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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 1° febbraio 2019 – NG, OH / SC Banca Transilvania SA

(Causa C-81/19)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Ricorrenti: NG, OH

Convenuta: SC Banca Transilvania SA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1 [paragrafo] 2 della direttiva 93/13/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che non osta al fatto che sia analizzata sotto il profilo del carattere abusivo una clausola contrattuale che riprende una norma suppletiva alla quale le parti potevano derogare, ma in concreto non hanno derogato in quanto su di essa non vi è stato alcun negoziato, così come accade nel caso specifico analizzato per la clausola che impone il rimborso del mutuo nella stessa valuta straniera in cui esso è stato concesso.

Se in un contesto in cui, nel concedere il mutuo in valuta estera, non sono stati presentati al consumatore calcoli/previsioni relativi all’impatto economico che un’eventuale fluttuazione del tasso di cambio avrà per quanto riguarda gli obblighi complessivi di pagamento derivanti dal contratto, si possa sostenere a ragione che una siffatta clausola, d’integrale assunzione del rischio di cambio da parte del consumatore (in forza del principio nominalistico), è chiara e comprensibile e che il professionista/la banca ha adempiuto in buona fede l’obbligo d’informazione della sua controparte contrattuale, in un contesto in cui il grado massimo d’indebitamento dei consumatori stabilito dalla Banca Națională a României (Banca nazionale della Romania) è stato calcolato con riferimento al tasso di cambio alla data della concessione del mutuo.

Se la direttiva 93/13/CEE e la giurisprudenza elaborata in base ad essa nonché il principio di effettività ostino a che, in seguito alla dichiarazione del carattere abusivo di una clausola relativa all’attribuzione del rischio di cambio, il contratto prosegua immutato. Quale sarebbe la modifica possibile per non applicare la clausola abusiva e rispettare il principio di effettività.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).