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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francia) il 29 ottobre 2018 – Procureur de la République / X

(Causa C-693/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Procureur de la République

Resistente: X

Altre parti: Parti civili

Questioni pregiudiziali

Interpretazione della nozione di elemento di progetto

1-1 Che cosa comprenda la nozione di elemento di progetto di cui all’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 1 recante la definizione di impianto di manipolazione (“defeat device”).

1-2 Se un programma inserito nella centralina di controllo motore o che, più in generale, agisce su di essa, possa essere considerato come un elemento di progetto ai sensi dell’articolo medesimo.

Interpretazione della nozione di sistema di controllo delle emissioni

2-1 Che cosa comprenda la nozione di sistema di controllo delle emissioni di cui all’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 recante la definizione di impianto di manipolazione (“defeat device”).

2-2 Se detto sistema di controllo delle emissioni comprenda unicamente le tecnologie e le strategie dirette a gestire e ridurre le emissioni (in particolare, di ossidi d’azoto) dopo la loro formazione o se comprenda anche le diverse tecnologie e strategie volte a limitarne la produzione alla base, come la tecnologia EGR.

Interpretazione della nozione di impianto di manipolazione (“defeat device”)

3-1 Se un dispositivo che rileva tutti i parametri legati allo svolgimento delle procedure di omologazione previste dal regolamento (CE) n. 715/2007, al fine di attivare o intensificare, nel corso di dette procedure, il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni e ottenere così l’omologazione del veicolo, rappresenti un impianto di manipolazione sensi dell’articolo 3, punto 10, del regolamento medesimo.

3-2 In caso di risposta affermativa, se detto impianto di manipolazione (“defeat device”) sia vietato conformemente alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007.

3-3 Se un dispositivo come quello descritto nella questione 3-1 possa essere qualificato come «impianto di manipolazione» ove l’attivazione potenziata del sistema di controllo delle emissioni interviene, non soltanto nel corso delle procedure di omologazione, bensì anche in maniera puntuale, allorquando le condizioni esatte rilevate per potenziare detto sistema nel corso delle suddette procedure si presentano nella circolazione reale.

Interpretazione delle eccezioni previste nell’articolo 5

4-1 Che cosa comprendano le tre eccezioni previste all’articolo 5, paragrafo 2, del capitolo II, del regolamento (CE) n. 715/2007.

4-2 Se il divieto dell’impianto di manipolazione (“defeat device”) che attiva o potenzia il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni, in particolare, durante le procedure di omologazione, possa essere superato in ragione di uno dei tre motivi indicati nell’articolo 5, paragrafo 2.

4-3 Se il rallentamento del processo di invecchiamento del motore o della formazione d’incrostazioni all’interno di esso rientri nell’esigenza di «proteggere il motore da danni o avarie» o di garantire il «funzionamento sicuro dei veicoli» che possono giustificare la presenza di un “defeat device” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

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1     Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171, pag. 1).