Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 6 maggio 2014 – Forget / Commissione
(Causa F-153/12)1
(Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno di famiglia – Presupposti per la concessione – Unione registrata di diritto lussemburghese – Coppia di membri stabili di un’unione di fatto non avente accesso al matrimonio civile – Funzionario che non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), sub iv), dell’allegato VII dello Statuto)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Claude Forget (Steinfort, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Kerger)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Bisch, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione recante diniego del beneficio dell’assegno di famiglia e della pensione di reversibilità per la partner del ricorrente.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Forget sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 55 del 23/02/2013, pag. 26.