Language of document : ECLI:EU:F:2014:187

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

10 luglio 2014

Causa F‑115/11

CG

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Funzione pubblica – Personale della BEI – Nomina – Posto di capo divisione – Nomina di un candidato diverso dalla ricorrente – Irregolarità della procedura di selezione – Dovere di imparzialità dei membri del comitato di selezione – Comportamenti biasimevoli del presidente del comitato di selezione nei confronti della ricorrente – Conflitto d’interessi – Relazione orale comune a tutti i candidati – Documenti forniti per la relazione orale atti a favorire uno dei candidati – Candidato che ha partecipato alla redazione dei documenti forniti – Violazione del principio di uguaglianza – Ricorso di annullamento – Domanda risarcitoria»

Oggetto: Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con cui CG chiede, sostanzialmente, al Tribunale di annullare la decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti (BEI o, in prosieguo: la «Banca») di nominare il sig. A, e non la ricorrente, al posto di capo della divisione «Politica del rischio e della tariffazione» («Risk Policy and Pricing division», in prosieguo: la «divisione RPP»), integrata nel dipartimento del rischio/credito della direzione generale (DG) «Gestione del rischio» (in prosieguo: la «DG “Gestione del rischio”»), e di condannare la Banca a risarcire i danni materiali e morali che la ricorrente ritiene di aver subito.

Decisione:      La decisione del presidente della Banca europea per gli investimenti del 28 luglio 2011 recante la nomina del sig. A al posto di capo della divisione «Politica del rischio e della tariffazione» è annullata. La Banca europea per gli investimenti è condannata a versare a CG la somma di EUR 25 000. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Banca europea per gli investimenti sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute da CG.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Posto vacante – Comitato di selezione – Applicazione dei principi che disciplinano i lavori delle commissioni giudicatrici di concorso – Principio di imparzialità – Obbligo di astensione di un membro del comitato in sede di valutazione di un candidato in presenza di un conflitto di interessi tra il membro e il candidato

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41; Statuto dei funzionari, art. 11 bis e allegato III)

2.      Funzionari – Concorso – Modalità e contenuto delle prove d’esame – Prova orale – Scelta dei documenti forniti ai candidati che conferisce un vantaggio a uno di essi – Violazione del principio di parità di trattamento

(Statuto dei funzionari, allegato III)

3.      Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Procedimento precontenzioso – Natura facoltativa – Possibile analogia con il procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto dei funzionari – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91;regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)

1.      L’ampio potere discrezionale attribuito ad una commissione giudicatrice nel determinare le modalità e il contenuto dettagliato delle prove orali alle quali debbono sottoporsi i candidati deve essere compensato da una scrupolosa osservanza delle regole che disciplinano l’organizzazione di tali prove. Di conseguenza, una commissione giudicatrice di concorso ha l’obbligo di garantire che le sue valutazioni su tutti i candidati esaminati durante le prove orali siano effettuate in condizioni di uguaglianza e di obiettività. Ciò vale anche quando la procedura di copertura del posto vacante non abbia assunto la forma di un concorso ma di una procedura di selezione che prevede un comitato di selezione, dal momento che un siffatto comitato persegue lo scopo, analogamente ad una commissione giudicatrice di concorso, di scegliere i migliori candidati tra quelli che hanno sottoposto la propria candidatura a seguito della pubblicazione di un avviso di posto vacante e dispone di un ampio margine discrezionale nell’organizzazione delle prove di selezione.

A tal riguardo, la mera circostanza che un membro di una commissione giudicatrice di concorso o di un comitato nell’ambito di una procedura di selezione sia interessato da una denuncia di molestie psicologiche presentata da un candidato al concorso o alla procedura di selezione non può, in quanto tale, comportare l’obbligo per il membro interessato di dimettersi dalla commissione o dal comitato di selezione. Invece, se emerge, sulla base di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che tale membro della commissione è in conflitto di interessi nel senso che ha, direttamente o indirettamente, un interesse personale a favorire o a svantaggiare uno dei candidati, l’obbligo di imparzialità, quale sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, impone che egli non possa esprimersi sui meriti di tale candidato, in particolare se è previsto che la persona scelta in esito alla selezione di cui trattasi venga assoggettata alla sua diretta autorità gerarchica.

(v. punti 59, 60, 65 e 76)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenze Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punto 24; Christensen/Commissione, T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 38 e Pantoulis/Commissione, T‑290/03, EU:T:2005:316, punto 90, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: sentenza BY/AESA, F‑81/11, EU:F:2013:82, punto 72

2.      Il principio di non discriminazione, o di parità di trattamento, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Tale principio costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che si applica, in particolare, nel settore dei concorsi, di modo che incombe alla commissione giudicatrice vegliare rigorosamente sul suo rispetto nello svolgimento di un concorso.

A tal riguardo, ogni esame comporta, in generale e in maniera intrinseca, un rischio di disparità di trattamento alla luce del carattere necessariamente limitato del numero di domande che possono ragionevolmente essere poste in occasione di un esame a proposito di un determinato soggetto. Pertanto, una violazione del principio di parità di trattamento può essere accertata solo qualora la commissione giudicatrice nella scelta delle prove non abbia limitato il rischio di disparità di opportunità a quello proprio, in linea di massima, di ogni esame.

Di conseguenza, scegliendo di basare la prova della relazione orale comune a tutti candidati sulle note interne dell’istituzione, alla cui redazione ha partecipato uno dei candidati, quest’ultima viola il principio di parità di trattamento. Invero, il mero fatto di essere l’autore o il coautore di siffatte note conferisce una concreta familiarità con il loro contenuto e facilita potenzialmente qualsivoglia presentazione basata su di esse.

(v. punti 93‑95, 97 e 102)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza, Giannini/Commissione, T‑100/04, EU:T:2008:68, punti 131‑133, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Brown/Commissione, F‑37/05, EU:F:2009:121, punto 64; e De Mendoza Asensi/Commissione, F‑127/11, EU:F:2014:14, punti 43 e 45

3.      Emerge chiaramente dall’articolo 41 del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, il quale prevede una procedura di conciliazione che si svolge indipendentemente dal ricorso presentato dinanzi al giudice, che la ricevibilità del citato ricorso contenzioso non è affatto subordinata all’esperimento di tale procedimento amministrativo che presenta un carattere facoltativo per gli impiegati della Banca, mentre i funzionari o agenti devono aspettare la fine del procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto dei funzionari.

Di conseguenza, la ricevibilità di un ricorso per risarcimento danni di un membro del personale della Banca non può essere condizionata alla previa presentazione alla Banca di una domanda risarcitoria, e nemmeno all’esistenza di un atto lesivo al quale sarebbe possibile collegare le domande risarcitorie. Pertanto, la domanda risarcitoria presentata alla Banca da un membro del suo personale rientra nella procedura interna di amichevole composizione che, in applicazione dell’articolo 41 del regolamento del personale, è sempre facoltativa.

(v. punti 110 e 112)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, EU:T:2001:69, punto 96