Language of document : ECLI:EU:F:2014:53

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

9 aprile 2014

Causa F‑87/13

Philippe Colart e altri

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Rappresentanza del personale – Accordo quadro tra il Parlamento e le organizzazioni sindacali o professionali dell’istituzione – Comitato esecutivo di un sindacato – Contestazione all’interno del sindacato sulla legittimità e sull’identità delle persone che compongono il comitato esecutivo – Diritti di accesso al sistema di posta elettronica messo a disposizione di un sindacato da parte dell’istituzione – Rifiuto da parte dell’istituzione di ripristinare taluni diritti e/o di sopprimere qualsiasi diritto di accesso al sistema di posta elettronica – Legittimazione ad agire – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso proposto a norma dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale i sigg. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony e Garzone, la sig.ra Kemmerling‑Linssen nonché i sigg. Manzella e Vienne (in prosieguo: i «ricorrenti») chiedono l’annullamento di una decisione del segretariato generale del Parlamento europeo adottata nel mese di giugno 2013 e relativa a una nuova distribuzione dei diritti di accesso alla casella di posta elettronica del sindacato «Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens» (in prosieguo: il «SAFE») nonché il risarcimento dei danni di qualsiasi natura che tale decisione ha cagionato loro.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. I sigg. Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony e Garzone, la sig.ra Kemmerling-Linssen nonché i sigg. Manzella e Vienne sopportano le proprie spese e sono condannati alle spese sostenute dal Parlamento europeo.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un membro di un’organizzazione sindacale o professionale avverso un provvedimento lesivo dell’interesse collettivo difeso da tale organizzazione – Interesse ad agire unicamente nel caso in cui i membri dell’organizzazione vengano privati del normale esercizio dei loro diritti sindacali

(Statuto dei funzionari, artt. 24 ter, 90 e 91)

Per essere ricevibile, un ricorso di annullamento proposto sulla base dell’articolo 91 dello Statuto deve riguardare una controversia che contrapponga l’Unione a una delle persone indicate dallo Statuto e che abbia ad oggetto la legittimità di un atto che arreca pregiudizio a tale persona. In proposito, costituiscono atti impugnabili solamente i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere in modo immediato e diretto sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la sua situazione giuridica di funzionario o agente. In materia di libertà sindacale, tutelata dalle disposizioni dell’articolo 24 ter dello Statuto, costituisce un atto lesivo, nei confronti del quale un funzionario o un agente vanta un interesse ad agire individualmente, qualsiasi provvedimento che colpisca in modo diretto e immediato tale funzionario o agente nell’esercizio individuale dei suoi diritti sindacali, tratti dall’articolo 24 ter dello Statuto o previsti in un accordo tra l’istituzione e l’organizzazione sindacale e professionale, e che si inserisca nel contesto dei suoi rapporti individuali di lavoro con l’istituzione. Un provvedimento che incida in modo diretto solamente sull’interesse collettivo difeso da detta organizzazione nell’ambito delle sue relazioni con l’istituzione interessata non costituisce, invece, un atto impugnabile dal funzionario o agente che agisca titolo individuale.

A tale riguardo, l’articolo 14 dell’accordo quadro tra il Parlamento europeo e le organizzazioni sindacali e professionali conferisce a dette organizzazioni la possibilità di utilizzare, nei limiti delle disponibilità esistenti nei servizi interessati, i mezzi di distribuzione e di comunicazione audiovisiva del segretariato generale del Parlamento, tra i quali la casella di posta elettronica, per le attività relative all’applicazione dell’accordo quadro e di informare il personale in merito a tali attività. Esso non conferisce, di per sé, ai funzionari o agli agenti membri di dette organizzazioni – neppure nel caso in cui essi siedano negli organi esecutivi eletti dall’assemblea dei loro membri ai sensi dell’articolo 2, lettera b), dell’accordo quadro – un diritto individuale a disporre dei diritti di accesso a tali risorse messe a disposizione delle suddette organizzazioni. Pertanto, la decisione di rifiuto di bloccare temporaneamente i diritti di accesso al sistema di posta elettronica messo a disposizione di un’organizzazione riguarda direttamente e immediatamente i diritti d’uso di tale casella di posta, attribuiti a quest’ultima dal citato articolo 14. Detta organizzazione è quindi legittimata a proporre, tramite i suoi rappresentanti debitamente autorizzati allo scopo, un ricorso di annullamento della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, entro il termine di ricorso di due mesi stabilito da questa disposizione.

Peraltro, oltre al fatto che un eventuale ricorso presentato dalla suddetta organizzazione rientra nella competenza del Tribunale dell’Unione europea, ove si ammettesse la ricevibilità del presente ricorso, il Tribunale della funzione pubblica sarebbe altresì tenuto a valutare la legittimità delle varie decisioni adottate nelle assemblee generali e nelle assemblee generali straordinarie di tale organizzazione, per determinare se i ricorrenti debbano essere considerati le sole persone autorizzate a esercitare in suo nome i diritti di accesso alla casella di posta. Orbene, una simile valutazione, da un lato, condurrebbe a dirimere le controversie interne a tale organizzazione, mentre tale questione, vertente sul rispetto delle norme statutarie di quest’ultima, rientra nella competenza dei giudici nazionali, e, dall’altro, porterebbe il Tribunale a pronunciarsi non su una controversia tra un funzionario o agente e la sua amministrazione, ma su una controversia interna a un’organizzazione e che contrappone i suoi membri.

I ricorrenti hanno potuto essere lesi dalla decisione impugnata, da un lato, non nella loro qualità di funzionari, che consente loro di avvalersi dei diritti previsti all’articolo 24 ter dello Statuto, in particolare quello di essere membri di un’organizzazione, ma nella loro rivendicata qualità di membri del comitato esecutivo di quest’ultima. Dall’altro, essi non sono quindi stati lesi in quanto funzionari nella sfera dei loro rapporti individuali di lavoro con il Parlamento. Solo l’organizzazione alla quale i ricorrenti aderiscono è stata lesa nella sua sfera di comunicazione con, rispettivamente, i suoi membri e il personale del Parlamento.

(v. punti 38‑41, 50 e 53‑59)

Riferimento:

Corte: 8 ottobre 1974, Union syndicale e a./Consiglio, 175/73, punti 15 e 17; 11 maggio 1989, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, 193/87 e 194/87; 10 gennaio 2006, Commissione/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, punto 42

Tribunale di primo grado: 31 marzo 2003, Hecq/Commissione, T‑227/02, punti da 15 a 17; 6 maggio 2004, Hecq/Commissione, T‑34/03, punto 58; 13 dicembre 2012, Strack/Commissione, T‑199/11 P, punto 127, e la giurisprudenza citata

Tribunale della funzione pubblica: 6 maggio 2009, Sergio e a./Commissione, F‑137/07, punti 51, 52, 82, 83 e 116; 26 febbraio 2013, Labiri/CESE, F‑124/10, punto 56, e la giurisprudenza citata