Language of document : ECLI:EU:F:2010:67

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)

29 giugno 2010


Causa F‑42/09


Anne Esneau-Kappé

contro

Ufficio europeo di polizia (Europol)

«Funzione pubblica — Personale dell’Europol — Mancato rinnovo di un contratto — Contratto a tempo indeterminato — Art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol — Principio del rispetto dei diritti della difesa»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 40, n. 3, della convenzione basata sull’art. K.3 del Trattato sull’Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e dell’art. 93, n. 1, dello Statuto del personale dell’Europol, con il quale la sig.ra Esneau-Kappé chiede l’annullamento della decisione del 12 giugno 2008, con cui l’Europol ha rifiutato di concederle un contratto a tempo indeterminato, e della decisione del 7 gennaio 2009, con cui l’Europol ha respinto il suo reclamo contro la decisione del 12 giugno 2008.

Decisione: La decisione del 12 giugno 2008 con la quale l’Europol ha rifiutato di concedere alla ricorrente un contratto a tempo indeterminato è annullata. L’Europol è condannato alle spese.

Massime

1.      Diritto dell’Unione — Principi — Diritti della difesa

2.      Funzionari — Agenti dell’Europol — Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un agente — Presa in considerazione di elementi non contenuti nel suo fascicolo personale — Illegittimità

(Statuto del personale dell’Europol, artt. 6 e 23)

3.      Funzionari — Agenti dell’Europol — Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un agente — Presa in considerazione di elementi non contenuti nel suo fascicolo personale — Influenza decisiva — Annullamento — Presupposti

(Statuto del personale dell’Europol, art. 23)

1.      Il rispetto dei diritti della difesa costituisce una forma sostanziale la cui violazione può essere rilevata d’ufficio. Esso costituisce altresì, in ogni procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto che le arreca pregiudizio, un principio fondamentale del diritto dell’Unione che dev’essere garantito anche se non vi è una normativa specifica riguardante il procedimento di cui trattasi. Tale principio richiede che qualsiasi persona contro la quale può essere adottata una decisione che arreca pregiudizio sia in grado di manifestare efficacemente il proprio punto di vista riguardo agli elementi che potrebbero esserle addebitati nell’atto che interverrà. Corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, il diritto di accesso implica che l’amministrazione deve comunicare all’agente interessato tutti i documenti sui quali essa può fondare la sua decisione.

(v. punti 54 e 55)

Riferimento:

Corte: 7 maggio 1991, causa C‑291/89, Interhotel/Commissione (Racc. pag. I‑2257, punto 14); 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punti 68 e 71); 9 novembre 2006, causa C‑344/05 P, Commissione/De Bry (Racc. pag. I‑10915, punti 37 e 38), e 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 46)

Tribunale di primo grado: 15 marzo 2000, cause riunite T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./Commissione (Racc. pag. II‑491, punto 487)

Tribunale della funzione pubblica: 11 settembre 2008, causa F‑51/07, Bui Van/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑289 e II‑A‑1‑1533, punto 77, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑491/08 P)

2.      Per gli agenti dell’Europol, l’art. 23 dello Statuto del personale dell’Europol ha lo scopo di garantire i diritti della difesa, evitando che le decisioni adottate dall’amministrazione, che incidono sulla posizione di un agente e sulla sua carriera, siano basate su fatti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento non menzionati nel suo fascicolo personale. Ne deriva che una decisione basata su elementi di fatto di tal genere viola le garanzie del detto Statuto e dev’essere annullata in quanto adottata in esito ad un procedimento viziato da illegittimità.

Una decisione adottata in esito ad una procedura particolare di attribuzione di contratti a tempo indeterminato prevista dalle disposizioni dell’art. 6 dello stesso Statuto e dall’art. 7 della decisione dell’8 dicembre 2006, relativa all’attuazione dell’art. 6 dello Statuto del personale dell’Europol, può incidere sulla posizione amministrativa di un agente dell’Europol e costituisce, pertanto, una decisione che arreca pregiudizio. Ne consegue che una decisione del genere può essere adottata solo conformemente al principio del rispetto dei diritti della difesa.

(v. punti 56 e 58)

Riferimento:

Corte: 28 giugno 1972, causa 88/71, Brasseur/Parlamento (Racc. pag. 499, punto 11), e 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione (Racc. pag. 739, punto 11)

Tribunale di primo grado: 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punti 70 e 72), e 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punto 50)

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑38/06, Bianchi/ETF (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑183 e II‑A‑1‑1009, punto 48)

3.      La violazione dell’art. 23 dello Statuto del personale dell’Europol e del principio del rispetto dei diritti della difesa comporta l’annullamento di un atto solo se è provato che documenti non comunicati ad un agente hanno potuto avere un’influenza decisiva sulla decisione dell’amministrazione che lo riguarda.

A questo proposito, un modulo di valutazione che non costituisca una mera riproduzione di informazioni contenute nel rapporto informativo dell’interessato, ma che contenga rubriche relative alla sua competenza, al suo rendimento e al suo comportamento nonché una valutazione dell’impatto del mancato rinnovo del suo contratto sul buon funzionamento dell’Europol può avere un’influenza decisiva sulla detta decisione.

(v. punti 62-66)

Riferimento:

Corte: 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, (Racc.pag. I‑5863, punto 67)

Tribunale di primo grado: 6 febbraio 2007, cause riunite T‑246/04 e T‑71/05, Wunenburger/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑2‑21 e II‑A‑2‑131, punto 149)