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Ricorso proposto il 16 ottobre 2007 - Doumas / Commissione

(Causa F-112/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgios Doumas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione cha respinge la domanda del ricorrente 24 novembre 2006;

condannare la Commissione europea a pagare al ricorrente la retribuzione che avrebbe dovuto percepire a decorrere dal 1° novembre 2003 sino al 16 settembre 2007, giorno della sua reintegrazione effettiva, quale risarcimento del suo danno materiale;

condannare la Commissione a pagare al ricorrente con riserva di maggiorazione o diminuzione nel corso del giudizio, EUR 200 000 per il danno che subisce in termini di ritardi di carriera e per la perdita di un'opportunità di avanzare nella sua carriera (promozione, scatto, regime di pensione...), nonché, quale danno morale, segnatamente la degradazione del suo stato di salute in ragione della condizione di incertezza circa lo sviluppo della sua carriera in cui si trova da più di tre anni in seguito ad illeciti commessi dall'autorità che ha potere di nomina (APN);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dipendente di ruolo di grado A5, scatto 3, manifestava la volontà con corriere elettronico 1 agosto 2003, tre mesi prima del termine della sua aspettativa per motivi personali presa dal 1 ottobre 2002 sino al 31 ottobre 2003, di non sollecitare il prolungamento della sua aspettativa. Il 24 novembre 2006 egli ha presentato all'APN una domanda diretta, da un lato, alla sua reintegrazione sul primo posto vacante corrispondente al suo grado e, dall'altro, al risarcimento del danno che subisce in ragione della sua mancata reintegrazione risultante da illeciti commessi dalla Commissione; ciò sarebbe stato possibile solo a partire dal 16 settembre 2007 nella funzione di amministratore.

A sostegno del ricorso il ricorrente invoca in particolare la violazione dell'art. 40 dello Statuto del personale (Statuto), degli artt. 4 e segg. della decisione della Commissione 5 settembre 1988, applicabili al termine della sua aspettativa e dell'art. 8 della nuova decisione della Commissione 28 aprile 2004 in materia di aspettativa per motivi personali, entrata in vigore il 1° maggio 2004.

Il ricorrente fa valere che la decisione della Commissione di non reintegrarlo è inficiata dalla totale assenza di motivazione.

Il ricorrente fa valere segnatamente che la ripetizione di tali illeciti che gli arrecano un danno rilevante costituisce una forma di molestia psicologica ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto.

Il ricorrente constata infine che la Commissione ha posto in non cale l'art. 40, n. 4, dello Statuto nonché il principio di buona amministrazione.

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