Language of document : ECLI:EU:C:2018:996

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 6 dicembre 2018 (1)

Causa C-596/17

Japan Tobacco International SA,

Japan Tobacco International France SAS

contro

Premier ministre,

Ministre de l’Action et des Comptes publics,

Ministre des Solidarités et de la Santé

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/64/UE – Accise applicabili ai tabacchi lavorati – Articolo 15, paragrafo 1 – Libera determinazione dei prezzi massimi di vendita al minuto – Normativa nazionale che impone ai produttori e agli importatori di stabilire un prezzo unico di vendita al minuto espresso con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi per ciascun prodotto del tabacco senza possibilità di modulare tale prezzo in ragione del volume delle confezioni unitarie»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (France) verte sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva 2011/64/UE, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (2), letto alla luce degli articoli da 2 a 5 di tale direttiva.

2.        Tale domanda si inserisce nell’ambito di un ricorso di annullamento di talune disposizioni di due lettere, inviate dalle autorità francesi ai produttori e fornitori autorizzati di prodotti del tabacco, relative alle modalità di omologazione dei prezzi di vendita al minuto del tabacco lavorato nella Francia metropolitana. Ai sensi di tali lettere, che ribadivano le disposizioni dell’articolo 572 del code général des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI»), un prezzo unico di vendita al minuto per ciascun prodotto del tabacco è stabilito liberamente da tali operatori e dev’essere espresso con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi. Tale sistema fa sì che il prezzo unitario per prodotto resti identico indipendentemente dal volume della confezione nella quale esso è immesso in consumo. I produttori e gli importatori non possono quindi modulare il prezzo al minuto di ciascuno dei loro prodotti in ragione della confezione unitaria nella quale essi sono presentati.

3.        Il giudice del rinvio intende, sostanzialmente, accertare se una normativa nazionale, quale l’articolo 572 del CGI, in quanto produce tale effetto, sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. Ai sensi di tale disposizione, i produttori o gli importatori stabiliscono liberamente il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti, il quale costituisce la base imponibile dell’accisa proporzionale applicabile ai tabacchi lavorati.

4.        In esito al mio esame, concluderò nel senso che l’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva non osta ad una siffatta normativa nazionale.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell'Unione

5.        Conformemente al suo articolo 1, la direttiva 2011/64 «fissa i principi generali dell’armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati».

6.        L’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva recita:

«Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono:

a)      le sigarette ;

b)      i sigari e i sigaretti;

c)      il tabacco da fumo:

i)      il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette,

ii)      gli altri tabacchi da fumo».

7.        Gli articoli 3, 4 e 5 di detta direttiva definiscono, rispettivamente, le sigarette, i sigari o i sigaretti, e i tabacchi da fumo.

8.        L’articolo 15, paragrafo 1, della stessa direttiva è così formulato:

«I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nell'Unione, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

Il primo comma non può ostare, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell'Unione».

B.      Diritto francese

9.        L’articolo 572 del CGI, nella sua versione risultante dalla legge del 26 gennaio 2016, di modernizzazione del sistema sanitario, dispone:

«Il prezzo al minuto di ciascun prodotto, espresso con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi, è unico per tutto il territorio e liberamente stabilito dai produttori e dai fornitori autorizzati. Esso è applicabile dopo essere stato omologato con decreto congiunto del Ministro della Salute e del Ministro del Bilancio secondo criteri definiti mediante decreto emesso previo parere del Conseil d’État. Tuttavia, esso non può essere omologato qualora sia inferiore alla somma del costo di produzione e dell’insieme delle imposte.

(...)».

III. Controversia nel procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

10.      Il 30 settembre 2016 e il 20 gennaio 2017, le società Japan Tobacco International SA e Japan Tobacco International France SAS (in prosieguo, unitamente, le «società Japan Tobacco») hanno proposto, dinanzi al Conseil d’État, ricorsi intesi all’annullamento, per eccesso di potere, di talune disposizioni di due lettere, in data 6 aprile 2016 e 22 novembre 2016, inviate dalle autorità francesi ai produttori e fornitori autorizzati di prodotti del tabacco. Tali lettere espongono le modalità di omologazione dei prezzi di vendita al minuto del tabacco lavorato nella Francia metropolitana, quali previste dall’articolo 572 del CGI.

11.      Tale disposizione impone ai produttori e fornitori di stabilire un prezzo unico di vendita al minuto per ciascuno dei loro prodotti del tabacco, espresso con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi, indipendentemente dal volume della sua confezione. Ai termini della lettera del 22 novembre 2016, ciascun prodotto è definito, in tale contesto, dall’associazione di un marchio e di una denominazione commerciale. Tale regola, denominata in prosieguo «regola del prezzo con riferimento ai 1 000», implica che il prezzo di ciascun prodotto resti identico indipendentemente dalla confezione unitaria (chiamata «referenza») nella quale viene presentato. La regola del prezzo con riferimento ai 1 000 ha lo scopo di evitare lo sviluppo del consumo di tabacco che potrebbe risultare dall’abbassamento dei prezzi di taluni prodotti quando vengono confezionati in quantità maggiori.

12.      A sostegno del loro ricorso, le società Japan Tobacco fanno valere, tra gli altri motivi, che l’articolo 572 del CGI, sul quale si fondano le lettere impugnate, viola il principio della libera determinazione dei prezzi massimi di vendita al minuto dei prodotti del tabacco sancito dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 in quanto impedisce di tener conto, nella fissazione di tali prezzi, di eventuali differenze di costi di condizionamento connesse alle quantità condizionate.

13.      A questo proposito, il giudice del rinvio nutre dubbi, in primo luogo,quanto all’ambito di applicazione di tale direttiva. Esso rileva che la detta direttiva può essere interpretata, in conformità al suo oggetto fiscale, nel senso che disciplina unicamente i prezzi dei prodotti del tabacco in quanto soggetti ad accise, vale a dire il prezzo di sigarette, sigari, sigaretti e tabacco da fumo come definiti negli articoli da 2 a 5 della stessa direttiva (3). Il principio sancito dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 non si applicherebbe quindi alla confezione unitaria di tali prodotti. Pertanto, la regola del prezzo con riferimento ai 1 000, in quanto vieta la modulazione del prezzo dei prodotti in ragione del volume delle confezioni unitarie, non potrebbe violare tale principio.

14.      Tuttavia, il Conseil d’État ricorda che in due sentenze in materia di inadempimento, pronunciate nel 2002 (4) e nel 2010 (5), la Corte ha dichiarato contrarie a tale disposizione due versioni anteriori dell’articolo 572 del CGI che introducevano, oltre alla regola del prezzo con riferimento ai 1 000, regimi di prezzi minimi obbligatori di vendita al minuto dei prodotti del tabacco. Secondo la Corte, tali regimi erano idonei ad ostacolare la libera concorrenza impedendo a taluni produttori e importatori di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori a quelli dei loro concorrenti. Il giudice del rinvio intende stabilire se tali sentenze esprimano una volontà, da parte della Corte, di privilegiare il principio di libera concorrenza rispetto all’oggetto fiscale della direttiva 2011/64. Esso le chiede pertanto se la determinazione dei prezzi dei prodotti del tabacco in ragione del loro condizionamento, nonostante le definizioni previste dagli articoli da 2 a 5 di tale direttiva, rientri nell’ambito di applicazione della libertà dei produttori e degli importatori garantita dall’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva.

15.      In secondo luogo, nel caso in cui la Corte fornisca una risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio le pone la questione della compatibilità dell’articolo 572 del CGI, in quanto impedisce a tali operatori di modulare il prezzo di vendita al minuto dei loro prodotti in ragione del volume della confezione, con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. A tal riguardo, il giudice del rinvio sottolinea che la regola del prezzo con riferimento ai 1 000 vieta loro non di ripercuotere globalmente sui prezzi presentati all’omologazione le differenze di costi di produzione, qualunque ne sia l’origine, ma soltanto di far variare tali prezzi in ragione delle dimensioni della confezione.

16.      In tale contesto, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se la direttiva [2011/64] debba essere interpretata nel senso che, tenuto conto delle definizioni di prodotti del tabacco ivi contenute negli articoli 2, 3 e 4, essa disciplina anche il prezzo dei prodotti del tabacco condizionati.

2)      In caso di risposta affermativa alla questione che precede, se l’articolo 15 della direttiva [2011/64], nella misura in cui enuncia il principio della libera determinazione dei prezzi dei prodotti del tabacco, debba essere interpretato nel senso che vieta una regola di fissazione dei prezzi di tali prodotti con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi, che ha l’effetto di impedire ai produttori di prodotti del tabacco di modulare i loro prezzi in funzione di eventuali differenze nel costo di condizionamento di detti prodotti».

17.      Le società Japan Tobacco, i governi francese, italiano e portoghese, nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

18.      Le società Japan Tobacco, il governo francese e la Commissione sono stati rappresentati all’udienza di discussione tenutasi il 5 settembre 2018.

IV.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

1.      Sulla portata delle questioni pregiudiziali

19.      Con le sue due questioni, che esaminerò congiuntamente, il Conseil d’État cerca sostanzialmente di stabilire se una normativa nazionale, quale l’articolo 572 del CGI, che obbliga i produttori e gli importatori ad esprimere il prezzo unico al minuto di ciascuno dei loro prodotti con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi, impedendo così loro di far variare tale prezzo in relazione al volume delle confezioni con le quali tali prodotti sono immessi in consumo, sia compatibile con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64.

20.      Ai termini della sua prima questione, tale giudice chiede alla Corte se tale direttiva disciplini la determinazione dei prezzi dei prodotti del tabacco condizionati. Come risulta dalla decisione di rinvio, tale questione è connessa, più precisamente, alla portata del principio, sancito dall’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva, della libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, del prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti.

21.      Da un lato, come sostengono tutte le parti interessate ad eccezione delle società Japan Tobacco, la libertà dei produttori e degli importatori sancita da tale disposizione potrebbe avere ad oggetto la fissazione dei prezzi al minuto di «ciascuno dei loro prodotti» intesi come riferentisi a ciascun tabacco lavorato di una data marca e di un dato tipo rispondente ad una delle definizioni previste dagli articoli da 2 a 5 di detta direttiva, indipendentemente dal volume della sua confezione (ad esempio, ciascuna sigaretta di marca X e di tipo Y) (6).

22.      Dall’altro lato, come affermano le società Japan Tobacco, i termini «ciascuno dei loro prodotti» potrebbero essere interpretati nel senso che designano ciascuna confezione unitaria di un siffatto prodotto (ad esempio, ciascun pacchetto da 20, 25 o 30 sigarette di marca X e di tipo Y). L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 garantirebbe allora la libertà dei produttori e degli importatori di determinare il prezzo al minuto di ciascuna referenza da loro smerciata.

23.      La seconda questione è sottoposta alla Corte solo nell’ipotesi in cui quest’ultima prendesse in considerazione, in risposta alla prima questione, l’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 esposta nel punto precedente. Il Conseil d’État chiede alla Corte se una normativa nazionale, quale la regola del prezzo con riferimento ai 1 000 controversa nel procedimento principale, violi allora tale disposizione in quanto impedisce ai produttori e agli importatori di fissare liberamente la differenza di prezzo tra le confezioni unitarie di volumi diversi.

24.      Nel caso in cui la Corte considerasse invece che i «prodotti» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 designano i prodotti del tabacco lavorato in quanto tali, indipendentemente dal volume della loro confezione, il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 572 del CGI non possa violare tale disposizione. Ciò varrebbe in quanto dalla lettera stessa dell’articolo 572 del CGI risulta che i prezzi dei prodotti così definiti sono liberamente stabiliti.

25.      Pur condividendo quest’ultimo punto di vista, preciserò, nel mio esame congiunto delle questioni pregiudiziali, le ragioni per le quali una normativa nazionale, quale la regola del prezzo con riferimento ai 1 000 prevista dall’articolo 572 del CGI, non limita, foss’anche indirettamente, la libertà garantita dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. Sarà importante, in particolare, spiegare come una siffatta normativa differisca dalle versioni anteriori dell’articolo 572 del CGI censurate dalla Corte in quanto esse restringevano tale libertà (7).

2.      Sull’effetto della normativa nazionale controversa nel procedimento principale considerato dalle questioni pregiudiziali

26.      Mi sembra altresì utile sottolineare, in via preliminare, che, benché l’articolo 572 del CGI produca una serie di effetti restrittivi sulla politica commerciale dei produttori e degli importatori di tabacchi lavorati, solo uno di essi forma oggetto del presente rinvio pregiudiziale. Il Conseil d’État chiede alla Corte se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 osti a tale disposizione nazionale unicamente in quanto obbliga tali operatori ad esprimere il prezzo di vendita al minuto con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi per ciascuno dei loro prodotti, posto che detto prezzo rimane identico a prescindere dall’unità di confezionamento nella quale il prodotto in questione è messo in commercio.

27.      Le questioni pregiudiziali non vertono invece sulla conformità dell’articolo 572 del CGI al principio della libera determinazione dei prezzi in quanto tale disposizione ha, per giunta, come effetto, in primo luogo, quello di imporre che il prezzo al minuto di ciascun prodotto sia uniforme su tutto il territorio della Francia metropolitana, in secondo luogo, quello di imporre un prezzo base (8), e, in terzo luogo, quello di impedire ai produttori e agli importatori di far variare, al rialzo o al ribasso, il prezzo al minuto omologato dall’autorità amministrativa.

28.      Tuttavia, nelle loro osservazioni, le società Japan Tobacco criticano anche tale disposizione in quanto essa produce tale triplice effetto. In particolare, esse eccepiscono l’incompatibilità dell’articolo 572 del CGI con il principio di libera determinazione dei prezzi in quanto il prezzo al minuto, fissato conformemente a tale disposizione, costituisce, previa omologazione, non soltanto un prezzo massimo ma anche un prezzo minimo e, pertanto, un prezzo fisso alla rivendita.

29.      Al fine di evitare ogni confusione al riguardo, preciso subito che tale aspetto dell’articolo 572 del CGI, relativo alla politica dei prezzi, è privo di pertinenza alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. Come risulta dalla giurisprudenza di seguito esposta (9), tale disposizione implica soltanto che il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei prodotti dei produttori o degli importatori, in quanto forma la base imponibile dell’accisa ad valorem, sia liberamente stabilito da questi ultimi. Essa non osta ad un provvedimento nazionale che imponga il rispetto, da parte dei produttori e degli importatori, di un prezzo fisso da essi stessi liberamente determinato.

30.      A questo proposito, la Corte ha considerato che la direttiva 2011/64 non osta ad una politica dei prezzi, purché quest’ultima non contrasti con gli obiettivi di tale direttiva, in particolare quello di escludere una distorsione della concorrenza tra varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo (10).

31.      In tale ottica, essa ha dichiarato, nella sentenza Etablissements Fr. Colruyt (11), che l’articolo 15, paragrafo 1, di detta direttiva non osta ad una normativa nazionale che vieta ai venditori al dettaglio di vendere prodotti del tabacco a un prezzo inferiore al prezzo che il produttore o l’importatore ha indicato sul bollo fiscale apposto a tali prodotti, nei limiti in cui tale prezzo sia stato fissato liberamente da quest’ultimo . Secondo la Corte, una siffatta normativa «non ricade nella situazione prevista dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64» (12).

32.      Allo stesso modo, tale disposizione non vieta una normativa nazionale che preveda che il prezzo di vendita al minuto omologato sia unico – vale a dire fisso, quindi massimo e minimo nel contempo –, purché tale prezzo sia liberamente stabilito dai produttori o dagli importatori.

B.      Sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64

33.      Come si è detto in precedenza, il Conseil d’État invita la Corte a determinare se l’espressione «ciascuno dei loro prodotti», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64, rinvii a ciascuno dei tabacchi lavorati di una data marca e di un dato tipo immessi in consumo dai produttori e dagli importatori, ovvero a ciascuna delle confezioni unitarie di tali tabacchi lavorati. Il giudice del rinvio le sottopone tale questione al fine di potersi pronunciare sulla conformità con tale disposizione della regola del prezzo con riferimento ai 1 000 in quanto essa impedisce la modulazione del prezzo al minuto di ciascuno di detti tabacchi lavorati in relazione al volume delle sue diverse confezioni.

34.      Poiché la lettera dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 non precisa la portata dell’espressione di cui trattasi, essa dev’essere chiarita interpretando tale disposizione alla luce dell’economia generale di tale direttiva come pure della finalità perseguita da detta disposizione e dalla direttiva di cui essa fa parte (13).

1.      Interpretazione alla luce dell'economia generale

35.      Ai fini dell’armonizzazione della struttura dell’accisa operata dalla direttiva 2011/64, il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei prodotti dei produttori e degli importatori, al quale fa riferimento l’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva, serve come base per il calcolo della quota proporzionale dell’accisa sui tabacchi lavorati (14).

36.      In tale contesto, i «prodotti» menzionati in tale disposizione, il cui prezzo massimo al dettaglio dev’essere fissato liberamente da tali operatori, designano – così mi sembra – i tabacchi lavorati in quanto soggetti ad accisa.

37.      A tal riguardo, l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 precisa che i «tabacchi lavorati» rientranti nell’ambito di applicazione dell’accisa armonizzata comprendono, in primo luogo, le sigarette, in secondo luogo, i sigari e i sigaretti, e, in terzo luogo, il tabacco da fumo. Gli articoli da 3 a 5 di tale direttiva definiscono tali tre categorie di tabacchi lavorati in relazione alle loro caratteristiche e agli usi ai quali essi sono destinati (15). Tali definizioni menzionano solo il condizionamento «primario» che consente il consumo del tabacco (16), senza distinguere i tabacchi lavorati in relazione al loro condizionamento «esterno» (17).

38.      Per contro, il condizionamento esterno dei prodotti del tabacco, come hanno rilevato il governo francese e la Commissione, forma oggetto di misure di armonizzazione nell’ambito della direttiva 2014/40. L’articolo 2, punto 4, di tale direttiva definisce i «prodotti del tabacco». La «sigaretta» e il «sigaro» sono definiti ai punti 10 e 11 di tale articolo con rinvio alle definizioni previste all’articolo 3 e all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/64. Tali nozioni sono distinte dalla nozione di «confezione unitaria», che l’articolo 2, punto 30, della direttiva 2014/40 definisce come «la più piccola confezione singola di un prodotto del tabacco o di un prodotto correlato immesso sul mercato». A tal proposito, l’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva disciplina il contenuto minimo delle confezioni unitarie di taluni prodotti del tabacco.

39.      Le disposizioni della direttiva 2011/64 relative al calcolo dell’accisa armonizzata non fanno allusione in misura maggiore alla confezione unitaria nella quale sono venduti i tabacchi lavorati rispetto a quanto facciano gli articoli da 2 a 5 di tale direttiva.

40.      Per quanto riguarda le sigarette, esse, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, sono soggette ad un’accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto. Contrariamente a quanto affermano le società Japan Tobacco, la nozione di «prezzo massimo di vendita al minuto» non rinvia affatto, in tale contesto, alle confezioni unitarie dei prodotti per contrasto con la nozione di «unità di prodotto». Infatti, il «prezzo massimo di vendita al minuto» è distinto dall’«unità di prodotto» in quanto il primo costituisce la base imponibile dell’accisa proporzionale risultante dall’applicazione a tale prezzo di un’aliquota identica per tutte le sigarette, mentre la seconda serve da base al calcolo dell’accisa specifica il cui importo stesso è identico per tutte le sigarette (18).

41.      Come ha fatto osservare il governo francese, nessuna disposizione della direttiva 2011/64 erige il pacchetto di sigarette ad unità di misura ai fini del calcolo dell’una o dell’altra componente del diritto di accisa. Per di più, dovendo essere identici per tutte le sigarette, l’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo dell’accisa specifica non possono variare in relazione al volume delle confezioni unitarie.

42.      È altresì a torto, a mio modo di vedere, che le società Japan Tobacco sostengono che la nozione di «prezzo medio ponderato di vendita al minuto», figurante all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10 della direttiva 2011/64, avrebbe effetto utile solo a condizione che il prezzo unitario di una sigaretta possa variare in relazione alle dimensioni del pacchetto. Infatti, tale nozione serve come riferimento ai fini della determinazione del peso delle accise specifiche nell’onere fiscale totale e dell’accisa globale minima sulle sigarette. In tale contesto, il «prezzo medio ponderato di vendita al minuto» è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette (di tutte le marche insieme) immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immessa in consumo nel corso dell’anno civile precedente. L’utilità di detta nozione non dipende quindi in alcun modo dall’esistenza di variazioni tra i prezzi di una stessa sigaretta in relazione alle diverse confezioni unitarie in cui essa è presentata.

43.      I tabacchi lavorati a eccezione delle sigarette sono soggetti, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2011/64, ad un’accisa che può essere ad valorem (calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto stabiliti liberamente), specifica (espressa per chilogrammo o, per i sigari e sigaretti, per numero di pezzi) o mista. In tale contesto, la confezione unitaria non costituisce neppure un riferimento ai fini del calcolo dell’accisa.

44.      Inoltre, tale disposizione precisa che gli Stati membri possono stabilire un importo minimo dell’accisa ad valorem o mista, mentre il paragrafo 2 di tale articolo prevede talune aliquote o importi minimi che l’accisa globale deve raggiungere. Conformemente al paragrafo 3 di detto articolo, tali aliquote o importi sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione (19), senza distinzione all’interno di ogni tipo in relazione, in particolare, alla presentazione. Come ha fatto valere il governo francese, tale disposizione presuppone che le aliquote e gli importi minimi dell’accisa non possono variare a seconda della confezione nella quale sono presentati i prodotti di un dato tipo.

45.      Tutte queste considerazioni mostrano che i tabacchi lavorati soggetti all’accisa armonizzata consistono non nelle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, ma invece nelle sigarette, nei sigari, sigaretti e tabacchi da fumo, quali definiti dagli articoli da 2 a 5 della direttiva 2011/64, indipendentemente dal volume della loro confezione.

46.      A mio modo di vedere, tale definizione dell’oggetto dell’accisa armonizzata delimita anche i contorni della nozione di «prodotti» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, di tale direttiva. Pertanto, in quanto il prezzo massimo al minuto di ciascuno dei prodotti dei produttori e degli importatori, liberamente stabilito da questi ultimi, costituisce la base imponibile dell’accisa ad valorem, tali prodotti designano i tabacchi lavorati quali definiti al paragrafo precedente.

47.      L’interpretazione da me suggerita implica che tale disposizione sancisca unicamente la libertà per tali operatori di fissare il prezzo unitario delle loro sigarette, dei loro sigari e sigaretti o il prezzo per unità di peso dei loro tabacchi da fumo di una data marca e di un dato tipo, senza garantire che essi possano modulare tali prezzi a seconda del volume delle confezioni nelle quali tali prodotti vengono presentati.

48.      La finalità di detta direttiva in generale e del suo articolo 15, paragrafo 1, in particolare corrobora tale interpretazione.

2.      Interpretazione teleologica

49.      Come afferma il suo articolo 1, la direttiva 2011/64 ha per oggetto quello di fissare i principi generali dell’armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati. Tale armonizzazione ha in particolare lo scopo, come precisa il considerando 9 di tale direttiva, di garantire «che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali». Ai sensi del considerando 10 della stessa direttiva, «[l]e esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati».

50.      In tale ottica, secondo la giurisprudenza, l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 mira, da un lato, a garantire che la determinazione della base imponibile dell’accisa proporzionale sui prodotti derivati dal tabacco, cioè il prezzo massimo di vendita al minuto di tali prodotti, sia assoggettata alle stesse regole in tutti gli Stati membri. Tale disposizione mira, dall’altro lato, a tutelare la libertà di tali operatori, affinché essi possano beneficiare effettivamente del vantaggio concorrenziale risultante da eventuali prezzi di costo inferiori al fine di proporre prezzi di vendita al minuto più allettanti (20).

51.      Inoltre, la Corte ha precisato che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 implica, nell’ambito del meccanismo impositivo del tabacco, che il prezzo di ciascun prodotto, una volta stabilito dal produttore o dall’importatore e approvato dall’autorità pubblica, si imponga quale prezzo massimo e come tale debba essere rispettato a tutti i livelli del circuito di distribuzione fino alla vendita al consumatore. Tale regola permette di evitare che, con il superamento di tale prezzo, possa essere pregiudicata l’integrità delle entrate fiscali (21). Essa garantisce che i produttori e gli importatori non dichiareranno, al momento del prelievo fiscale, un prezzo meno elevato al fine di ridurre l’onere fiscale, vendendo però poi le merci più tardi ad un prezzo maggiore (22).

52.      La realizzazione di tali obiettivi richiede, a mio modo di vedere, soltanto che tali operatori determinino liberamente il prezzo unitario delle sigarette, dei sigari o sigaretti, o il prezzo per unità di peso dei tabacchi da fumo, di una data marca o di un dato tipo, da essi immessi in consumo. Essa non presuppone che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 sia interpretato in maniera tale da esigere, inoltre, che gli operatori stessi possano far variare il prezzo al minuto di ciascuno di tali prodotti in relazione alle confezioni unitarie nelle quali essi sono presentati.

53.      Per quanto riguarda, in particolare, l’obiettivo relativo alla libera concorrenza, la Corte ha sottolineato che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 prevede che i produttori e gli importatori stabiliscono liberamente il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno dei loro prodotti «al fine di garantire il libero gioco della concorrenza nei loro rapporti» (la sottolineatura è mia) (23). Il principio di libera determinazione del prezzo massimo di vendita al minuto garantisce così che il sistema impositivo previsto dalla direttiva 2011/64 non abbia come effetto secondario una distorsione di concorrenza e un ostacolo alla libera circolazione delle merci (24).

54.      In questo contesto, il vantaggio concorrenziale da salvaguardare si riferisce, a mio modo di vedere, a qualsiasi vantaggio in termini di costi di produzione di cui un produttore o un importatore benefici nei confronti di altri produttori e importatori (25). Esso non designa il vantaggio concorrenziale che una confezione unitaria di un tabacco lavorato di una data marca e di un dato tipo presenti nei confronti di un’altra confezione unitaria dello stesso tabacco lavorato venduta dallo stesso operatore.

55.      Questa interpretazione non è rimessa in discussione dalle sentenze in cui la Corte ha dichiarato l’incompatibilità con il principio della libera determinazione dei prezzi di regimi di prezzi minimi obbligatori di vendita al minuto dei tabacchi lavorati, anteriormente previsti in vari Stati membri, tra cui la Francia (26).

56.      A questo proposito, nella sentenza del 27 febbraio 2002, Commissione/Francia (27), l’articolo 572 del CGI, in una versione anteriore a quella controversa nel procedimento principale, è stato dichiarato in contrasto con l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE (28) (il cui contenuto è recepito dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64). Tale versione anteriore prevedeva, rispetto alla versione dell’articolo 572 del CGI applicabile alla fattispecie, una restrizione ulteriore, in quanto il prezzo con riferimento alle 1 000 unità dei prodotti di una categoria di sigarette venduti con una stessa marca non poteva essere inferiore, indipendentemente dalla modalità di confezionamento e dalla confezione unitaria, a quello applicato al prodotto più venduto di tale marca. La Corte ha considerato che la disposizione nazionale di cui trattasi imponeva in realtà un prezzo minimo di vendita al minuto per le sigarette, anche se tale prezzo minimo era fissato solo in maniera indiretta. Orbene, secondo la Corte, la fissazione da parte delle autorità pubbliche di un prezzo minimo di vendita al minuto limita inevitabilmente la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti dal momento che, in ogni caso, esso non potrà essere inferiore al prezzo minimo obbligatorio.

57.      Nella sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia (29), l’articolo 572 del CGI, in un’altra versione anteriore, che imponeva ai produttori e agli importatori un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette corrispondente ad una determinata percentuale, stabilita per decreto, del prezzo medio delle sigarette praticato sul mercato, è stato parimenti dichiarato in contrasto con il principio della libera determinazione dei prezzi. Il regime così previsto poteva far sì che fossero eliminate le differenze tra i prezzi dei prodotti concorrenti e che tali prezzi convergessero verso il prezzo del prodotto più caro. Così facendo, tale regime ostacolava la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto dei loro prodotti. La Corte ha censurato, lo stesso giorno, regimi analoghi istituiti in Austria e in Irlanda (30) e, nello stesso anno, un sistema di prezzo minimo obbligatorio previsto in Italia (31).

58.      La Corte ha precisato, in queste quattro sentenze pronunciate nel 2010, che sarebbe, invece, conforme al principio di libera determinazione dei prezzi un sistema di prezzi minimi che sia strutturato in maniera tale da escludere, in ogni caso, che risulti pregiudicato il vantaggio concorrenziale eventualmente risultante, per taluni produttori o importatori, da prezzi di costo inferiori e che, pertanto, si produca una distorsione della concorrenza (32).

59.      Nella fattispecie, le società Japan Tobacco sostengono che la regola del prezzo con riferimento ai 1 000 produce lo stesso effetto di un sistema di prezzi minimi come quello censurato dalla Corte nella sentenza del 27 febbraio 2002, Commissione/Francia (33). Secondo queste ultime, il produttore o l’importatore si vedrebbe costretto a scegliere come prezzo di riferimento per ciascun prodotto di una determinata marca e di una determinata denominazione commerciale quello di una delle confezioni unitarie di tale prodotto e a praticarlo allo stesso modo per tutte le confezioni unitarie di detto prodotto. Il vantaggio concorrenziale di cui tale operatore potrebbe beneficiare in ragione dei costi di produzione inferiori delle confezioni unitarie contenenti maggiori quantità di tabacco lavorato se ne troverebbe neutralizzato. Infatti, all’operatore stesso sarebbe impedito di orientare i consumatori verso i prodotti aventi un prezzo unitario inferiore in quanto confezionati in quantità maggiori.

60.      Tale argomento non mi convince.

61.      Ricordo, a questo proposito, che non rientra nell’obiettivo perseguito dall’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 la possibilità, per un produttore o un importatore, di avvalersi di un minor costo di produzione connesso al condizionamento dei suoi prodotti in maggiori quantità allo scopo di indirizzare la domanda verso i pacchetti più grandi in cui sono venduti i suoi prodotti del tabacco di una determinata marca e di un determinato tipo. Ciò che importa è solo che tale operatore possa beneficiare di un eventuale vantaggio concorrenziale connesso ai costi di produzione inferiori dei suoi prodotti rispetto a quelli dei suoi concorrenti (34).

62.      Orbene, un’interpretazione di tale disposizione che non garantisca ai produttori e agli importatori la libertà di far fluttuare il prezzo di ciascuno dei loro tabacchi lavorati in relazione al volume della loro confezione e che, pertanto, autorizzi una normativa nazionale quale la regola del prezzo con riferimento ai 1 000 controversa nel procedimento principale, non ha l’effetto di eliminare un siffatto vantaggio concorrenziale.

63.      Com’è stato messo in rilievo dal giudice del rinvio, la sola restrizione provocata da tale regola consiste nell’impossibilità di dichiarare un prezzo di vendita al minuto diverso per un prodotto di una stessa marca e di una stessa denominazione commerciale a seconda della confezione unitaria in cui esso viene presentato. Il produttore o l’importatore interessato resta, d’altro canto, libero quanto alla determinazione del prezzo con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi di tale prodotto, senza essere costretto dal prezzo del pacchetto più venduto. La regola del prezzo con riferimento ai 1 000 non limita la possibilità, per i produttori e gli importatori, di ripercuotere globalmente, nei prezzi al minuto dei loro prodotti, eventuali costi di produzione inferiori a quelli relativi ai prodotti dei loro concorrenti.

64.      Infatti, il prezzo per sigaretta, per sigaro o sigaretto e per unità di peso di tabacco da fumo di una certa marca e di un certo tipo, stabilito liberamente da tali operatori, è destinato a includere una quota dell’insieme dei costi di produzione relativi ai prodotti di tale marca e di tale tipo. I costi di condizionamento vi sono compresi in quanto componenti dei costi di produzione, i quali costituiscono a loro volta un elemento dei prezzi di costo. Come sottolineato dalla Commissione, la libertà dei fabbricanti e degli importatori di stabilire il prezzo unitario di ciascuno dei loro tabacchi lavorati implica quella di ripercuotervi i costi connessi ai vari condizionamenti nei quali tali prodotti sono smerciati in una misura e secondo un metodo di loro scelta.

65.      Tali operatori possono optare, per esempio, per la fissazione di un prezzo per sigaretta di una data marca e di un dato tipo che rispecchi una media dei costi di condizionamento relativi a ciascuno dei pacchetti in cui è venduta tale sigaretta. Essi possono altresì liberamente stabilire, in particolare, un prezzo che inglobi i costi di condizionamento relativi ai pacchetti per i quali tali costi sono quelli maggiormente – o quelli meno – elevati.

66.      Di conseguenza, la regola del prezzo con riferimento ai 1 000 non impedisce ai produttori e agli importatori di ripercuotere nel prezzo di ciascuno dei loro tabacchi lavorati l’eventuale vantaggio concorrenziale ricavato dai costi di produzione, ivi compresi i costi di condizionamento, inferiori a quelli dei loro concorrenti. Tale vantaggio concorrenziale dovrà tuttavia essere ripartito su tutte le confezioni unitarie di un prodotto di una stessa marca e di uno stesso tipo.

67.      Queste considerazioni hanno evidenziato che una normativa nazionale, quale la regola del prezzo con riferimento ai 1 000, non può essere equiparata nei suoi effetti ad un sistema di prezzi minimi obbligatori. Una normativa di questo tipo non restringe la libertà dei produttori e degli importatori di stabilire il prezzo massimo al minuto dei loro prodotti né, pertanto, limita la concorrenza effettiva tra tali operatori.

3.      Osservazioni conclusive

68.      Tenuto conto di tutto quanto precede, ritengo che la libertà di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 abbia per oggetto la fissazione, da parte dei produttori e degli importatori, del prezzo massimo di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti di tabacco lavorato in quanto soggetti ad accisa. Tali prodotti sono le sigarette, i sigari o i sigaretti, e i tabacchi da fumo di una determinata marca e di un determinato tipo, indipendentemente dal volume della loro confezione.

69.      Ne risulta che tale disposizione non osta ad una normativa nazionale, quale l’articolo 572 del CGI, ai sensi della quale il prezzo unico di ciascun prodotto di una data marca e di un dato tipo, stabilito liberamente da tali operatori, dev’essere espresso con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi e, di conseguenza, non può variare a seconda del volume delle confezioni unitarie nelle quali è immesso in consumo.

70.      Per scrupolo di completezza, preciso che tale conclusione non pregiudica la questione se, come sostengono il governo italiano e la Commissione, l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64, oltre a non opporvisi, richieda che il prezzo massimo al minuto di ciascun prodotto, che serve da base imponibile all’accisa ad valorem, sia identico all’unità (o al peso) indipendentemente dal volume della confezione in cui viene presentato (35).

71.      Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta che gli consenta di risolvere la controversia nel procedimento principale, basta chiarire che tale disposizione non garantisce ai produttori e agli importatori la libertà di far variare i prezzi dei loro prodotti in relazione al volume delle loro confezioni e, pertanto, non osta ad una normativa nazionale che impedisca una siffatta variazione. Non è necessario esaminare se, nell’ambito dell’armonizzazione della struttura dell’accisa operata dalla direttiva 2011/64, gli Stati membri mantengano o meno la facoltà di autorizzare tali operatori a far variare il prezzo massimo al minuto di ciascuno dei loro prodotti, che serve da base imponibile all’accisa proporzionale, in relazione alla confezione unitaria nella quale essi sono immessi in consumo.

V.      Conclusione

72.      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere congiuntamente alle questioni pregiudiziali proposte dal Conseil d’État (Francia) nei seguenti termini:

L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato, non osta ad una disposizione nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale i produttori e gli importatori stabiliscono liberamente un prezzo unico di vendita al minuto per ciascuno dei loro prodotti di tabacco lavorato di una determinata marca e di un determinato tipo espresso con riferimento alle 1 000 unità o ai 1 000 grammi, prezzo non modulabile in relazione al volume delle confezioni unitarie nelle quali ciascuno di tali prodotti viene immesso in consumo.


1      Lingua originale: il francese.


2      Direttiva del Consiglio del 21 giugno 2011 (GU 2011, L 176, pag. 24).


3      Benché la decisione di rinvio menzioni espressamente solo gli articoli da 2 a 4 della direttiva 2011/64, il giudice del rinvio ha verosimilmente inteso riferirsi anche all’articolo 5 di tale direttiva, il quale definisce i tabacchi da fumo.


4      Sentenza del 27 febbraio 2002, Commissione/Francia(C-302/00, EU:C:2002:123).


5      Sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia (C-197/08, EU:C:2010:111).


6      Le nozioni di «marca» e di «tipo», pur non essendo esplicitamente utilizzate all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2011/64 per individuare ciascuno dei prodotti dei produttori e degli importatori, figurano all’articolo 5, paragrafi 1 e 6, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (GU 2014, L 127, pag. 1). Ad esempio, una sigaretta di marca X può essere di tipo «light», «bionda» o «bruna». Risulta dal fascicolo sottoposto alla Corte che la nozione di «tipo» corrisponde a quella di «denominazione commerciale» impiegata nella lettera del 22 novembre 2016 controversa nel procedimento principale.


7      V. sentenze del 27 febbraio 2002, Commissione/Francia (C-302/00, EU:C:2002:123), e del 4 marzo 2010, Commissione/Francia (C-197/08, EU:C:2010:111).


8      L’articolo 572 del CGI prevede che il prezzo dei prodotti del tabacco lavorato non può essere inferiore alla somma del costo di produzione e dell’insieme delle imposte relative al prodotto. La conformità di tale prezzo minimo con l’articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2011/64, il quale autorizza, attraverso il rispetto di talune condizioni, gli Stati membri a fissare una soglia minima di imposizione sotto la quale l’accisa ad valorem non produce effetti proporzionali, non è contestata nel caso di specie. V., a questo proposito, sentenza del 9 ottobre 2014, Yesmoke Tobacco (C-428/13, EU:C:2014:2263, punto 27).


9      V. paragrafi 50, 51 e 53 delle presenti conclusioni.


10      Sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia (C-197/08, EU:C:2010:111, punto 47).


11      Sentenza del 21 settembre 2016 (C-221/15, EU:C:2016:704, punti da 27 a 31).


12      Sentenza del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C-221/15, EU:C:2016:704, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).


13      V., in particolare, sentenze del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio (C‑39/05 P e C‑52/05 P, EU:C:2008:374, punto 41), nonché del 16 luglio 2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria (C-83/14, EU:C:2015:480, punto 55).


14      V. articolo 7, paragrafo 1, articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/64. V., altresì, paragrafi 40 e 43 delle presenti conclusioni.


15      V., al riguardo, considerando 4 della direttiva 2011/64.


16      Ad esempio, l’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/64 include, nella categoria delle sigarette, «i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette» e «i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette». Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, la categoria dei sigari o sigaretti ricomprende, «se possono essere (…) fumati tali e quali: i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale».


17      Osservo tuttavia che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/64 ricomprende, nella categoria dei «tabacchi da fumo», «i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto». Tale riferimento al condizionamento è destinato non a distinguere le diverse confezioni unitarie dei cascami, ma invece a separare i cascami soggetti all’accisa armonizzata, in quanto proposti per la vendita al minuto, dagli altri cascami.


18      V. articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2011/64.


19      Risulta dall’articolo 13 della direttiva 2011/64 che i tipi di tabacchi lavorati a eccezione delle sigarette comprendono il tipo dei sigari e sigaretti, il tipo dei tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette, nonché il tipo degli altri tabacchi da fumo.


20      V., in particolare, sentenza del 4 marzo 2010, Commissione/Francia (C-197/08, EU:C:2010:111, punto 36), e del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C‑221/15, EU:C:2016:704, punto 24).


21      Sentenza del 21 settembre 2016, Etablissements Fr. Colruyt (C-221/15, EU:C:2016:704, punto 25).


22      V. sentenza del 16 novembre 1977, GB-Inno-BM (13/77, EU:C:1977:185, punto 17), nonché conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Commissione/Irlanda, Commissione/Francia e Commissione/Austria (C-197/08, C‑198/08 e C-221/08, EU:C:2009:655, paragrafo 23).


23      V. sentenze del 19 ottobre 2000, Commissione/Grecia (C-216/98, EU:C:2000:571, punto 20) ; del 4 marzo 2010, Commissione/Austria (C-198/08, EU:C:2010:112, punto 28) ; del 4 marzo 2010, Commissione/Francia (C-197/08, EU:C:2010:111, punto 36) ; del 4 marzo 2010, Commissione/Irlanda (C-221/08, EU:C:2010:113, punto 39), e del 24 giugno 2010, Commissione/Italia (C-571/08, non pubblicata, EU:C:2010:367, punto 38).


24      V. conclusioni dell’avvocato generale Kokott nelle cause Commissione/Irlanda, Commissione/Francia e Commissione/Austria (C-197/08, C-198/08 et C-221/08, EU:C:2009:654, paragrafi 40 e 41). V., altresì, sentenza del 21 giugno 1983, Commissione/Francia (90/82, EU:C:1983:169, punti 20 e 21).


25      V. altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Etablissements Fr. Colruyt (C-221/15, EU:C:2016:288, paragrafi 23 e 24). Inoltre, il principio di libera determinazione dei prezzi presuppone anche, beninteso, che i produttori e gli importatori differenzino liberamente i prezzi dei loro prodotti a seconda della loro marca e del loro tipo (v., a tal riguardo, paragrafo 30 delle presenti conclusioni).


26      V. sentenza del 19 ottobre 2000, Commissione/Grecia (C-216/98, EU:C:2000:571, punto 21), nonché giurisprudenza citata ai paragrafi 56 e 57 delle presenti conclusioni.


27      C-302/00, EU:C:2002:123, punti 14 e 15.


28      Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU 1995, L 291, pag. 40).


29      C-197/08, EU:C:2010:111, punto 55.


30      Sentenze del 4 marzo 2010, Commissione/Austria (C-198/08, EU:C:2010:112, punto 45), e Commissione/Irlanda (C-221/08, EU:C:2010:113, punto 41).


31      Sentenza del 24 giugno 2010, Commissione/Italia (C-571/08, non pubblicata, EU:C:2010:367, punto 44).


32      V. sentenze del 4 marzo 2010, Commissione/Francia (C-197/08, EU:C:2010:111, punto 38); del 4 marzo 2010, Commissione/Austria (C-198/08, EU:C:2010:112, punto 30); del 4 marzo 2010, Commissione/Irlanda (C-221/08, EU:C:2010:113, punto 41), e del 24 giugno 2010, Commissione/Italia (C-571/08, non pubblicata, EU:C:2010:367, punto 40).


33      C-302/00, EU:C:2002:123, punti 14 e 15.


34      V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.


35      A sostegno di tale tesi, il governo italiano sostiene che la fissazione di un prezzo diverso per ciascuna confezione unitaria di uno stesso prodotto, a seguito della sua incidenza sul calcolo dell’accisa, rischierebbe di pregiudicare l’integrità delle entrate fiscali.