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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2020 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019, causa T-14/18, Repubblica ellenica / Commissione europea

(Causa C-106/20P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede l’accoglimento dell’impugnazione e l’annullamento della sentenza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 19 dicembre 2019, nella causa Τ-14/18, che ha respinto il ricorso del 16 gennaio 2018 della Repubblica Ellenica diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, l’accoglimento di tale ricorso e l’annullamento della decisione della Commissione nella parte in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea spese della Repubblica ellenica realizzate nel settore dei pagamenti per superficie per l’anno di esercizio 2014, e corrispondenti al 5% dell’importo totale delle spese sostenute per gli aiuti per i pascoli, di un importo netto pari a EUR 12.482.555,68. Inoltre, chiede la condanna della Commissione alle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua domanda la ricorrente fa valere tre motivi di impugnazione.

In particolare, il primo motivo di impugnazione è relativo alla parte della sentenza impugnata in cui viene respinto il motivo già proposto in udienza dinanzi al Tribunale dalla Repubblica ellenica, relativo alla comunicazione ad hoc, il 16 maggio 2019, della sentenza della Corte nella causa C-341/17 P. Con la prima parte di tale motivo si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato le norme procedurali e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, nella parte in cui ha respinto il summenzionato motivo della Repubblica ellenica in quanto irricevibile, con una relativa motivazione insufficiente e contraddittoria. La seconda parte verte su un'erronea interpretazione e applicazione dell’articolo 2 del regolamento 796/2004, nonché sulla motivazione contraddittoria e insufficiente della sentenza impugnata, nella parte in cui ha considerato inoperante l’argomento della Repubblica ellenica.

Il secondo e il terzo motivo di impugnazione vertono sulla parte in cui la sentenza impugnata ha respinto gli altri motivi di annullamento. Segnatamente, con il secondo motivo di impugnazione, si afferma che la sentenza impugnata ha snaturato il contenuto dei mezzi di prova forniti nel procedimento, in particolare, la tabella del calcolo integrale, con le stime dei dati dei 79.664 agricoltori con pascoli che hanno ricevuto aiuti, degli importi indebitamente versati e delle sanzioni recuperate dalla Repubblica ellenica, il che si è risolto in una violazione della legge e in una motivazione contraddittoria e insufficiente.

Con il terzo motivo di impugnazione si fa valere che la sentenza impugnata deve essere annullata, per erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni dell’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento 1290/2005, dell’articolo 52, paragrafi 2 e 3, del regolamento 1306/2013, e dell’articolo 12, paragrafi da 1a 6, del regolamento delegato n. 907/2014, violazione delle linee guida di cui ai documenti VI/5330797 e C(2015)3675 final/8-6-2015 della Commissione, violazione dell’obbligo di motivazione (articolo 296 TFUE), erronea applicazione delle norme sulle prove (ripartizione dell’onere della prova in modo da dar luogo, per la Repubblica ellenica, a una probatio diabolica), nonché erronea interpretazione e applicazione dei principi del non venire contra factum proprium, del ne bis in idem e del principio generale di proporzionalità. Inoltre, la sentenza impugnata è motivata in maniera insufficiente e contraddittoria.

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