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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 28 ottobre 2019 – TUIfly GmbH / EUflight.de GmbH

(Causa C-792/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: TUIfly GmbH

Resistente: EUflight.de GmbH

Questioni pregiudiziali

Se, in caso di sciopero, la cancellazione o il ritardo prolungato all’arrivo di un volo siano dovuti a circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/20041 , anche qualora il volo controverso non sia stato direttamente interessato dallo sciopero e avrebbe potuto essere effettuato come previsto, ma la cancellazione o il ritardo siano dovuti a misure di riorganizzazione del piano di volo da parte del vettore aereo determinate dallo sciopero (nella fattispecie, all’utilizzo dell’aeromobile destinato al volo per rimediare alle conseguenze dello sciopero).

Nell’ipotesi in cui un vettore aereo possa essere esonerato anche nel caso di una misura di riorganizzazione:

Se rilevi la circostanza che la misura di riorganizzazione sia già intervenuta prima dell’inizio dello sciopero, quando non era ancora prevedibile quale volo sarebbe stato in definitiva interessato dallo sciopero, o se sia possibile un esonero anche qualora il piano di volo sia stato riorganizzato solo durante o dopo lo sciopero e fosse già stabilito che il volo controverso non era direttamente interessato dallo sciopero.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).