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Ricorso presentato il 20 aprile 2007 - Caleprico / Commissione

(Causa F-38/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Francesco Caleprico (Bruxelles, Belgio) (Rappresentante: V. Guagliulmi, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare non applicabili, ai sensi dell'art. 241 CE, gli artt. 12 e 13 dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari, in quanto illegali;

annullare la decisione con cui l'autorità che ha il potere di nomina (APN) ha implicitamente rigettato il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione del 12 giugno 2006;

annullare la decisione della Commissione del 12 giugno 2006, limitatamente alla parte in cui l'APN ha fissato l'inquadramento del ricorrente al grado AD6/2 invece che al grado AD8/3;

condannare la Commissione a sostituire la parte impugnata della decisione del 12 giugno 2006 con una parte che fissi con effetto retroattivo (a partire dal 1º luglio 2006) il "classement" del ricorrente al grado AD8/3;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente tutte le somme che egli non ha percepito a causa dell'illegittimità delle decisioni impugnate, nonché gli interessi maturati e maturandi;

condannare la Commissione a risarcire tutti gli eventuali altri danni patiti dal ricorrente che il Tribunale ravviserà nella fattispecie;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, iscritto nella lista di riserva del concorso EUR/A/155/20001 per la costituzione di un elenco di idonei da assumere nei gradi A7/A6, è stato assunto successivamente all'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità2, e inquadrato nel grado AD6/2.

A sostegno del suo ricorso, egli deduce due motivi.

Nell'ambito del primo, egli sostiene che la decisione del 12 giugno 2006 sia viziata da una contraddizione tra, da un alto, il rinvio, operato nel preambolo, all'art. 31 dello statuto, secondo il quale i candidati sono nominati con il grado del gruppo di funzioni indicato nel bando di concorso, e, dall'altro lato, il dispositivo di detta decisione, che fissa il suo inquadramento nel grado AD6/2.

Nell'ambito del secondo motivo, egli fa valere che, in ogni caso, la decisione in questione è illegittima perché fondata su una base giuridica implicita (gli articoli 12 e 13 dell'allegato XIII dello Statuto) che è illegale sotto i seguenti profili:

contrarietà al principio della certezza del diritto e al principio del legittimo affidamento;

violazione del principio di non discriminazione e di uguaglianza di trattamento;

violazione del principio di ragionevolezza, atteso che l'applicazione della nuova disciplina dipende da una circostanza assolutamente fortuita, quale quella di essere reclutato prima o dopo di una determinata data, senza alcuna altra ragione che giustifichi tale regola;

violazione del principio di buona amministrazione;

in via sussidiaria, contrarietà all'obbligo di motivazione degli atti comunitari stabilito dall'articolo 251 CE.

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1 - GU C 147 A du 25.5.2000, pag. 10

2 - GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1.