Language of document : ECLI:EU:F:2011:155

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (seduta plenaria)

27 settembre 2011 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Spese ripetibili – Spese indispensabili – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Obbligo per un ricorrente rimasto soccombente di sopportare tali onorari – Principio della parità di trattamento – Tutela giurisdizionale effettiva – Presupposti»

Nel procedimento F‑55/08 DEP,

Carlo De Nicola, membro del personale della Banca europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dall’avv. L. Isola,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata dalla sig.ra F. Martin, in qualità di agente, assistita dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (seduta plenaria),

composto dal sig. P. Mahoney, presidente, dai sigg. H. Tagaras e S. Gervasoni, presidenti di sezione, dal sig. H. Kreppel (relatore), dalla sig.ra I. Boruta, dal sig. S. Van Raepenbusch e dalla sig.ra M.I. Rofes i Pujol, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 29 marzo 2010 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il medesimo giorno), la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha presentato al Tribunale una domanda diretta a ottenere la liquidazione delle spese a seguito della sentenza del Tribunale 30 novembre 2009, causa F‑55/08, De Nicola/BEI (oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑37/10 P).

 Fatti all’origine della controversia

2        Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 giugno 2008, il sig. De Nicola chiedeva in particolare, in primo luogo, l’annullamento della decisione 14 dicembre 2007 con cui il comitato per i ricorsi della BEI aveva respinto il suo ricorso volto, da un lato, a riesaminare il giudizio attribuitogli per il 2006 e, dall’altro, all’annullamento delle decisioni della BEI 13 luglio 2007 relative alle promozioni attribuite per l’anno 2006, nella misura in cui esse non lo promuovevano nella funzione D, in secondo luogo, l’annullamento del suo rapporto informativo del 2006 e delle decisioni 13 luglio 2007 nella misura in cui esse non lo promuovevano nella detta funzione, in terzo luogo, la constatazione che egli è stato vittima di molestie psicologiche, in quarto luogo, la condanna della BEI al risarcimento dei danni che egli riteneva aver subito a causa di tali molestie e, infine, l’annullamento della decisione di rifiuto di presa in carico di determinate spese mediche di laserterapia.

3        Con sentenza 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, citata, il Tribunale respingeva il ricorso e condannava il sig. De Nicola a sopportare le spese sostenute dalla BEI.

4        Con lettera del 14 gennaio 2010, la BEI chiedeva al sig. De Nicola di rimborsargli la somma di EUR 18 232,25, ossia EUR 17 000 corrispondenti all’ammontare degli onorari corrisposti all’avvocato che aveva assistito la Banca, EUR 364,05 per spese di viaggio sostenute da quest’ultimo ed EUR 868,20 a titolo di «spese amministrative generali». A tale lettera erano allegate le due note giustificative degli onorari inviate alla BEI dall’avvocato di quest’ultima.

5        Mediante messaggio di posta elettronica del 15 febbraio 2010, il sig. De Nicola informava la BEI che la somma che gli era stata richiesta non era né proporzionata né giustificata. Egli annunciava tuttavia di essere disposto a versare l’importo di EUR 4 800.

6        Con lettera del 1º marzo 2010, indirizzata al sig. De Nicola, la BEI indicava, «in via di bonaria soluzione e per evitare l’attivazione della procedura di liquidazione delle spese», di essere disposta a fissare le spese ripetibili all’importo di EUR 16 000, precisando tuttavia che tale offerta doveva essere intesa come formulata «senza impegno ulteriore della [BEI] nel contesto di un’eventuale procedura di liquidazione delle spese».

7        In risposta a tale lettera il sig. De Nicola, mediante messaggio di posta elettronica dell’8 marzo 2010, si dimostrava a sua volta disponibile ad evitare il ricorso ad un nuovo procedimento giurisdizionale e proponeva di corrispondere alla BEI la somma di EUR 6 000, cioè un importo maggiore di quello che si era dimostrato disposto a versare nel messaggio di posta elettronica del 15 febbraio 2010.

8        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 29 marzo 2010, la BEI ha presentato al Tribunale la presente domanda diretta a ottenere la liquidazione delle spese.

9        La causa è stata assegnata alla Prima Sezione del Tribunale.

10      Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 19 maggio 2010, il sig. De Nicola ha presentato le sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese.

 Conclusioni delle parti e procedimento

11      La BEI chiede che il Tribunale voglia fissare in EUR 18 214,50 l’importo delle spese che il sig. De Nicola deve rimborsare nella causa F‑55/08.

12      Il sig. De Nicola chiede che il Tribunale voglia dichiarare la domanda irricevibile o, in subordine, respingerla in quanto infondata.

13      La causa è stata riassegnata alla seduta plenaria.

14      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere ai seguenti quesiti principali:

–        Qualora un’istituzione ricorra all’assistenza di un avvocato, gli onorari versati a quest’ultimo devono essere considerati, alla luce della peculiare natura del contenzioso della funzione pubblica e del principio di accesso alla giustizia su base egalitaria, «indispensabili ai fini del procedimento», ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, anche se l’assistenza di un avvocato costituisce una semplice facoltà di cui dispone l’istituzione e non un obbligo impostole?

–        Il fatto di considerare che gli onorari versati da un’istituzione ad un avvocato siano «indispensabili ai fini del procedimento» non potrebbe creare una discriminazione tra i ricorrenti rimasti soccombenti, a seconda che l’istituzione convenuta ricorra o meno all’assistenza di un avvocato, e nonostante i ricorrenti non abbiano alcuna influenza sui motivi in base ai quali un’istituzione decide di ricorrere ad un avvocato (scelta dell’istituzione di non disporre di un servizio giuridico che possa trattare le cause in materia di funzione pubblica, organizzazione e dimensioni del citato servizio giuridico, carico di lavoro degli agenti, incapacità di questi ultimi a lavorare nella lingua processuale, ecc.)?

–        Ad ogni modo, nel caso di specie, il ricorso della BEI ad un avvocato era assolutamente necessario, in particolare tenuto conto del lavoro preventivamente svolto dai suoi servizi interni, in relazione alla controversia che la opponeva al sig. De Nicola?

–        Quale incidenza sull’esito della controversia si dovrebbe desumere dall’ordinanza del presidente della Corte 26 novembre 2004, causa C‑198/02 P(R)‑DEP, BEI/De Nicola?

15      Le parti hanno ottemperato a tali misure di organizzazione del procedimento.

 Argomenti delle parti

16      La BEI ritiene che la somma di EUR 18 214,50 richiesta a titolo di spese ripetibili – ossia EUR 17 000 corrispondenti all’ammontare degli onorari del proprio avvocato, EUR 364,05 per spese di viaggio sostenute dal medesimo avvocato per recarsi in Tribunale ed EUR 850 a titolo di «spese generali» – sia ragionevole ed in linea con le indicazioni della giurisprudenza.

17      Con riferimento, più in particolare, agli onorari dell’avvocato per un importo pari ad EUR 17 000, la BEI ricorda in primo luogo che, secondo la giurisprudenza, questi rientrerebbero nel concetto di spese indispensabili sostenute per la causa. La BEI osserva poi che, sebbene le problematiche giuridiche poste dalla causa principale non fossero nuove, l’elevato numero di pagine del ricorso, corredato di un numero considerevole di allegati, nonché la formulazione di molteplici domande da parte del sig. De Nicola, avrebbero richiesto al proprio avvocato un rilevante numero di ore di lavoro. Del resto, il volume stesso della sentenza – 276 punti – testimonierebbe la complessità della controversia principale. Infine, la BEI sottolinea che l’importo di EUR 17 000 a titolo di onorari dell’avvocato, comprensivo della somma pari ad EUR 1 000 per la predisposizione della presente domanda di liquidazione delle spese, corrisponderebbe, alla luce di una tariffa media oraria di EUR 220, a circa 77 ore di lavoro, il che sarebbe congruo rispetto all’attività prestata.

18      Nella sua memoria difensiva, il sig. De Nicola ha preliminarmente concluso per l’irricevibilità della domanda di liquidazione delle spese, affermando che essa avrebbe dovuto essere preceduta, ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale della BEI, da un tentativo di conciliazione.

19      Ad abundantiam, il sig. De Nicola insiste per il rigetto della domanda.

20      Per quanto riguarda gli onorari dell’avvocato, il sig. De Nicola contesta l’affermazione a tenore della quale essi sarebbero stati indispensabili per la causa. Giacché la BEI avrebbe la possibilità di essere rappresentata dinanzi al Tribunale dai propri agenti soltanto, egli evidenzia che incomberebbe alla BEI l’onere di dimostrare che, nel caso di specie, essa si trovava nella necessità di ricorrere ad un professionista esterno, in ragione, segnatamente, della difficoltà delle questioni trattate. Orbene, secondo il sig. De Nicola, la BEI, che si sarebbe limitata a stabilire ex ante ed in via forfetaria il compenso del proprio avvocato, non avrebbe dedotto alcuna prova di tal genere e non avrebbe elencato alcun atto particolare la cui difficoltà di elaborazione avrebbe reso necessaria l’assistenza di un professionista esterno. Infine, il sig. De Nicola rammenta che la stessa BEI avrebbe riconosciuto, nella sua domanda, che le problematiche sollevate nella controversia principale non erano nuove ed aggiunge che i numerosi documenti allegati al suo ricorso nella causa principale proverrebbero dalla stessa BEI e sarebbero stati già depositati in precedenti cause.

21      Con riferimento alle spese di viaggio sostenute dall’avvocato della BEI per recarsi in Tribunale, il sig. De Nicola ne contesta la fondatezza e rileva inoltre che la somma richiesta a tale titolo, ovvero EUR 364,50, corrisponderebbe esattamente a quella che il medesimo avvocato aveva fatturato alla BEI a titolo di viaggio per recarsi ad una riunione il 17 settembre 2008.

22      Quanto alle spese amministrative generali, il cui rimborso è richiesto per un importo di EUR 850, il sig. De Nicola sostiene che la Banca non ha parimenti documentato di aver sostenuto tali spese.

23      In risposta alle osservazioni del sig. De Nicola, la BEI contesta l’affermazione a tenore della quale gli onorari corrisposti al proprio avvocato non sarebbero stati indispensabili. Essa deduce che le risorse del suo servizio giuridico sarebbero primariamente investite nelle attività per le quali essa è stata creata, ovvero la concessione di prestiti e garanzie per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e non le consentirebbero di istruire e di seguire il contenzioso che la oppone ai membri del suo personale. La BEI ne desume che la sua scelta di ricorrere regolarmente all’assistenza di un avvocato, dinanzi a tutte le giurisdizioni dell’Unione ed indipendentemente dalla lingua processuale, dovrebbe essere considerata indispensabile al fine di assicurare la sua difesa.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla ricevibilità della domanda di liquidazione delle spese

24      Occorre rilevare che la domanda di liquidazione delle spese introdotta dalla BEI discende dal diritto alle spese riconosciutole dalla sentenza De Nicola/BEI, citata, emessa nel procedimento principale e, di conseguenza, non attiene ai diritti ed agli obblighi statutari del sig. De Nicola, quale membro del personale della BEI (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale di primo grado 4 agosto 1998, causa T‑77/98, Eppe/Commissione, punto 11). Pertanto, il sig. De Nicola non può legittimamente esigere che, per essere ricevibile, la domanda di liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere preceduta dalla procedura di conciliazione ex art. 41 del regolamento del personale della BEI, procedura di cui la giurisprudenza ha peraltro rammentato il carattere facoltativo (sentenza del Tribunale di primo grado 17 giugno 2003, causa T‑385/00, Seiller/BEI, punto 73).

25      Ne consegue che la domanda di liquidazione delle spese è ricevibile.

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sugli onorari dell’avvocato in relazione al procedimento principale

26      Occorre rammentare in limine che, in forza dell’art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, le istituzioni dell’Unione sono rappresentate davanti alle giurisdizioni dell’Unione da un agente nominato per ciascuna causa; l’agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato. La giurisprudenza ha chiarito che il termine «istituzione» utilizzato in tale disposizione non deve essere inteso nel senso che comprende le sole istituzioni elencate nell’art. 13, n. 1, TUE, bensì anche gli altri organi e organismi dell’Unione come la BEI (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 marzo 2011, causa F‑59/09, De Nicola/BEI, punto 116, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑264/11 P).

27      Ai sensi dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale 26 aprile 2010, causa F‑7/08 DEP, Schönberger/Parlamento, punto 23).

28      Si pone la questione di sapere se e a quali condizioni, nell’eventualità in cui un’istituzione ai sensi dell’art. 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia sia ricorsa all’assistenza di un avvocato, gli onorari corrisposti a quest’ultimo costituiscano «spese ripetibili» in forza dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

29      A tal proposito, la tesi a tenore della quale gli onorari corrisposti da un’istituzione all’avvocato al quale essa ha fatto ricorso nel contesto di un procedimento contenzioso non potrebbero in alcun caso essere considerati come spese ripetibili, sull’assunto che essa non è obbligata a farsi assistere da un avvocato, non può essere accolta. Infatti, se è vero che il ricorso di un’istituzione all’assistenza di un avvocato costituisce una mera facoltà lasciata alla piena disposizione di quest’ultima, nondimeno avvalersene costituirebbe una prerogativa inerente all’esercizio dei diritti della difesa. Alla luce di ciò, gli onorari corrisposti da un’istituzione all’avvocato al quale essa ha fatto ricorso debbono essere sempre considerati come spese.

30      Tuttavia, il carattere ripetibile degli onorari corrisposti da un’istituzione all’avvocato al quale essa si è rivolta è subordinato, così come espressamente previsto dall’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, alla prova da parte dell’istituzione del loro carattere «indispensabile» per la causa.

31      Certamente, è stato deciso che, qualora un’istituzione si faccia assistere da un avvocato, il compenso di quest’ultimo rientra nel concetto di spese indispensabili sostenute per la causa (v., in tal senso, ordinanze della Corte 21 giugno 1976, causa 126/76 DEP, Dietz/Commissione, punti 5 e 6; 7 settembre 1999, causa C‑409/06 P‑DEP, Commissione/Sveriges Betodlares e Henrikson, punto 12, e 26 novembre 2004, causa C‑198/02 P‑DEP, BEI/De Nicola, punto 18; ordinanze del Tribunale di primo grado 6 febbraio 1995, causa T‑460/93 DEP, Tête e a./BEI, e 24 marzo 1998, causa T‑175/94 DEP, International Procurement Services/Commissione, punto 9).

32      Tuttavia, non potrebbe dedursi dalle ordinanze di cui al paragrafo precedente che, per il giudice dell’Unione, gli onorari corrisposti da un’istituzione al proprio avvocato costituirebbero, in ogni fattispecie, spese ripetibili in relazione alle quali l’istituzione sarebbe sollevata dal fornire la prova, conformemente all’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, del loro carattere indispensabile. Invero, in alcune delle menzionate ordinanze, precisando che il compenso degli avvocati rientrava «nel concetto di spese indispensabili sostenute per la causa», il giudice dell’Unione si limitava ad indicare che, contrariamente ad altre spese, escluse, per loro natura, dalle spese ripetibili, quali la retribuzione dei dipendenti incaricati di rappresentare le istituzioni in giudizio, gli onorari degli avvocati erano idonei ad essere rimborsati alle istituzioni, purché fosse fornita la prova del loro carattere indispensabile. Se è vero che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di cui al paragrafo che precede, il Consiglio dell’Unione europea, con decisione 2 novembre 2004, che istituisce il Tribunale (GU L 333, pag. 7), ha inserito nello Statuto della Corte di giustizia un allegato I, il cui art. 7, n. 5, seconda frase, prevede ormai che, fatte salve disposizioni particolari del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese qualora sia stata fatta una domanda in tal senso, è pur vero che ne è risultata una mera modifica delle regole che sottendono alla ripartizione delle spese ripetibili e non anche una definizione delle medesime.

33      Se l’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura dovesse essere interpretato nel senso di considerare gli onorari corrisposti da un’istituzione al proprio avvocato, in tutte le fattispecie, senza specifica giustificazione obiettiva, come «spese indispensabili» alla luce di tale disposizione, una lettura siffatta rischierebbe di condurre ad una violazione del principio di parità di trattamento nella particolare eventualità in cui due funzionari appartenenti alla medesima istituzione introducessero ciascuno un ricorso contro quest’ultima e in cui detta istituzione scegliesse, per il primo dei ricorsi, di avvalersi dell’assistenza di un legale, e per il secondo, di non rivolgersi ad un avvocato. Invero, nel caso in cui entrambi i ricorsi fossero respinti ed entrambi i funzionari ricorrenti fossero condannati a sopportare le spese sostenute dall’istituzione convenuta, l’importo di tali spese si rivelerebbe significativamente più elevato per il primo funzionario rispetto al secondo. Orbene, la giurisprudenza ha stabilito che, nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità, si configura una violazione del principio di parità di trattamento quando l’istituzione comunitaria opera una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata in rapporto allo scopo perseguito (sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 2004, causa T‑251/02, E/Commissione, punto 124).

34      La circostanza per la quale, come nel caso di specie, un’istituzione abbia regolarmente fatto ricorso all’assistenza di un avvocato per le controversie che la oppongono ai suoi dipendenti non basta ad escludere il rischio di violazione del principio di parità, nella misura in cui i dipendenti di detta istituzione sarebbero allora trattati diversamente dai funzionari e dagli altri agenti delle istituzioni, le quali non hanno, se non raramente, l’abitudine di farsi assistere da un avvocato nelle controversie inerenti al contenzioso della funzione pubblica. Certamente, il giudice dell’Unione ha sottolineato l’importanza dell’autonomia di ciascuna istituzione ai sensi dell’art. 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, disattendendo gli argomenti vertenti sull’unità della funzione pubblica (v. sentenza del Tribunale di primo grado 16 settembre 1997, causa T‑220/95, Gimenez/Comitato delle regioni, punto 72). Tuttavia, il vantaggio di detto principio di autonomia è stato riconosciuto alle istituzioni soltanto in quanto datori di lavoro, per la gestione del loro personale rispettivo. Inoltre, un principio siffatto non può giustificare che i dipendenti dell’Unione non siano collocati, indipendentemente dall’istituzione alla quale appartengono, nella medesima posizione per quanto riguarda l’accesso alla giustizia per la composizione delle controversie che li oppongono ai loro datori di lavoro. Di conseguenza, anche se ogni istituzione dispone di un ampio margine di discrezionalità quanto all’organizzazione dei suoi servizi ed al compimento degli scopi che le sono attribuiti, tutti i dipendenti dell’Unione debbono poter avere accesso alla giustizia alle medesime condizioni ed il grado di effettività del loro diritto al ricorso non può variare in ragione della scelta del loro datore di lavoro quanto all’organizzazione dei propri servizi.

35      Peraltro, la differenza di trattamento di cui ai punti precedenti potrebbe anche comportare, qualora la decisione di ricorrere o non ad un avvocato sia fondata sulla scelta della lingua processuale, una discriminazione indiretta secondo la nazionalità, poiché penalizzerebbe i cittadini degli Stati membri la cui lingua non figura tra quelle più comunemente utilizzate in seno ai servizi giuridici delle istituzioni.

36      Infine, occorre rammentare che prima dell’entrata in vigore del regolamento di procedura, avvenuta il 1º novembre 2007, le spese sostenute dalle istituzioni nelle controversie in materia di funzione pubblica introdotte dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee restavano in linea di principio a loro carico, in applicazione dell’art. 88 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado. Con la decisione 2 novembre 2004 che istituisce il Tribunale, il Consiglio ha deciso, così come anzi indicato, che ogni parte soccombente è condannata alle spese, qualora sia stata fatta una domanda in tal senso. Ad accogliere l’interpretazione dell’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura a tenore della quale l’interezza o una parte degli onorari dell’avvocato versati da un’istituzione dovrebbero, in ogni caso, essere considerate come spese indispensabili, tale nuova regola sulle spese, qualora il ricorrente risulti soccombente e l’istituzione convenuta che abbia fatto ricorso ad un avvocato chieda la condanna di questi alle spese, potrebbe appesantire in modo significativo il costo del procedimento per il ricorrente. Infatti, il ricorrente che risulti soccombente dovrebbe sopportare, oltre agli onorari corrisposti al proprio avvocato, una parte ovvero la totalità degli onorari corrisposti dall’istituzione al proprio avvocato, sicché il costo del procedimento potrebbe essere equivalente ad un importo pari o superiore a dieci volte la retribuzione mensile di un funzionario di grado AST 1, senza alcun rapporto con l’eventuale interesse economico del suo ricorso. Considerando un rischio contenzioso siffatto, il funzionario o l’agente in questione potrebbe essere indotto a rinunciare alla presentazione di un ricorso, soprattutto nelle cause di scarsa od assente rilevanza economica. Una tale conseguenza, in ragione della sproporzione tra il valore della causa e le sue spese, potrebbe compromettere l’effettività del diritto al ricorso dei funzionari ed agenti dell’Unione e così violare il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla giurisprudenza e consacrato all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

37      Dalle considerazioni suesposte risulta che, nel caso in cui un ricorrente sia condannato a sopportare la totalità o una parte delle spese sostenute da un’istituzione, incombe su quest’ultima, nel caso in cui voglia recuperare gli onorari corrisposti al proprio avvocato, l’onere di provare che tale compenso costituiva una «spesa indispensabile» per la causa.

38      A tal proposito, un’istituzione potrebbe apportare la prova del carattere necessario del ricorso ad un avvocato adducendo, in particolare, che, per ragioni congiunturali e transitorie, legate segnatamente ad un sovraccarico specifico del lavoro o ad assenze impreviste nel personale del suo servizio giuridico, normalmente competente a rappresentarla in giudizio, essa si è vista costretta a ricorrere all’assistenza di un avvocato. La medesima conclusione si avrebbe per un’istituzione che, confrontata ad un ricorrente che avesse introdotto ricorsi significativi quanto alla mole e/o al numero, deducesse di essersi trovata nell’obbligo, qualora non fosse ricorsa ad un avvocato, di dedicare allo studio di detti ricorsi le risorse dei suoi servizi in misura sproporzionata.

39      Al contrario, un’istituzione non potrebbe esigere il rimborso della totalità o di parte degli onorari corrisposti al proprio avvocato nel caso in cui si limitasse ad affermare di aver scelto, per ragioni finanziarie o organizzative, di sottrarre al suo servizio giuridico la gestione del contenzioso della funzione pubblica. Invero, se un’istituzione è libera di compiere una scelta siffatta, le conseguenze della stessa non possono ripercuotersi sui suoi dipendenti, mediante un aggravio delle spese, salvo correre il rischio di provocare, come anzi anticipato, una violazione del principio dell’accesso paritario alla giustizia tra il personale delle istituzioni il cui servizio giuridico assicura la rappresentanza dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione ed il personale delle istituzioni che hanno fatto regolarmente ricorso all’assistenza di un avvocato.

40      Una volta che l’istituzione abbia apportato la prova del carattere necessario dell’assistenza di un avvocato, spetterà al giudice determinare l’importo a concorrenza del quale gli onorari dell’avvocato possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese.

41      A tal proposito, il giudice non deve prendere in considerazione una tariffa nazionale degli onorari spettanti agli avvocati né un eventuale accordo concluso a riguardo tra la parte interessata e i suoi agenti o difensori (v., ad esempio, ordinanza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2002, causa T‑182/00 DEP, Pannella/Parlamento, punto 28). In mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere da parte degli agenti o dei difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza Pannella/Parlamento, cit., punto 29). Il giudice, per la fissazione dell’importo degli onorari ripetibili, deve altresì considerare la capacità contributiva della parte condannata alle spese, affinché il diritto di quest’ultima ad un ricorso effettivo, consacrato all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, non sia minacciato in misura sproporzionata.

42      Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione in questione non potrebbe essere valutato astraendo dal lavoro svolto dai servizi della stessa, eventualmente anche prima del coinvolgimento del Tribunale. Invero, allorquando la ricevibilità di un ricorso sia subordinata all’introduzione di un reclamo ed al suo rigetto da parte dell’autorità investita del potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nello studio delle controversie, ancor prima che queste siano portate all’attenzione del Tribunale. Ne consegue che, nelle cause in cui, per una delle ragioni esposte al punto 38 della presente ordinanza, un’istituzione abbia fatto ricorso all’assistenza di un avvocato, il numero complessivo di ore di lavoro di tale avvocato che possa apparire come obiettivamente indispensabile per la causa deve essere rapportato, in linea di principio, al terzo delle ore che sarebbero state necessarie a tale avvocato qualora non avesse potuto avvalersi del lavoro precedentemente svolto dal servizio giuridico dell’istituzione.

43      Tale equiparazione potrebbe essere portata nondimeno ad un livello più elevato, segnatamente nell’ipotesi in cui un’istituzione, confrontata ad un ricorrente che avesse introdotto un gran numero di ricorsi aventi un carattere manifestamente abusivo, si fosse trovata nella posizione di dover affidare ad un avvocato la totalità o una parte della gestione di tali controversie, ivi compresa la fase precontenziosa, al fine di evitare la sproporzionata mobilizzazione delle risorse del suo servizio giuridico.

44      Alla luce delle considerazioni che precedono occorre statuire sulla presente domanda di liquidazione delle spese, per ciò che riguarda gli onorari dell’avvocato sopportati dalla BEI nel contesto del procedimento principale.

45      Nel caso di specie, la BEI deduce che il contenzioso della funzione pubblica non attiene in alcun modo all’attività abituale del suo servizio giuridico, il quale sarebbe primariamente incaricato delle attività per le quali esso è stato creato, ovvero la concessione di prestiti e garanzie per contribuire allo sviluppo del mercato interno. Tuttavia, come anzi indicato, una tale circostanza non sarebbe sufficiente a concludere che gli onorari corrisposti all’avvocato cui la BEI ha fatto ricorso debbano essere considerati come spese indispensabili per la causa.

46      Nondimeno, con riguardo alle circostanze particolari del caso di specie, il Tribunale ritiene che il ricorso della BEI all’assistenza di un avvocato fosse necessario. Infatti, sebbene la controversia principale non presentasse difficoltà particolari e le questioni giuridiche ivi delineate, relative, sostanzialmente, alla legittimità di un rapporto informativo e di una decisione recante diniego di promozione, nonché all’asserito perpetrarsi di molestie psicologiche, non fossero nuove nel diritto dell’Unione, è giocoforza constatare che il ricorso si componeva di 42 pagine ed era più esteso rispetto ai ricorsi comunemente introdotti dinanzi al Tribunale, i suoi allegati superavano le 700 pagine e gli argomenti sollevati erano decisamente numerosi e, in parte, privi di fondamento. Peraltro, il sig. De Nicola, precedentemente a tale ricorso, aveva adito la Corte ed il Tribunale di primo grado con un numero significativo di domande, ognuna delle quali avrebbe richiesto, a causa dell’ampiezza degli scritti, un lavoro particolarmente intenso del servizio giuridico della BEI (cause riunite T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99; cause riunite T‑120/01 e T‑300/01; cause riunite T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP e T‑109/99 DEP nonché causa C‑198/02 P‑DEP).

47      In tal modo, poiché il ricorso principale del sig. De Nicola non potrebbe essere considerato come manifestamente ingiustificato, sarà operata un’equa valutazione del lavoro obiettivamente indispensabile per la causa principale, fissando il numero delle ore di lavoro a 25, ovvero un terzo di quanto sarebbe stato necessario all’avvocato, nel caso in cui questi non si fosse potuto avvalere del lavoro precedentemente svolto dal servizio giuridico della BEI (75 ore).

48      Considerando che la tariffa oraria di EUR 220 rispecchia il ragionevole compenso dovuto ad un avvocato esperto in una causa di natura siffatta, ne consegue che gli onorari indispensabili dell’avvocato sostenuti dalla BEI nel contesto del procedimento principale debbono essere quantificati nella somma di EUR 5 500 (ovvero 25 ore x EUR 220).

 Sulle altre spese connesse al procedimento principale

49      La BEI chiede innanzitutto la ripetizione della somma pari ad EUR 364,50, corrispondente alla spesa del viaggio asseritamente sostenuta dal suo avvocato per rendersi all’udienza. Tuttavia, una domanda di siffatto tenore non può essere accolta. Infatti, se è vero che l’avvocato al quale la BEI si è rivolta ha effettivamente fatturato nei confronti di quest’ultima un viaggio professionale a Lussemburgo (Lussemburgo) per l’importo di EUR 364,50, quanto prodotto dalla BEI a corredo della sua domanda di liquidazione delle spese non è sufficiente a dimostrare che tale viaggio, relativo ad una riunione svoltasi presso la sede della BEI il 17 settembre 2008 e non all’udienza, tenutasi il 24 marzo 2009, sia stato necessario alla preparazione di quest’ultima.

50      Vieppiù, con riferimento alle altre spese richieste dalla BEI per un ammontare di EUR 850 a titolo di «spese generali» sostenute da quest’ultima, tali spese, non distinguibili rispetto all’attività interna della BEI, non possono essere oggetto di una qualunque ripetizione, ancorché forfetaria (v., in tal senso, ordinanza BEI/De Nicola, cit., punto 19).

 Sulle spese emergenti a titolo del procedimento di liquidazione delle spese

51      L‘art. 92 del regolamento di procedura relativo al procedimento di contestazione sulle spese non prevede, a differenza dell’art. 86 del detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa. Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’art. 92 del regolamento di procedura, sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere investito successivamente di una nuova contestazione sulle nuove spese.

52      Non occorre quindi provvedere separatamente sulle spese sostenute e sugli onorari spettanti ai fini del presente procedimento (ordinanza del Tribunale 10 novembre 2009, causa F‑14/08 DEP, X/Parlamento, punto 40).

53      Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese. A tal proposito, il Tribunale può determinare l’importo delle spese connesse alla procedura di liquidazione e che risultano indispensabili ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura (v. ordinanza Schönberger/Parlamento, cit., punto 48).

54      Nel caso di specie, il Tribunale non può che rilevare il carattere manifestamente sproporzionato, quanto al suo ammontare, della domanda di liquidazione delle spese, giacché la BEI, la quale aveva richiesto che gli onorari ripetibili di cui al procedimento principale fossero indicati nella somma di EUR 16 000, ha conseguito a questo titolo unicamente la somma di EUR 5 500, ovvero un importo inferiore alla somma di EUR 6 000 che il sig. De Nicola aveva proposto di corrisponderle nel messaggio di posta elettronica dell’8 marzo 2010. Peraltro, l’avvocato della BEI si è necessariamente avvalso, anche nel contesto della presente domanda di liquidazione delle spese, dell’assistenza fornitagli dai servizi della BEI.

55      Tuttavia, occorre considerare che le modalità di valutazione dell’importo ripetibile degli onorari corrisposti da un’istituzione al suo avvocato sono state esposte nella presente ordinanza. Inoltre, dai documenti del fascicolo risulta che l’avvocato della BEI non soltanto ha redatto la domanda di liquidazione delle spese, ma ha altresì provveduto a rispondere per iscritto ed in modo circostanziato a diverse domande rivolte alle parti dal Tribunale.

56      Pertanto, il Tribunale ritiene che, sulla somma di EUR 1 000 richiesta dalla BEI per costi connessi al procedimento di liquidazione delle spese, soltanto l’importo di EUR 500 possa essere considerato come spesa indispensabile ai sensi dell’art. 91 del regolamento di procedura.

57      Tutto ciò premesso, l’ammontare delle spese che debbono essere corrisposte dal sig. De Nicola alla BEI deve essere fissato nell’importo di EUR 6 000.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (seduta plenaria)

così provvede:

L’ammontare delle spese ripetibili da parte della Banca europea per gli investimenti nella causa F‑55/08, De Nicola/BEI, è fissato in EUR 6 000.

Lussemburgo, 27 settembre 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Lingua processuale: l’italiano.