Language of document : ECLI:EU:C:2019:951

ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

7 novembre 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Mancanza di precisazioni sufficienti concernenti il contesto di fatto e di diritto del procedimento principale nonché delle ragioni che giustifichino la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑569/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Potenza (Italia), con ordinanza del 13 giugno 2019, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2019, nel procedimento

OM

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

Ministero dell’Economia e delle Finanze,

Presidenza del Consiglio dei Ministri,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da D. Šváby, facente funzione di presidente di sezione, K. Jürimäe e N. Piçarra (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nel quadro di una controversia in materia di diritto del lavoro.

2        Ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

3        Tale disposizione va applicata nella presente causa.

4        In base a una giurisprudenza costante della Corte, nel contesto della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, l’esigenza di pervenire a un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni da esso sollevate o che, quantomeno, illustri le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Infatti, la Corte può unicamente pronunciarsi sull’interpretazione di un testo dell’Unione in base ai fatti che le sono indicati dal giudice nazionale (ordinanza dell’8 maggio 2019, Mitliv Exim, C‑9/19, non pubblicata, EU:C:2019:397, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). La decisione di rinvio deve inoltre indicare i motivi precisi che hanno indotto il giudice nazionale ad interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione e a ritenere necessaria la presentazione di una questione pregiudiziale alla Corte (sentenza del 19 dicembre 2018, Stanley International Betting e Stanleybet Malta, C‑357/17, EU:C:2018:1026, punto 29).

5        Tali requisiti relativi al contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono espressamente previsti nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, a norma del quale ogni domanda di pronuncia pregiudiziale contiene «un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni», «il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia» e «l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».

6        I suddetti requisiti sono richiamati, segnatamente, nelle raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2018, C 257, pag. 1). Ai sensi del punto 16 delle medesime raccomandazioni, «il giudice del rinvio deve fornire i riferimenti precisi delle disposizioni nazionali applicabili ai fatti della controversia principale e indicare con precisione le disposizioni del diritto dell’Unione di cui è richiesta l’interpretazione».

7        Le informazioni in tal modo richieste servono non soltanto a permettere alla Corte di fornire risposte utili, ma anche a permettere ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate di presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Spetta alla Corte provvedere affinché tale possibilità sia garantita, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (ordinanza dell’11 luglio 2019, Jadransko osiguranje, C‑651/18, non pubblicata, EU:C:2019:613, punto 14).

8        Nel caso di specie, la decisione di rinvio consiste in un’ordinanza manoscritta di un’unica pagina, in cui il giudice nazionale si limita a fare rinvio alle tre questioni formulate nell’atto introduttivo del giudizio principale.

9        L’ordinanza di rinvio non fornisce nessuna informazione concernente i fatti di cui al procedimento principale, le disposizioni nazionali applicabili, il nesso eventuale di tale controversia con il diritto dell’Unione e, infine, le ragioni che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione le quali, del resto, compaiono solo nell’atto introduttivo del giudizio principale.

10      Alla luce di ciò, è giocoforza constatare che l’ordinanza di rinvio non soddisfa manifestamente i requisiti ricordati nei punti da 4 a 7 della presente ordinanza. Di conseguenza, la Corte non è in grado di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, che gli consenta di decidere la controversia principale.

11      Ad ogni modo, persino nel caso in cui detti requisiti fossero rispettati, la Corte sarebbe manifestamente incompetente a rispondere alle questioni prima e seconda, in quanto esse vertono sulla validità dell’articolo 45, paragrafo 4, TFUE, laddove, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale unicamente «sulla validità (…) degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione».

12      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve constatare, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è manifestamente irricevibile.

13      Occorre tuttavia rilevare che il giudice del rinvio conserva la facoltà di presentare una nuova domanda di pronuncia pregiudiziale quando sarà in grado di fornire alla Corte tutti gli elementi che consentano a quest’ultima di pronunciarsi (ordinanza dell’11 luglio 2019, Jadransko osiguranje, C‑651/18, non pubblicata, EU:C:2019:613, punto 31).

 Sulle spese

14      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) così dispone:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza (Italia), con ordinanza del 13 giugno 2019, è manifestamente irricevibile.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.