Language of document : ECLI:EU:F:2013:156

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

23 ottobre 2013

Causa F‑98/12

Kathleen Verstreken

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Esercizio di promozione 2008 – Esercizio di promozione 2009 – Decisione di non promuovere la ricorrente – Motivazione – Motivazione generica e stereotipata»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Verstreken chiede l’annullamento della decisione del 7 novembre 2011 di non promuoverla al grado AD 12 per gli esercizi di promozione 2008 e 2009, adottata dal Consiglio dell’Unione europea in esecuzione della sentenza del Tribunale del 15 dicembre 2010, Almeida Campos e a./Consiglio (F‑14/09; in prosieguo: la «sentenza Almeida Campos»).

Decisione:      La decisione del Consiglio dell’Unione europea del 7 novembre 2011 di non promuovere la sig.ra Verstreken per gli esercizi di promozione 2008 e 2009 è annullata. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla sig.ra Verstreken.

Massime

Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Motivazione generica e stereotipata equivalente ad un’assenza totale di motivazione

(Statuto dei funzionari, artt. 25, 45 e 90, § 2)

Se è vero che l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei candidati non promossi, essa è tenuta a motivare la sua decisione di rigetto di un reclamo presentato in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto da un candidato non promosso, dato che si ritiene che la motivazione di tale decisione di rigetto coincida con la motivazione della decisione contro cui il reclamo era diretto.

Inoltre, non si può pretendere dall’autorità che ha il potere di nomina che essa motivi la sua decisione in occasione del rigetto del reclamo al di là delle censure fatte valere nel detto reclamo, spiegando in particolare per quali ragioni ciascuno dei funzionari promuovibili avesse meriti superiori a quelli dell’autore del reclamo. Poiché le promozioni si effettuano a scelta, conformemente all’articolo 45 dello Statuto, è sufficiente al riguardo che la motivazione del rigetto del reclamo faccia riferimento all’applicazione delle condizioni giuridiche e statutarie di promozione che è stata fatta alla situazione individuale del funzionario.

Una motivazione generica e stereotipata della decisione di rigetto del reclamo che non contenga alcuna indicazione concernente la situazione specifica dell’interessato e, in particolare, che non spieghi in nessun modo come l’autorità che ha il potere di nomina abbia applicato i criteri previsti dall’articolo 45 dello Statuto alla sua situazione individuale equivale, in realtà, ad una assenza totale di motivazione.

(v. punti 29‑32)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 20 febbraio 2002, Roman Parra/Commissione, T‑117/01 (punti 27 e 31); 29 settembre 2005, Napoli Buzzanca/Commissione, T‑218/02 (punto 74)

Tribunale della funzione pubblica: 28 settembre 2011, AC/Consiglio, F‑9/10 (punto 29); 10 novembre 2011, Merhzaoui/Consiglio, F‑18/09 (punti 71 e 75); 8 febbraio 2012, Bouillez e a./Consiglio, F‑11/11 (punto 22); 14 novembre 2012, Bouillez/Consiglio, F‑75/11 (punto 26)