Language of document : ECLI:EU:F:2008:141

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

12 novembre 2008

Causa F‑88/07

Juan Luís Domínguez González

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Assistente tecnico – Eccezione di incompetenza – Eccezione di irricevibilità – Incompetenza del Tribunale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Domínguez González chiede la condanna della Commissione a versargli la somma di EUR 20 310,68 quale risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati dalla risoluzione del suo contratto di lavoro a seguito della visita medica di assunzione.

Decisione: Il Tribunale è incompetente a conoscere del ricorso. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Legittimazione ad agire – Persone che rivendicano lo status di funzionario o di agente non locale

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Statuto – Regime applicabile agli altri agenti – Ambito di applicazione

(Artt. 238 CE e 282 CE; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 1, 2, 3 e 5)

1.      Non solo le persone che hanno lo status di funzionari o di agenti diversi da quelli locali, ma anche le persone che rivendicano tale status possono impugnare dinanzi al giudice comunitario la decisione che arreca loro pregiudizio e il detto giudice è quanto meno competente a esaminare, in primo luogo, se esso sia effettivamente competente a conoscere della ricevibilità e della fondatezza della controversia.

(v. punti 64 e 65)

Riferimento:

Corte: 11 marzo 1975, causa 65/74, Porrini e a. (Racc. pag. 319, punto 13); 5 aprile 1979, causa 116/78, Bellintani e a./Commissione (Racc. pag. 1585, punto 6), e 20 giugno 1985, causa 123/84, Klein/Commissione (Racc. pag. 1907, punto 10)

Tribunale di primo grado: 19 luglio 1999, causa T‑74/98, Mammarella/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑797, punto 16)

2.      Lo Statuto e il Regime applicabile agli altri agenti non costituiscono una disciplina esaustiva che vieta di assumere persone al di fuori dell’ambito regolamentare così stabilito. Al contrario, la capacità riconosciuta alla Comunità in forza degli artt. 282 CE e 238 CE di instaurare rapporti contrattuali assoggettati al diritto di uno Stato membro abbraccia anche la stipulazione di contratti di lavoro o di prestazione di servizi. Pertanto, l’assunzione di una persona con un contratto che faccia espressamente riferimento a una legge nazionale può considerarsi illegittima solo nell’ipotesi in cui l’istituzione convenuta abbia definito le condizioni di impiego dell’interessato non già in funzione delle esigenze del servizio, bensì allo scopo di eludere le disposizioni dello Statuto o del Regime applicabile agli altri agenti, incorrendo in tal modo in uno sviamento di procedura.

Al fine di dimostrare che l’istituzione non è incorsa in uno sviamento di procedura, non è sufficiente affermare che essa può legittimamente ritenere che i diversi tipi di contratto previsti dal Regime applicabile agli altri agenti e assoggettati alla competenza del giudice comunitario non siano appropriati nel caso dei collaboratori a cui essa intende affidare determinate missioni, ma occorre altresì verificare, in secondo luogo, se le condizioni di lavoro offerte a questi ultimi rispondano ai requisiti sociali minimi esistenti in ogni Stato di diritto.

(v. punti 70 e 87)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Mammarella/Commissione, cit. (punti 39 e 40 e giurisprudenza ivi citata)