Language of document : ECLI:EU:C:2020:749

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

24 settembre 2020 (*)

[Testo rettificato con ordinanza del 14 ottobre 2020]

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Effetti della consegna – Articolo 27 – Eventuali azioni penali per altri reati – Regola della specialità»

Nella causa C‑195/20 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 21 aprile 2020, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2020, nel procedimento penale a carico di

XC,

con l’intervento di:

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, S. Rodin (relatore), D. Šváby, K. Jürimäe e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la domanda del giudice del rinvio del 21 aprile 2020, pervenuta in cancelleria l’8 maggio 2020, di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento d’urgenza, ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione del 25 maggio 2020 della Quarta Sezione di accogliere tale domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 luglio 2020,

considerate le osservazioni presentate:

–        per XC, da M. Franzikowski e F.S. Fülscher, Rechtsanwälte;

–        per il Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, da P. Frank e S. Heine, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann e F. Halabi, in qualità di agenti;

–        [Come rettificato con ordinanza del 14 ottobre 2020] per l’Irlanda, da J. Quaney, in qualità di agente, assistita da M. Gray, SC;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 agosto 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di XC, che è stato condannato in Germania a una pena detentiva per fatti qualificati come violenza sessuale aggravata ed estorsione, commessi in Portogallo nel corso dell’anno 2005.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 5 e 6 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria».

4        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro così recita:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».

5        L’articolo 8, paragrafo 1, di detta decisione quadro dispone quanto segue:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a)      identità e cittadinanza del ricercato;

b)      il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

d)      natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e)      descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f)      pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g)      per quanto possibile, le altre conseguenze del reato».

6        L’articolo 27 della stessa decisione quadro è del seguente tenore:

«1.      Ogni Stato membro può notificare al Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l’assenso all’azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l’autorità giudiziaria dell’esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.      Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.      Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)      quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

(...)

g)      qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.      La richiesta di assenso è presentata all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, corredata delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 2. L’assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L’assenso è rifiutato per i motivi di cui all’articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all’articolo 4. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

(...)».

 Diritto tedesco

7        L’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 è stato attuato nel diritto tedesco dall’articolo 83h, paragrafi 1 e 2, del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa alla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982 (BGBl. 1982 I, pag. 2071), nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale.

8        Detto articolo 83h così dispone:

«1)      Le persone consegnate da uno Stato membro a seguito di un mandato di arresto europeo non possono:

1.      essere sottoposte a un procedimento penale, condannate o private della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui sono state consegnate (...)

(...)

2)      Il paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

1.      quando, pur avendo avuto l’opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stata consegnata nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

2.      il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

3.      il procedimento penale non dà luogo all’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

4      qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, anche se tale pena o misura può restringere la sua libertà personale;

5.      qualora lo Stato membro di esecuzione o la persona consegnata abbia rinunciato al principio di specialità.

3)      La rinuncia da parte della persona consegnata dichiarata successivamente alla consegna è verbalizzata da un giudice o da un procuratore. La dichiarazione di rinuncia è irrevocabile. La persona consegnata deve essere informata a tale riguardo».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

9        XC è stato sottoposto in Germania a tre procedimenti penali distinti vertenti rispettivamente su fatti, in primo luogo, di traffico di stupefacenti, in secondo luogo, di abuso sessuale su minore commesso in Portogallo e, in terzo luogo, di violenza sessuale aggravata nonché di estorsione, anch’esse commesse in Portogallo.

10      Anzitutto, il 6 ottobre 2011, XC è stato condannato per traffico di stupefacenti dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll, Germania) a una pena detentiva complessiva di un anno e nove mesi. L’esecuzione di tale pena è stata condizionalmente sospesa.

11      Successivamente, nel corso del 2016, è stato avviato in Germania un procedimento penale a carico di XC per fatti qualificati come abuso sessuale su minore commessi in Portogallo e, il 23 agosto 2016, la Staatsanwaltschaft Hannover (procura di Hannover, Germania) ha emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esercizio di un’azione penale per tali fatti. Poiché il Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora, Portogallo) aveva autorizzato la consegna di XC alle autorità giudiziarie tedesche per detto reato e XC non aveva rinunciato, in tale occasione, alla regola della specialità, quest’ultimo è stato consegnato il 22 giugno 2017 alla Repubblica federale di Germania dalle autorità giudiziarie portoghesi. Condannato a una pena detentiva di un anno e tre mesi, egli è stato incarcerato in tale Stato membro.

12      Durante l’esecuzione della pena alla quale XC era stato condannato per abuso sessuale su minore, la sospensione condizionale dell’esecuzione della pena inflitta il 6 ottobre 2011 dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) per traffico di stupefacenti è stata revocata. Il 22 agosto 2018 la Staatsanwaltschaft Flensburg (procura di Flensburg, Germania) ha chiesto al Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora), in quanto autorità giudiziaria dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo indicato al punto 11 della presente sentenza, di rinunciare all’applicazione della regola della specialità e di acconsentire all’esecuzione della pena inflitta dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) il 6 ottobre 2011.

13      Il 31 agosto 2018, in mancanza di risposta da parte del Tribunal da Relação de Évora (Corte d’appello di Évora), XC è stato rimesso in libertà e sottoposto a sorveglianza socio-giudiziaria per cinque anni, nell’ambito della quale egli era tenuto a presentarsi una volta al mese al funzionario incaricato della sua sorveglianza. Il 18 settembre 2018 egli si è recato nei Paesi Bassi e, successivamente, in Italia. Il 19 settembre 2018 è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di XC dalla procura di Flensburg, ai fini dell’esecuzione della sentenza dell’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) del 6 ottobre 2011.

14      Il 27 settembre 2018 XC è stato arrestato in Italia sulla base di tale mandato d’arresto europeo. Il 10 ottobre 2018 l’autorità dell’esecuzione italiana ha acconsentito alla consegna di quest’ultimo. Il 18 ottobre 2018 XC è stato consegnato alle autorità tedesche.

15      Infine, il 5 novembre 2018, è stato emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig, Germania) un mandato d’arresto ai fini dell’istruzione di un terzo procedimento riguardante XC e vertente su fatti di violenza sessuale aggravata e di estorsione commessi in Portogallo nel corso del 2005.

16      Il 12 dicembre 2018 la Staatsanwaltschaft Braunschweig (procura di Braunschweig, Germania) ha chiesto all’autorità dell’esecuzione italiana di acconsentire altresì a che XC fosse sottoposto a procedimento penale per tali fatti di violenza sessuale e di estorsione. La Corte d’appello di Milano (Italia) ha acconsentito a tale richiesta il 22 marzo 2019.

17      XC è stato posto in custodia cautelare in Germania dal 23 luglio 2019 all’11 febbraio 2020 in forza del mandato d’arresto emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig). Durante tale periodo, con sentenza del 16 dicembre 2019, il Landgericht Braunschweig (Tribunale del Land, Braunschweig, Germania) ha condannato XC per i fatti di violenza sessuale aggravata e di estorsione commessi in Portogallo nel corso del 2005. Esso ha inflitto a quest’ultimo una pena detentiva cumulativa di sette anni, che tiene conto della sentenza dell’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) del 6 ottobre 2011. L’intera durata della custodia cautelare trascorsa in Italia da XC è stata detratta dalla pena cumulativa.

18      Il 21 gennaio 2020 l’autorità dell’esecuzione portoghese ha acconsentito all’esecuzione della pena detentiva cumulativa inflitta dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) il 6 ottobre 2011. XC si trova in stato di detenzione dal 12 febbraio 2020 a titolo di esecuzione di tale pena.

19      XC ha proposto ricorso per Revision (cassazione) dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza del Landgericht Braunschweig (Tribunale del Land, Braunschweig) del 16 dicembre 2019. Egli contesta, in particolare, la validità del procedimento che ha portato alla pronuncia di tale sentenza, alla luce della regola della specialità prevista all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584. XC deduce, in sostanza, che, poiché l’autorità dell’esecuzione portoghese non ha accordato il proprio assenso all’azione penale per i fatti di violenza aggravata ed estorsione commessi in Portogallo nel corso del 2005, le autorità tedesche non avevano il diritto di sottoporre l’imputato a procedimento penale. Dal 1° settembre 2018, XC avrebbe infatti sempre beneficiato della protezione offerta dalla regola della specialità. Pertanto, i procedimenti avviati nei confronti di XC dalle autorità tedesche senza il previo accordo dell’autorità dell’esecuzione portoghese nonché i relativi atti processuali, quali il mandato d’arresto emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig) il 5 novembre 2018, sarebbero viziati da illegittimità.

20      Secondo il giudice del rinvio, il fatto che tale mandato d’arresto possa essere mantenuto o, al contrario, debba essere annullato dipende dalla questione se le autorità tedesche fossero legittimate a sottoporre a procedimento penale XC per i fatti di violenza sessuale aggravata e di estorsione commessi in Portogallo nel corso del 2005.

21      In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che la regola di specialità non osti a una misura restrittiva della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui sia stata effettuata la consegna stessa, qualora la persona abbia lasciato volontariamente, dopo la consegna, il territorio dello Stato membro di emissione e successivamente, a seguito di un ulteriore mandato di arresto europeo, sia stata di nuovo consegnata da un altro Stato membro di esecuzione nel territorio dello Stato membro di emissione, ricevendo l’assenso del secondo Stato membro di esecuzione all’esercizio dell’azione penale, alla condanna e all’esecuzione della pena per detto diverso reato».

 Sul procedimento d’urgenza

22      Il giudice del rinvio chiede di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

23      A sostegno della sua domanda, tale giudice fa valere che XC si trova in stato di detenzione sulla base della sentenza dell’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) del 6 ottobre 2011. Tuttavia, sempre secondo il giudice del rinvio, il mandato d’arresto emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig) il 5 novembre 2018 costituisce un motivo supplementare di detenzione dell’interessato e potrebbe condurre a limitare i temperamenti dell’esecuzione della pena pronunciata nei suoi confronti.

24      Inoltre, il giudice del rinvio fa valere che XC avrà scontato, il 7 giugno 2020, i due terzi della pena inflitta il 6 ottobre 2011 dall’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) e, pertanto, potrà aspirare a un’eventuale sospensione condizionale dell’esecuzione della parte residua di tale pena. A tale riguardo, il giudice del rinvio espone che, da un lato, il mandato d’arresto emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig) il 5 novembre 2018 può ostare a una sospensione dell’esecuzione della suddetta pena. Dall’altro lato, nell’ipotesi in cui venga concessa una siffatta sospensione, il giudice del rinvio afferma che dalla risposta alla questione sulla validità di tale mandato d’arresto dipende la possibilità di protrarre la custodia cautelare disposta sulla base di quest’ultimo.

25      A tale riguardo, occorre constatare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della parte terza del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio può essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

26      In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, occorre, secondo giurisprudenza costante della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale sia attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipenda dalla soluzione della controversia principale. Inoltre, la situazione dell’interessato dev’essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta ad ottenere che al rinvio pregiudiziale sia applicato il procedimento pregiudiziale d’urgenza (sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

27      Nel caso di specie, da un lato, se è pacifico che, a tale data, XC era privato della sua libertà sulla base della sentenza dell’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) del 6 ottobre 2011, ciò non toglie che anche il mandato d’arresto emesso dall’Amtsgericht Braunschweig (Tribunale circoscrizionale di Braunschweig) il 5 novembre 2018 può giustificare la detenzione di XC. Dall’altro, il mantenimento in vigore di tale mandato può portare a limitare i temperamenti dell’esecuzione della pena detentiva inflitta nei suoi confronti, influire sulla decisione relativa alla sospensione condizionale di tale pena e, nell’ipotesi in cui tale sospensione sia concessa, divenire l’unico fondamento giuridico per il mantenimento in detenzione di XC.

28      Alla luce di ciò, il 25 maggio 2020, la Quarta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale a procedimento pregiudiziale d’urgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

29      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la regola della specialità di cui al paragrafo 2 di tale articolo non osta a una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo a causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato e anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata consegnata al medesimo, in esecuzione di un secondo mandato d’arresto europeo emesso successivamente a detta partenza ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a condizione che, in relazione al secondo mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di quest’ultimo abbia dato il proprio assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla suddetta misura restrittiva della libertà.

30      Per rispondere alla questione pregiudiziale, occorre, in via preliminare, rammentare che il diritto dell’Unione poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE. Tale premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri nel riconoscimento di tali valori e, dunque, nel rispetto del diritto dell’Unione che li attua [sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].

31      A tale riguardo, occorre ricordare che la decisione quadro 2002/584 è intesa, come risulta in particolare dal suo articolo 1, paragrafi 1 e 2, letto alla luce del considerando 5, a sostituire il sistema multilaterale di estradizione fondato sulla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, con un sistema di consegna tra le autorità giudiziarie delle persone condannate o sospettate, ai fini dell’esecuzione di sentenze o dell’esercizio di azioni penali, sistema, quest’ultimo, che è basato sul principio del riconoscimento reciproco [sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

32      In tale contesto, detta decisione quadro è quindi diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri [sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

33      Nel settore disciplinato dalla decisione quadro 2002/584, il principio di riconoscimento reciproco, che costituisce, come risulta in particolare dal considerando 6 della stessa, il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale, trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro. Le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono quindi, in via di principio, rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo per i motivi di non esecuzione tassativamente elencati dalla decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione), C‑314/18, EU:C:2020:191, punto 39 e giurisprudenza ivi citata].

34      Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, da un lato, a seguito del mandato d’arresto europeo emesso il 19 settembre 2018 dalla procura di Flensburg ai fini dell’esecuzione della sentenza dell’Amtsgericht Niebüll (Tribunale circoscrizionale di Niebüll) del 6 ottobre 2011, l’autorità dell’esecuzione italiana ha acconsentito all’esecuzione di tale sentenza il 10 ottobre 2018, per poi consegnare XC alle autorità tedesche il 18 ottobre 2018. Dall’altro lato, risulta altresì da tale fascicolo che, a seguito di una richiesta formulata il 12 dicembre 2018 dalla procura di Braunschweig, diretta a esercitare l’azione penale nei confronti di XC per fatti di violenza sessuale aggravata ed estorsione, la Corte d’appello di Milano ha dato il proprio assenso all’azione penale per tali fatti il 22 marzo 2019.

35      Con riferimento all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584, la Corte ha già dichiarato che, sebbene gli articoli 27 e 28 di detta decisione quadro conferiscano agli Stati membri talune precise competenze in occasione dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, le stesse disposizioni, in quanto sanciscono regole derogatorie rispetto al principio del riconoscimento reciproco enunciato all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima decisione quadro, non potrebbero essere interpretate in una maniera che induca a neutralizzare l’obiettivo perseguito dalla suddetta decisione quadro, consistente nel facilitare ed accelerare le consegne tra le autorità giudiziarie degli Stati membri tenuto conto della fiducia reciproca che deve esistere tra questi ultimi (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2012, West, C‑192/12 PPU, EU:C:2012:404, punto 77).

36      Occorre ricordare che l’articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 enuncia la regola della specialità, secondo cui una persona non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

37      Anzitutto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, dall’interpretazione letterale di tale disposizione risulta che detta regola è strettamente connessa alla consegna risultante dall’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo, in quanto il testo di tale disposizione fa riferimento alla «consegna» al singolare.

38      Inoltre, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, tale interpretazione è corroborata dall’interpretazione contestuale di detta disposizione. Infatti, tanto l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che definisce il mandato d’arresto europeo alla luce dell’obiettivo specifico da esso perseguito, quanto l’articolo 8, paragrafo 1, di tale decisione quadro, il quale esige che ogni mandato d’arresto europeo sia preciso quanto alla natura e alla qualificazione giuridica dei reati cui esso si riferisce e descriva le circostanze della loro commissione, indicano che la regola della specialità è legata all’esecuzione di uno specifico mandato d’arresto europeo.

39      Infine, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, la regola della specialità è connessa alla sovranità dello Stato membro di esecuzione e conferisce alla persona ricercata il diritto di essere sottoposta a procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà unicamente per il reato per cui è stata consegnata (sentenza del 1° dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C‑388/08 PPU, EU:C:2008:669, punti 43 e 44).

40      Tale regola esige, infatti, che lo Stato membro emittente che intenda sottoporre a procedimento penale o condannare una persona per un reato commesso prima della sua consegna, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo diverso da quello che ha motivato tale consegna, ottenga l’assenso dello Stato membro di esecuzione al fine di evitare che il primo Stato membro sconfini nelle competenze che lo Stato membro di esecuzione potrebbe esercitare e travalichi le proprie prerogative nei confronti della persona sottoposta a procedimento penale. Poiché il meccanismo del mandato d’arresto europeo mira a consegnare la persona interessata allo Stato membro di emissione di un simile mandato, per i reati specifici menzionati da quest’ultimo, traendola nel territorio di tale Stato membro mediante coercizione, la regola della specialità è indissolubilmente legata all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo specifico la cui portata è chiaramente definita.

41      Ne consegue che la regola della specialità che avrebbe potuto essere invocata nell’ambito della prima consegna di XC da parte delle autorità dell’esecuzione portoghesi non incide sul ritorno di XC nel territorio tedesco sulla base del mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di Flensburg il 19 settembre 2018. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, l’inapplicabilità della regola della specialità per il primo mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di Hannover il 23 agosto 2016 risulta non da una delle eccezioni previste all’articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, bensì dal fatto che il procedimento principale rientra ormai nell’ambito dell’esecuzione del secondo mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di XC dalla procura di Flensburg il 19 settembre 2018.

42      In tali circostanze, esigere, affinché una persona possa essere sottoposta a procedimento penale, condannata o detenuta ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata, che un assenso sia fornito tanto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione dello Stato membro che ha consegnato sulla base di un primo mandato d’arresto europeo la persona sottoposta a procedimento penale, quanto dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione dello Stato membro che ha consegnato tale persona sulla base di un secondo mandato d’arresto europeo, nuocerebbe all’efficacia della procedura di consegna, mettendo così in pericolo l’obiettivo perseguito dalla decisione quadro 2002/584, quale emerge dalla costante giurisprudenza richiamata al punto 35 della presente sentenza.

43      Pertanto, dal momento che, nel caso di specie, XC ha lasciato volontariamente il territorio tedesco dopo aver scontato in tale Stato membro la pena cui era stato condannato per i fatti oggetto del primo mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di Hannover il 23 agosto 2016, tale persona non è più legittimata a invocare la regola della specialità relativa a tale primo mandato d’arresto europeo. In tale contesto, detta persona può invocare la regola della specialità solo nei confronti del mandato d’arresto europeo emesso dalla procura di Flensburg il 19 settembre 2018 ed eseguito dall’autorità dell’esecuzione italiana.

44      A tal riguardo, dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584 risulta che la regola della specialità prevista al paragrafo 2 di tale articolo non si applica quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che ha consegnato l’interessato dia il suo assenso a che quest’ultimo sia sottoposto a procedimento penale, condannato o detenuto ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna, diversi da quello per cui egli è stato consegnato.

45      Poiché, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, in un procedimento come quello principale, la sola consegna rilevante per valutare il rispetto della regola della specialità è quella effettuata sulla base di un secondo mandato d’arresto europeo, l’assenso richiesto dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera g), della decisione quadro 2002/584 deve essere dato unicamente dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione dello Stato membro che ha consegnato sulla base di detto mandato d’arresto europeo la persona sottoposta a procedimento penale.

46      Di conseguenza, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che la regola della specialità di cui al paragrafo 2 di tale articolo non osta a una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo a causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato e anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata consegnata al medesimo, in esecuzione di un secondo mandato d’arresto europeo emesso successivamente a detta partenza ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a condizione che, in relazione al secondo mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di quest’ultimo abbia dato il proprio assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla suddetta misura restrittiva della libertà.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 27, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che la regola della specialità di cui al paragrafo 2 di tale articolo non osta a una misura restrittiva della libertà adottata nei confronti di una persona oggetto di un primo mandato d’arresto europeo a causa di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sua consegna in esecuzione di tale mandato e anteriori a tali fatti, qualora tale persona abbia lasciato volontariamente il territorio dello Stato membro di emissione del primo mandato e sia stata consegnata al medesimo, in esecuzione di un secondo mandato d’arresto europeo emesso successivamente a detta partenza ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a condizione che, in relazione al secondo mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di quest’ultimo abbia dato il proprio assenso all’estensione dell’azione penale ai fatti che hanno dato luogo alla suddetta misura restrittiva della libertà.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.