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Ricorso proposto il 18 ottobre 2007 - Simonis / Commissione

(Causa F-113/07)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Irmantas Šimonis (Lussemburgo) (rappresentante: V. Vilkas, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee con la quale quest'ultima, nell'ambito di un procedimento di selezione finalizzato a coprire un posto oggetto dell'avviso di posto vacante n. COM/2007/142, ha rinunciato a chiedere il trasferimento del ricorrente alla Commissione e l'ha escluso dal procedimento di selezione;

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 8 agosto 2007, che respinge il reclamo n. R/273/07 presentato dal ricorrente il 27 aprile 2007;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso il ricorrente solleva tre motivi, di cui il primo si basa sulla violazione del legittimo affidamento in lui ingenerato dalla conclusione, nel 2005, di un accordo interistituzionale tra i capi di amministrazione, il quale prevedeva che sarebbe stato imposto un termine di tre anni prima di ogni trasferimento interistituzionale di nuovi funzionari assunti.

Nel suo secondo motivo il ricorrente rileva l'illegittimità della decisione della Commissione per difetto di motivazione, per mancanza di proporzionalità all'interesse difeso e perché la Commissione ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale. Il ricorrente sostiene inoltre che la decisione opera una discriminazione basata sulla nazionalità.

Nel suo terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

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