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Ricorso proposto il 3 febbraio 2012 – ZZ / Commissione

(Causa F-13/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, A. Blot)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L’annullamento della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto di agente contrattuale della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione adottata dal capo unità “assunzione e termine del rapporto di lavoro”, direzione per le risorse umane (HR) B, DG Risorse umane e sicurezza, nella sua qualità di autorità abilitata a concludere i contratti (AACC), di non rinnovare il contratto della ricorrente;

se necessario, annullare la decisione adottata dall’AACC, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente;

reintegrare la ricorrente nelle funzioni da lei occupate nella DG DIGIT nel contesto di un prolungamento del suo contratto conforme alle prescrizioni statutarie;

in subordine, e qualora la domanda di reintegrazione sopra formulata non fosse accolta, condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente, valutato provvisoriamente, ex aequo et bono, nella differenza tra la retribuzione che ella avrebbe percepito quale agente temporaneo presso la Commissione se il suo contratto fosse stato rinnovato, e le indennità di disoccupazione attualmente percepite, calcolata per una durata di due anni (corrispondente alla durata del periodo di rinnovo prevista ai sensi dell’articolo 8 del RAA), da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale per il periodo interessato;

In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento di una somma fissata provvisoriamente, ex aequo et bono, in EUR 5 000, a titolo di risarcimento del danno morale, da maggiorare degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dalla pronuncia che interverrà;

condannare la Commissione europea alle spese.