Language of document : ECLI:EU:F:2008:65

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

22 maggio 2008

Causa F‑145/06

César Pascual García

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Concorso generale – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale richiesta – Rifiuto di assumere un candidato iscritto nell’elenco di riserva – Potere discrezionale della commissione giudicatrice e dell’APN»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Pascual García, vincitore del concorso generale EPSO/B/23/04 (GU C 81 A del 31 marzo 2004, pag. 17), chiede, in particolare, l’annullamento della decisione del direttore generale del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione situato ad Ispra (Italia) 7 aprile 2006 di non prendere in considerazione la sua candidatura per l’avviso di posto vacante COM/2005/2969 e di inserire una nota nell’elenco di riserva del detto concorso con cui i servizi venivano informati che il ricorrente non soddisfaceva ai requisiti di ammissione al concorso di cui trattasi.

Decisione: La decisione del direttore generale del CCR della Commissione 7 aprile 2006 di non prendere in considerazione la candidatura del sig. Pascual García per l’avviso di posto vacante COM/2005/2969 e di inserire una nota nell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/B/23/04, con cui i servizi venivano informati del fatto che il ricorrente non soddisfaceva ai requisiti di ammissione al concorso generale di cui sopra, è annullata. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

Funzionari – Concorso – Concorso per titoli ed esami – Requisiti per l’ammissione – Esperienza professionale

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 5)

Il requisito dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione di un candidato ad un concorso per titoli ed esami per l’accesso alla funzione pubblica comunitaria dev’essere interpretato esclusivamente alla luce delle finalità del concorso di cui trattasi, quali risultano dalla descrizione generale delle mansioni da svolgere.

Qualora si tratti di valutare se periodi di attività nell’ambito di studi di dottorato o di ricerche postuniversitarie aventi un nesso con le mansioni da svolgere possano rientrare nell’esperienza professionale, un’interpretazione del bando di concorso alla luce delle particolarità delle legislazioni nazionali comporterebbe inevitabilmente disparità di trattamento tra candidati di nazionalità diverse, viste appunto le differenze esistenti tra i regimi nazionali postuniversitari. Siffatte attività devono essere considerate come rientranti nell’esperienza professionale richiesta se, da un lato, sono reali ed effettive, escludendo attività di ricerca svolte nell’ambito degli studi, che sarebbero talmente limitate da risultare puramente marginali e accessorie, e se, dall’altro, vengono retribuite, restando inteso che il livello retributivo, anche se inferiore alla retribuzione minima garantita, non può avere alcuna conseguenza sulla qualificazione dell’esperienza professionale. Non possono parimenti essere decisive ai fini della qualificazione come esperienza professionale richiesta ai sensi del bando di concorso la natura giuridica sui generis del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, risultante dal diritto nazionale, né l’origine o la denominazione delle risorse destinate alla retribuzione.

La circostanza che le attività di ricerca abbiano potuto essere tali da sviluppare la formazione del candidato e da consentirgli di ottenere successivamente il titolo di dottore di ricerca non può, di per sé, ostare alla loro qualificazione come esperienza professionale ai sensi del bando di concorso.

(v. punti 64, 66, 67 e 70)

Riferimento:

Corte: 7 settembre 2004, causa C‑456/02, Trojani (Racc. pag. I‑7573, punto 16)

Tribunale di primo grado: 22 maggio 1990, causa T‑50/89, Sparr/Commissione (Racc. pag. II‑207, punto 18); 6 novembre 1997, causa T‑101/96, Wolf/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑351 e II‑949, punto 74), e 16 marzo 2005, causa T‑329/03, Ricci/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑315, punto 52)