Language of document : ECLI:EU:F:2008:25

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

5 marzo 2008

Causa F‑33/07

Alberto Toronjo Benitez

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Ex agenti temporanei retribuiti sugli stanziamenti della ricerca – Soppressione dei punti accumulati – Passaggio di un funzionario dalla parte “Ricerca” alla parte “Funzionamento” del bilancio generale – Illegittimità dell’art. 2 della decisione della Commissione 16 giugno 2004 relativa alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti “Ricerca” del bilancio generale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Toronjo Benitez chiede al Tribunale di dichiarare illegittimo l’art. 2 della decisione della Commissione 16 giugno 2004, modificata dalla decisione 20 luglio 2005, concernente le modalità relative alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti della parte «Ricerca» del bilancio generale, e di annullare la decisione della Commissione di sopprimere dal punteggio da lui accumulato i 44,5 punti da lui acquisiti in quanto agente temporaneo.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo

(Statuto dei funzionari, art. 45)

L’art. 2 della decisione della Commissione concernente le modalità relative alla procedura di promozione dei funzionari retribuiti sugli stanziamenti della parte «Ricerca» del bilancio generale, che prevede una restrizione della mobilità dei funzionari, non è contraria all’interesse del servizio.

Tale decisione, che si applica ai funzionari già agenti temporanei e retribuiti sugli stanziamenti di ricerca, dispone, all’art. 2, n. 1, in deroga alle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 45 dello Statuto adottate dalla Commissione, che tali funzionari, retribuiti a carico della parte «Ricerca» del bilancio generale a seguito di concorso, conservano i punti di promozione acquisiti in quanto agenti temporanei. Ai sensi dell’art. 2, n. 2, della detta decisione, tali punti di merito e di priorità sono tuttavia annullati se essi sono trasferiti, in seguito a loro domanda, ad un posto rientrante nella parte «Funzionamento» del bilancio generale, entro i due anni seguenti la data della loro nomina a funzionari in prova.

La restrizione della mobilità dei funzionari di cui trattasi è giustificata da considerazioni relative al buon funzionamento dell’istituzione e quindi all’interesse del servizio. Anche se la buona assegnazione delle risorse di personale e la mobilità dei funzionari all’interno delle istituzioni costituiscono obiettivi conformi all’interesse del servizio, quest’ultimo non si riduce ad essi. La detta decisione mira a incitare i funzionari, già agenti temporanei impiegati sugli stanziamenti della ricerca, a restare per una durata minima di due anni nei posti rientranti nella parte «Ricerca» del bilancio generale in cui sono stati nominati in ruolo e per i quali essi possiedono le qualificazioni richieste.

Risulta dalle disposizioni di cui trattasi che la Commissione non ignora l’interesse del servizio connesso alla mobilità dei funzionari in seno alle istituzioni, e che essa si sforza, al contrario, di conciliarlo con gli altri interessi del servizio che essa specificamente persegue. Quindi, la restrizione apportata alla mobilità dei funzionari interessati è limitata nella sua portata, poiché riguarda solo i funzionari, ex agenti temporanei retribuiti a carico della parte «Ricerca» e nominati in ruolo da meno di due anni in posti rientranti nello stesso bilancio. Soprattutto, essa è limitata nella sua durata ad un periodo di due anni dalla nomina dei funzionari interessati in qualità di funzionari in prova.

D’altro canto, la decisione non viola il principio di parità di trattamento dei funzionari. L’art. 2, n. 3, della detta decisione prevede che, in deroga all’art. 2, n. 2, di tale decisione, tre categorie di funzionari considerati al n. 1 conservano i punti da loro acquisiti in qualità di agenti temporanei, anche se sono trasferiti ad un posto rientrante nella parte «Funzionamento» del bilancio generale, entro i due anni successivi alla data della loro nomina in qualità di funzionari in prova. I funzionari «che sono trasferiti nell’interesse del servizio dall’autorità che ha il potere di nomina in applicazione dell’art. 7, n. 1, dello Statuto» formano una di tali categorie. Risulta dalle finalità dell’art. 2 della decisione che l’istituzione intende designare così i funzionari trasferiti nel solo interesse del servizio e senza considerare i loro desideri di mobilità, come le disposizioni dell’art. 7, n. 1, primo comma, dello Statuto, ad esclusione di quelle del secondo comma dello stesso numero, consentono alle istituzioni. Orbene, anche se i trasferimenti devono sempre essere decisi nell’interesse del servizio, la situazione dei funzionari trasferiti differisce sostanzialmente a seconda che l’amministrazione abbia preso in considerazione o meno i loro desideri di mobilità.

Un’altra categoria di funzionari prevista all’art. 2, n. 3, della detta decisione è quella dei funzionari trasferiti su loro domanda e che coprono un posto considerato sensibile da almeno due anni. Al riguardo, è giustificata una disparità di trattamento tra i funzionari trasferiti su loro domanda ad un posto rientrante nella parte «Funzionamento» del bilancio generale entro i due anni successivi alla loro nomina come funzionari in prova, a seconda che coprissero o meno da almeno due anni un posto considerato come sensibile. Anche se il funzionario nominato in un posto sensibile è generalmente trasferito soltanto in capo a cinque anni, la conclusione che il detto funzionario si trova in una situazione diversa da quella degli altri funzionari solo in capo a cinque anni e non in capo a due anni non è esatta. L’obbligo accresciuto di mobilità gravante sui funzionari assegnati a posti sensibili risulta dal fatto che la natura delle loro funzioni li espone ad un rischio maggiore di irregolarità finanziarie o di conflitti di interesse. Di conseguenza, i funzionari assegnati a posti sensibili si trovano, finché dura la loro assegnazione e non soltanto in capo a cinque anni, in una situazione obiettivamente diversa da quella degli altri funzionari. Pertanto, non vi è motivo di ritenere che l’applicazione, a tali funzionari, di norme derogatorie in materia di mobilità sia giustificata solo in capo a cinque anni. Al contrario, tenuto conto dell’interesse del servizio teso a facilitare la mobilità dei funzionari assegnati a posti sensibili, al fine di limitare i rischi cui essi sono esposti, appare ragionevole escludere i detti funzionari dall’ambito di applicazione di una disposizione che costituisce un forte incentivo alla stabilità per due anni ulteriori a partire dalla loro nomina come funzionari in prova. Quindi, l’eccezione prevista dal n. 3 a favore dei detti funzionari non è sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

(v. punti 32, 67-73 e 90-96)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 giugno 1997, causa T‑237/95, Carbajo Ferrero/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑141 e II‑429, punto 99)