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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 27 novembre 2019 – M-GmbH / Finanzamt für Körperschaften

(Causa C-868/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: M-GmbH

Convenuto: Finanzamt für Körperschaften

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 11, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA 1 »), debba essere interpretato nel senso che esso osta alla norma di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, della Umsatzsteuergesetz (legge relativa all’imposta sulla cifra d’affari; in prosieguo: l’«UStG»), laddove essa preclude a una società di persone (nel caso di specie: una GmbH & Co. KG [società a responsabilità limitata e in accomandita semplice]) in cui oltre alla società madre («Organträger») fra i soci non figurano soltanto persone integrate nell’impresa della società madre ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, dell’UStG, di essere una società fiscalmente affiliata («Organgesellschaft») nell’ambito di un’unità fiscale («Organschaft») ai fini dell’IVA.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

a)    Se l’articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA – alla luce dei principi di proporzionalità e di neutralità – debba essere interpretato nel senso che esso può giustificare l’esclusione delle società di persone della tipologia enunciata nella prima questione da un’unità fiscale ai fini dell’IVA, in quanto, nel caso delle società di persone, in forza del diritto nazionale non sussiste alcun obbligo formale per la stipula e la modifica dell’atto costitutivo e, in determinati casi, in presenza di meri accordi verbali può essere difficile dimostrare l’esistenza dell’integrazione finanziaria della società affiliata.

b)    Se osti all’applicazione dell’articolo 11, secondo comma, della direttiva IVA, il fatto che il legislatore nazionale non abbia formulato l’intenzione di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale già al momento dell’adozione della misura.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.