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Impugnazione proposta il 21 febbraio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-684/14, Krka / Commissione

(Causa C-151/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, F. Castilla Contreras, C. Vollrath, agenti, D. Bailey, barrister)

Altra parte nel procedimento: Krka Tovarna Zdravil d.d.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare i punti da 1 a 4 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-684/14;

rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto;

condannare la Krka alle spese sostenute dalla Commissione.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel ritenere che la Krka non avesse creato pressione concorrenziale sulla Servier al momento della conclusione degli accordi in questione.

Il secondo motivo verte su errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale nel valutare il contenuto e gli obiettivi dell’accordo di licenza come un incentivo affinché la Krka accettasse le restrizioni dell’accordo di composizione amichevole.

Il terzo motivo verte su errori di diritto nell’applicazione del concetto di restrizione della concorrenza per oggetto nell’accezione di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Il quarto motivo verte su errori di diritto nell’analisi del Tribunale delle intenzioni delle parti ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE.

Il quinto motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel tener conto degli effetti favorevoli sulla concorrenza della licenza in mercati che non rientrerebbero nell’ambito della violazione dell’articolo 101 TFUE accertata dalla decisione.

Il sesto motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel valutare l’oggetto dell’accordo di cessione.

Il settimo motivo verte sul fatto che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell’applicazione del concetto di restrizione della concorrenza per effetto nell’accezione di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

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