Language of document : ECLI:EU:F:2015:149

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

15 dicembre 2015

Causa F‑141/14

Christian Guittet

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Ex funzionario – Previdenza sociale – Presa a carico delle spese mediche – Gestione del fascicolo medico da parte della Commissione – Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Guittet chiede, in sostanza, al Tribunale di condannare la Commissione europea a risarcire i pretesi danni materiale e morale da lui subiti a seguito, essenzialmente, di un’inosservanza continua del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione che quest’ultima avrebbe commesso nella gestione del suo fascicolo medico e dei rimborsi di spese mediche suoi, nonché di quelli della moglie deceduta, a partire dal suo incidente avvenuto l’8 dicembre 2003.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Guittet sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Domanda di annullamento della decisione precontenziosa recante rigetto della domanda di risarcimento danni – Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Danno – Valutazione – Criteri

(Statuto dei funzionari, art. 90, § 1)

1.      La decisione di un’istituzione che respinge una domanda risarcitoria costituisce parte integrante del procedimento amministrativo preliminare alla proposizione del ricorso diretto all’accertamento della responsabilità dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e, conseguentemente, la domanda di annullamento formulata contro di essa non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di accertamento della responsabilità. Infatti, l’atto che contiene la presa di posizione dell’amministrazione dell’istituzione durante la fase precontenziosa ha l’unico effetto di consentire alla parte che avrebbe subito un danno di presentare al Tribunale della funzione pubblica una domanda di risarcimento danni.

(v. punto 26)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze 28 aprile 2009, Verheyden/Commissione, F‑72/06, EU:F:2009:40, punto 30, e 18 settembre 2014, Radelet/Commissione, F‑7/13, EU:F:2014:217, punto 57

2.      Nell’ambito del risarcimento di un danno causato da un insieme di atti e di comportamenti di un’istituzione, questi ultimi debbono formare oggetto di una valutazione globale, e la loro legittimità e i loro effetti possono essere considerati solo nel loro complesso.

A questo proposito, la circostanza che altri fatti di natura analoga ai fatti denunciati nella domanda risarcitoria abbiano viziato, dopo la presentazione di detta domanda, decisioni successive di natura analoga a quelle contestate in tale domanda rivelando un comportamento illecito analogo a quello denunciato nella stessa domanda, e cioè un’inosservanza del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine, non può essere presa in considerazione nella controversia in tema di risarcimento danni.

Infatti, per valutare l’insorgere dell’eventuale responsabilità dell’istituzione, il Tribunale della funzione pubblica può tener conto solo dei fatti riportati a sostegno delle conclusioni del ricorso dirette al risarcimento danni e menzionati nella domanda risarcitoria, la quale ha per l’appunto lo scopo di vincolare il contenzioso.

(v. punti 41, 43 e 44)

Riferimento:

Corte: sentenza 1° luglio 1976, Sergy/Commissione, 58/75, EU:C:1976:102, punti 30-36

Tribunale della funzione pubblica: sentenza 1° febbraio 2007, Tsarnavas/Commissione, F‑125/05, EU:F:2007:18, punto 81