Language of document : ECLI:EU:F:2007:117

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

28 giugno 2007

Causa F‑38/06

Irène Bianchi

contro

Fondazione europea per la formazione (ETF)

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo determinato – Mancato rinnovo – Insufficienza professionale – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui la sig.ra Bianchi chiede, in particolare, l’annullamento della decisione dell’ETF 24 ottobre 2005, con cui viene negato il rinnovo del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato, e il risarcimento del danno ad essa derivante dalla decisione impugnata.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un funzionario

(Statuto dei funzionari, art. 26)

2.      Funzionari – Direttiva interna di un’istituzione

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Rinnovo di un contratto a tempo determinato

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 47, lett. b)]

1.      L’art. 26, primo comma, dello Statuto ha lo scopo di garantire i diritti della difesa del funzionario, evitando che decisioni prese dall’autorità che ha il potere di nomina e che incidono sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera siano fondate su fatti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento non menzionati nel suo fascicolo personale. Ne consegue che una decisione fondata su tali elementi di fatto è in contrasto con le garanzie dello Statuto e dev’essere annullata in quanto intervenuta a seguito di un procedimento viziato da illegittimità.

Tuttavia, anche se è increscioso che documenti di cui all’art. 26 dello Statuto non siano stati inseriti nel fascicolo personale, tale circostanza non è tale da giustificare l’annullamento di una decisione se l’interessato è stato posto in condizione, prima dell’adozione della decisione impugnata, di far valere utilmente i suoi commenti sui fatti riportati da tali documenti e se egli ha effettivamente avuto conoscenza del loro contenuto prima della scadenza del termine di reclamo, di modo che le condizioni in cui egli ha potuto garantire i propri diritti della difesa non sarebbero state sostanzialmente diverse se i documenti controversi fossero stati inseriti nel suo fascicolo personale.

(v. punti 45, 46 e 48)

Riferimento:

Corte: 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger/Commissione (Racc. pag. 7, punti 29‑41)

Tribunale di primo grado: 30 novembre 1993, causa T‑78/92, Perakis/Parlamento (Racc. pag. II‑1299, punto 27); 9 febbraio 1994, causa T‑109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑31 e II‑105, punto 68), e 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punto 70)

2.      Un semplice progetto di guida destinata al personale di un’istituzione, che non è stato portato a compimento né formalmente adottato dall’amministrazione, e il cui contenuto è puramente indicativo, non costituisce una decisione tale da creare diritti e obblighi in capo alle persone che esso riguarda. La circostanza che tale progetto sia stato pubblicato sull’Intranet dell’amministrazione e che il termine di preavviso da esso proposto, in caso di licenziamento o di mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo, sia stato in pratica applicato dall’amministrazione non consente di dimostrare che esso costituisca un atto di natura vincolante per quest’ultima, tale da conferire diritti soggettivi a favore del personale.

(v. punti 80 e 81)

3.      L’autorità competente dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il mancato rinnovo dei contratti di agente temporaneo stipulati con durata determinata e il controllo del giudice comunitario deve limitarsi alla verifica dell’assenza di errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio o di sviamento di potere.

Al riguardo, in forza del suo dovere di sollecitudine, l’autorità competente è tenuta, quando statuisce a proposito della situazione di un agente, a prendere in considerazione tutti gli elementi che possono determinare la sua decisione, in particolare l’interesse dell’agente interessato. Ciò si verifica quando quest’ultimo ha la possibilità di far valere i suoi interessi nel corso di un colloquio con l’autorità responsabile anteriormente all’adozione della decisione di mancato rinnovo e quando quest’ultima è adottata previa consultazione dei servizi nei quali l’interessato ha lavorato, così come di quello presso il quale egli sarebbe stato assegnato se il suo contratto fosse stato rinnovato. Un agente temporaneo non ha infatti alcun diritto al rinnovo del suo contratto, dato che questa è una mera possibilità, subordinata alla condizione che tale rinnovo sia conforme all’interesse del servizio.

(v. punti 92-94 e 96-98)

Riferimento:

Corte: 29 giugno 1993, causa C‑298/93 P, Klinke/Corte di giustizia (Racc. pag. I‑3009, punto 38)

Tribunale di primo grado: 18 aprile 1996, causa T‑13/95, Kyrpitsis/CES (Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑503, punto 52); 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punti 51 e 53); 6 febbraio 2003, causa T‑7/01, Pyres/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑37 e II‑239, punti 51 e 64), e 1° marzo 2005, causa T‑258/03, Mausolf/Europol (Racc. PI pagg. I‑A‑45 e II‑189, punto 49)