Impugnazione proposta l’8 luglio 2019 da Maria Alvarez y Bejarano e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019, cause riunite T-516/16 e T-536/16, Alvarez y Bejarano e a./Commissione
(Causa C-517/19P)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Maria Alvarez y Bejarano, Ana-Maria Enescu, Lucian Micu, Angelica Livia Salanta, Svetla Shulga, Soldimar Urena de Poznanski, Angela Vakalis, Luz Anamaria Chu, Marli Bertolete, Maria Castro Capcha, Hassan Orfe El, Evelyne Vandevoorde (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea, Parlamento europeo
Conclusioni dei ricorrenti
annullare la sentenza impugnata;
annullare la decisione di non concedere più ai ricorrenti, a partire dal 2014, né i giorni di viaggio né il rimborso annuale delle spese di viaggio;
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti fanno valere che la sentenza impugnata è viziata da vari errori di diritto.
In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore manifesto di diritto ai punti 67 e 75 della sentenza limitando l’estensione del controllo giurisdizionale che esso è chiamato a effettuare ai casi «manifesti».
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ai punti da 70 a 73 della sentenza statuendo che i ricorrenti non erano in una situazione comparabile a quella degli agenti che hanno mantenuto il beneficio dei giorni di viaggio e del rimborso annuale delle spese di viaggio.
in terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando ai punti 69 e da 80 a 86 della sentenza che la normativa controversa non viola il principio di proporzionalità.
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