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Impugnazione proposta il 20 settembre 2018 dalla Fujikura Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-451/14, Fujikura/Commissione

(Causa C-590/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fujikura Ltd (rappresentante: L. Gyselen, lawyer)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Viscas Corp.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale nella parte in cui accoglie il motivo vertente su una violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento relativamente all’ammenda inflitta nei confronti della stessa;

statuire definitivamente ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del suo Statuto:

annullando l’articolo 2, lettera o), della decisione1 della Commissione del 2 aprile 2014 che infligge un’ammenda di EUR 8 152 000 nei confronti della Fujikura Ltd.; e

riducendo l’importo di tale ammenda del 44% in modo da determinare l’importo in EUR 4 565 120;

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel confermare l’approccio della Commissione consistente nell’applicazione del punto 18 dei suoi orientamenti del 20062 come se l’intera infrazione riguardasse soltanto la «parte mondiale» del cartello e non avesse una «parte all’interno del SEE» relativa soltanto alla partecipazione dei fornitori europei.

Di conseguenza, la Commissione ha determinato i valori nominali di vendite per i partecipanti al cartello in un modo che ha sottovalutato in maniera significativa il ruolo dei fornitori europei e sopravvalutato il ruolo dei fornitori asiatici, inclusa la Fujikura, in tale infrazione.

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1 Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (notificata con il numero C(2014) 2139 final) (GU 2014, C 319, pag. 10)

2 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)