Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 - W / Commissione
[Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Retribuzione - Assegni familiari - Coppia di persone dello stesso sesso - Assegno di famiglia- Condizioni di attribuzione - Accesso al matrimonio civile - Nozione - Art. 1, n. 2, lett. c), iv), dell'allegato VII dello Statuto]
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: W (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione di non attribuire al ricorrente l'assegno di famiglia in quanto il ricorrente e il suo partner avrebbero accesso al matrimonio civile in Belgio
Dispositivo
Le decisioni della Commissione 5 marzo 2009 e 17 luglio 200, con le quali viene negato al sig. W il beneficio dell'assegno di famiglia di cui all'art. 1 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, sono annullate.
La Commissione europea sopporterà la totalità delle spese.
____________1 - GU C 11 del 16.1.2010, pag. 40.