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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sad Najwyższy (Polonia) il 26 giugno 2019 – W.Z.

(Causa C-487/19)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: W.Z.

Con l’intervento di: Prokurator Generalny zastępowany przez Prokuraturę Krajową, Rzecznik Praw Obywatelskich

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], in combinato disposto con l’articolo 47 [della Carta dei diritti fondamentali] e con l’articolo 267 [TFUE], debbano essere interpretati nel senso che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, un organo giurisdizionale in composizione monocratica formata da una persona nominata a ricoprire la funzione di giudice in palese violazione delle norme di legge dello Stato membro riguardanti la nomina dei giudici, violazione consistente, in particolare, nella nomina di tale persona alla funzione di giudice nonostante la previa impugnazione dinanzi al giudice nazionale competente (Naczelny Sąd Aministracyjny; Corte suprema amministrativa, Polonia) di una delibera di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa; Consiglio nazionale della magistratura) riguardante la proposta della sua nomina alla funzione di giudice; la sospensione dell’esecuzione di tale delibera conformemente alla legge nazionale e la pendenza di un procedimento davanti al giudice competente (Naczelny Sąd Adminsitracyjny; Corte suprema amministrativa) al momento della notifica dell’atto di nomina.

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