riferimento:

Corte: 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Racc. pag. 529, punto 6), e 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 5)

Tribunale di primo grado: 16 dicembre 1999, causa T‑143/98, Cendrowicz/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑273 e II‑1341, punti 23 e 28)