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Impugnazione proposta il 23 luglio 2019 da Armando Carvalho e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019, causa T-330/18, Carvalho e a./ Parlamento e Consiglio

(Causa C-565/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Armando Carvalho e a. (rappresentanti: G. Winter, Professor, R. Verheyen, Rechtsanwältin, H. Leith, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata;

dichiarare ricevibili le impugnazioni;

rinviare la causa al Tribunale affinché decida sul merito del ricorso di annullamento;

rinviare la causa al Tribunale affinché decida sul merito del ricorso che deduce la responsabilità extra contrattuale dell’Unione; e

condannare i convenuti alle spese dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti impugnano la decisione del Tribunale di respingere i loro ricorsi in quanto irricevibili, deducendo i seguenti motivi.

Primo motivo: il Tribunale ha commesso un errore per aver dichiarato che i ricorrenti non soddisfacevano i principi stabiliti nella giurisprudenza Plaumann per stabilire l’interesse individuale. I tre atti relativi alle emissioni di gas a effetto serra 1 2 consentono le emissioni che incidono su ciascun ricorrente in modo, sotto il profilo dei fatti, distintivo. In aggiunta, è soddisfatto il «criterio Plaumann», perché i tre atti relativi alle emissioni di gas a effetto serra violano diritti personali fondamentali dei tre ricorrenti.

Secondo motivo: In subordine, il Tribunale ha commesso un errore per non aver adeguato il «criterio Plaumann», alla luce della travolgente sfida del cambiamento climatico e del fatto che la causa dei ricorrenti si fonda sui loro diritti fondamentali individuali, compresa la garanzia di una tutela giuridica effettiva di tali diritti. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che affinché un diritto sia efficace deve essere accompagnato da un rimedio e il Tribunale ha commesso un errore per aver constatato che i giudici nazionali (e la procedura di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE) o un’azione che contesta atti di esecuzione da parte della Commissione fornirebbe un adeguato sistema di rimedi nel presente caso.

Il Tribunale dovrebbe pertanto dichiarare che, quando (come nella fattispecie) non sia disponibile alcun altro rimedio giuridico efficace per tutelare i diritti fondamentali di un ricorrente, il requisito dell’«interesse individuale» è accertato laddove si asserisce ed è dimostrato che un atto legislativo viola un diritto fondamentale personale del ricorrente in misura grave, o in subordine, interferisce con l’essenza del diritto. Tale requisito è soddisfatto nella presente fattispecie.

Terzo motivo: Oltre che per i primi due motivi, il Tribunale ha commesso un errore per aver negato che la Saminuorra association (associazione di giovani volontari soccorritori) aveva legittimazione ad agire, non prendendo in considerazione (senza spiegazione) le prove che dimostrano che la maggioranza dei membri dell’associazione sono direttamente interessati e sarebbero stati legittimati ad agire in nome proprio. In subordine, il Tribunale avrebbe dovuto allentare i criteri per determinare la legittimazione ad agire nel caso di associazioni che rappresentano una comunità di indigeni.

Quarto motivo: respingendo il ricorso per responsabilità extracontrattuale in quanto irricevibile, il Tribunale non ha correttamente applicato il criterio legale e ha introdotto un nuovo requisito per i ricorrenti per accertare che erano legittimati ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Questo requisito non è confortato né dal testo del Trattato né dalla giurisprudenza.

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1 Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 he modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU 2018, L 76, pag. 3).

2 Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU 2018, L 156, pag. 1).

3 Regolamento (EU) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU 2018, L 156, pag. 26).