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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Watford Employment Tribunal (Regno Unito) il 19 settembre 2019 – B / Yodel Delivery Network Ltd

(Causa C-692/19)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Watford Employment Tribunal

Parti

Ricorrente: B

Convenuta: Yodel Delivery Network Ltd

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2003/88/CE 1 , concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, osti a disposizioni di diritto nazionale che impongono a una persona di impegnarsi a eseguire o a prestare «personalmente» qualsiasi lavoro o servizio richiestogli, per rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva.

In particolare:

2.1.    se il fatto che una persona abbia il diritto di ricorrere a subappaltatori o «sostituti» per eseguire o prestare, in tutto o in parte, il lavoro o i servizi richiestigli significhi che tale persona non deve essere considerata un lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE:

2.1.1.        in senso assoluto (in quanto il diritto di sostituzione è incompatibile con lo status di lavoratore); oppure

2.1.2.        soltanto in riferimento al periodo in cui ha esercitato tale diritto di sostituzione (con la conseguenza che essa deve essere considerata un lavoratore in relazione ai periodi di tempo durante i quali ha effettivamente eseguito il lavoro o prestato i servizi).

2.2.    Se sia rilevante, ai fini della determinazione dello status di lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE, la circostanza che il ricorrente in questione non si sia di fatto avvalso del diritto di subappaltare o di ricorrere a un sostituto, mentre altri soggetti, impiegati a condizioni sostanzialmente identiche, lo hanno fatto.

2.3.    Se sia rilevante, ai fini della determinazione dello status di lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE, la circostanza che altre entità, comprese società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice, siano impiegate a condizioni sostanzialmente identiche a quelle del ricorrente in questione.

Se sia rilevante, ai fini della determinazione dello status di lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE, la circostanza che il presunto datore di lavoro non sia tenuto a offrire lavoro al ricorrente in questione, il che significa che il lavoro viene offerto «quando necessario», e/o che il ricorrente non sia tenuto ad accettarlo, il che significa che sussiste «sempre il diritto assoluto del corriere di non accettare un lavoro offerto».

Se sia rilevante, ai fini della determinazione dello status di lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE, la circostanza che il ricorrente in questione non sia tenuto a lavorare esclusivamente per il presunto datore di lavoro, ma possa contemporaneamente prestare servizi analoghi a terzi, inclusi i concorrenti diretti del presunto datore di lavoro.

Se sia rilevante, ai fini della determinazione dello status di lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88/CE, la circostanza che il ricorrente in questione non si sia di fatto avvalso del diritto di prestare servizi analoghi a terzi, mentre altri soggetti, impiegati a condizioni sostanzialmente identiche, lo hanno fatto.

Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE, come debba essere calcolato l’orario di lavoro di un lavoratore in circostanze in cui al ricorrente in questione non si richiede di lavorare ad orari fissi ma il medesimo è libero di stabilire il proprio orario di lavoro entro determinati parametri, ad esempio tra le 7.30 e le 21.00. In particolare, come debba essere calcolato l’orario di lavoro quando:

6.1.    la persona non è tenuta a lavorare esclusivamente per il presunto datore di lavoro durante tale orario e/o talune attività svolte durante tale orario (ad esempio, la guida) possono andare a vantaggio sia del presunto datore di lavoro sia di terzi;

6.2.    al lavoratore è concesso un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le modalità di esecuzione del lavoro, in modo tale che egli può adattare il proprio orario in funzione delle proprie esigenze personali anziché soltanto in funzione degli interessi del presunto datore di lavoro.

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1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).