Language of document : ECLI:EU:F:2013:102

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (giudice unico)

27 giugno 2013 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa F‑91/09 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico),

giudice: H. Kreppel,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2013, la Commissione europea ha proposto al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese afferenti alla causa F‑91/09, Marcuccio/Commissione, ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

 Fatti all’origine della controversia

2        Con ricorso presentato alla cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2009, il sig. Marcuccio ha chiesto in particolare, in primo luogo, la dichiarazione di inesistenza e, in subordine, l’annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione aveva respinto la domanda datata 9 settembre 2008 in cui chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito in ragione di una nota del 9 dicembre 2003 del servizio medico della Commissione, relativa ad un suo controllo medico, in secondo luogo, l’annullamento e la dichiarazione di inesistenza della decisione del 30 giugno 2009 con cui la Commissione aveva respinto il suo reclamo del 16 marzo 2009 avverso detta decisione implicita, in terzo luogo, la condanna della Commissione a corrispondergli la somma di EUR 300 000 a titolo di risarcimento dei danni dedotti, ovvero quella somma che il Tribunale avrebbe ritenuto giusta ed equa a questo titolo, oltre a interessi a decorrere dal giorno in cui la Commissione aveva ricevuto la domanda del 9 settembre 2008, al tasso del 10% all’anno con capitalizzazione annuale.

3        Con ordinanza del 9 luglio 2012, Marcuccio/Commissione (F‑91/09; in prosieguo: l’«ordinanza del 9 luglio 2012»), il Tribunale ha respinto il ricorso in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato e ha condannato il ricorrente alle spese, come risulta rispettivamente dai punti 1 e 2 del dispositivo di tale ordinanza.

4        Per giustificare la condanna del ricorrente alle spese, il Tribunale si è basato sui seguenti elementi, indicati ai punti 54 e 55 dell’ordinanza del 9 luglio 2012:

«54      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve altre disposizioni del capo relativo alle spese, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma del n. 2 del medesimo articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

55      Dalla motivazione precedentemente esposta risulta che la parte soccombente è il ricorrente. Inoltre la Commissione, nelle sue conclusioni, ne ha chiesto espressamente la condanna alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente dev’essere condannato alle spese».

5        Il ricorrente ha proposto impugnazione contro l’ordinanza del 9 luglio 2012.

6        Con ordinanza del 18 luglio 2011, Marcuccio/Commissione (T‑450/10 P), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto l’impugnazione e ha condannato il ricorrente alle spese.

7        Con lettera raccomandata del 24 settembre 2012, inviata con avviso di ricevimento, la Commissione ha chiesto al ricorrente, in particolare, di rimborsarle le spese per onorari di avvocato da essa sostenute nell’ambito della causa F‑91/09, per un importo pari ad EUR 5 500. Il ricorrente si è astenuto dal ritirare la lettera raccomandata entro il termine di giacenza presso i servizi postali.

 Conclusioni delle parti e procedimento

8        La Commissione chiede che il Tribunale voglia fissare in EUR 5 500 l’importo delle spese dovute dal ricorrente per la causa F‑91/09.

9        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare irricevibile la domanda di liquidazione delle spese o, in subordine, nell’ipotesi in cui detta domanda sia considerata ricevibile, fissare in EUR 1 000 l’importo delle spese da rimborsare.

10      La causa è stata assegnata alla Prima Sezione del Tribunale.

11      Le parti sono state invitate a presentare le proprie osservazioni sull’eventualità che la causa potesse essere giudicata dal presidente della Prima Sezione, giudice relatore, in veste di giudice unico ai sensi dell’articolo 14 del regolamento di procedura.

12      La Commissione ha indicato di non avere obiezioni circa tale eventualità. Quanto al ricorrente, egli non ha formulato osservazioni.

13      Con decisione del 28 maggio 2013, la Prima Sezione ha deciso all’unanimità che la causa venisse giudicata dal suo presidente relatore in funzione di giudice unico.

 In diritto

1.     Sulla domanda del ricorrente diretta a che la domanda di liquidazione delle spese gli sia inviata personalmente e che gli sia impartito un nuovo termine di risposta

14      Il ricorrente asserisce che la domanda di liquidazione delle spese avrebbe dovuto essergli direttamente trasmessa al suo domicilio personale e non, come è avvenuto, essere notificata all’avv. Cipressa. Il ricorrente sostiene di non aver mai conferito all’avv. Cipressa mandato a rappresentarlo nel presente procedimento di liquidazione delle spese.

15      Il ricorrente chiede dunque che la domanda di liquidazione delle spese gli sia inviata personalmente al suo domicilio privato e che gli venga concesso un nuovo termine al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio.

16      A tale riguardo, la regola stabilita dall’articolo 19, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui le parti devono essere rappresentate da un avvocato nell’ambito delle controversie promosse dinanzi al giudice dell’Unione, si applica non solo alle cause principali in materia di funzione pubblica, ma anche ai procedimenti accessori, come una domanda di liquidazione delle spese.

17      Ciò considerato, il ricorrente, che era rappresentato dall’avv. Cipressa nella causa principale, non può dolersi del fatto che il Tribunale abbia inviato la domanda di liquidazione delle spese a tale avvocato. Poiché il ricorrente è stato in tal modo messo in condizione di presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, diritto che egli ha peraltro esercitato, il principio del contraddittorio è stato pienamente rispettato.

2.     Sulla domanda del ricorrente di stralciare un documento prodotto dalla Commissione

18      Il ricorrente chiede al Tribunale che un documento prodotto dalla Commissione in allegato alla domanda di liquidazione delle spese sia espunto dal fascicolo, in quanto sarebbe completamente estraneo alla domanda di liquidazione delle spese.

19      È tuttavia necessario sottolineare che il documento in questione è stato prodotto al fine di dimostrare, in particolare, che la Commissione aveva incontrato difficoltà nell’entrare in contatto con il ricorrente e nel giungere a un accordo con il medesimo sull’importo delle spese.

20      Pertanto, la domanda di stralcio del documento non può essere accolta.

3.     Sulla domanda di liquidazione delle spese

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

21      Il ricorrente afferma che la domanda di liquidazione delle spese sarebbe irricevibile sotto un duplice aspetto.

22      In primo luogo, il ricorrente sostiene che sarebbe possibile proporre al Tribunale una domanda ex articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura solamente in presenza di una «contestazione sull’importo e sulla natura delle spese» ai sensi del medesimo articolo. Orbene, nella fattispecie, secondo il ricorrente, la domanda di liquidazione delle spese in esame sarebbe stata proposta in assenza di qualsiasi contestazione di tale natura, poiché la domanda del 24 settembre 2012, inviata a un indirizzo inesatto e priva, inoltre, di motivazione, non sarebbe stata portata a sua conoscenza.

23      In secondo luogo, e in ogni caso, il ricorrente fa valere che la domanda di liquidazione delle spese, intervenuta dopo l’adozione dell’ordinanza del 9 luglio 2010, non sarebbe stata presentata entro un termine ragionevole.

24      In risposta, la Commissione afferma che la domanda di liquidazione delle spese è ricevibile.

 Giudizio del Tribunale

25      Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità vertente sull’assenza di «contestazione» ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, occorre ricordare che tale disposizione prevede che, «[s]e vi è contestazione sull’importo e sulla natura delle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza motivata su domanda della parte interessata, sentite le osservazioni dell’altra parte».

26      Nella fattispecie, dagli atti di causa emerge che, con la domanda del 24 settembre 2012, inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la Commissione ha chiesto al ricorrente di rimborsarle la somma di EUR 5 500 a titolo di spese per onorari di avvocato. Anche se il ricorrente afferma di non essere venuto a conoscenza della domanda del 24 settembre 2012 a causa dell’inesattezza dell’indirizzo indicato sulla lettera raccomandata, risulta che tale domanda è stata altresì inviata al legale che rappresentava il ricorrente nella causa principale. Orbene, quest’ultimo è effettivamente venuto a conoscenza della domanda del 24 settembre 2012, come testimoniato dall’avviso di ricevimento da lui firmato il 1° ottobre 2012 che la Commissione ha ricevuto indietro. Dato che il procedimento di liquidazione delle spese è accessorio al procedimento principale, deve ritenersi che la notifica al legale del ricorrente sia valsa come notifica al ricorrente medesimo (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 6 maggio 2009, Sergio e a./Commissione, F‑137/07, punto 25).

27      Date tali circostanze, nel momento in cui la domanda di liquidazione delle spese in esame è stata proposta sussisteva una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Una simile conclusione non può essere infirmata dalla circostanza che la domanda del 24 settembre 2012 non conteneva elementi giustificativi che consentissero di valutare la fondatezza delle richieste della Commissione, dato che nessuna disposizione del regolamento di procedura obbliga una parte a documentare le proprie richieste nella fase di presa di contatto che precede la proposizione di una domanda di liquidazione delle spese.

28      Non può ammettersi che solo l’espressa contestazione di una domanda di rimborso delle spese possa far sorgere una contestazione ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, poiché, in una siffatta ipotesi, per rendere impossibile la proposizione di una domanda di liquidazione delle spese in applicazione di tale articolo sarebbe sufficiente che una parte, condannata in una controversia al rimborso delle spese sostenute dalla controparte, si astenesse da qualsiasi reazione.

29      Quanto alla seconda eccezione di irricevibilità, vertente sull’asserita tardività della domanda di liquidazione delle spese in esame, dagli atti di causa emerge che la domanda del 24 settembre 2012 è stata notificata a poco più di due anni dall’adozione dell’ordinanza del 9 luglio 2010, ossia entro un termine ragionevole. Inoltre, dal momento che il ricorrente aveva impugnato quest’ultima dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, era conforme al principio di buona amministrazione che la Commissione attendesse l’esito del procedimento di impugnazione prima di richiedere al ricorrente, in caso di rigetto del gravame, il rimborso delle proprie spese.

30      Ne consegue che la domanda di liquidazione delle spese è ricevibile.

 Nel merito

 Argomenti delle parti

31      La Commissione sostiene che, in considerazione delle varie prestazioni che il suo avvocato ha dovuto effettuare nella causa in questione, la somma di EUR 5 500 da essa richiesta corrisponderebbe ad un numero di ore di lavoro oggettivamente indispensabile ai fini di tale procedimento nonché alle spese amministrative sostenute dall’avvocato medesimo.

32      La Commissione sottolinea, in particolare, che il suo avvocato avrebbe dedicato 21 ore di lavoro a detta causa, in particolare per la redazione del controricorso, e aggiunge che una tariffa oraria di EUR 250 sarebbe conforme alla prassi in materia di funzione pubblica, trattandosi di un avvocato dotato di grandissima esperienza in questa materia.

33      Il ricorrente replica che la Commissione non avrebbe indicato i motivi per cui si è rivolta a un avvocato esterno, e precisa comunque che quest’ultimo avrebbe necessariamente approfittato del lavoro già compiuto dagli agenti incaricati di rappresentare la Commissione.

 Giudizio del Tribunale

–       Sugli onorari di avvocato e sulle spese amministrative

34      Ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tali fini (ordinanza del Tribunale del 26 aprile 2010, Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, punto 23).

35      Come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di tale Statuto, le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra dunque nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, punto 13), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata (ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, punto 14; in prosieguo: l’«ordinanza del 28 maggio 2013»). Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini del procedimento (ordinanza del 28 maggio 2013, punto 14).

36      Circa la determinazione dell’importo a concorrenza del quale gli onorari di avvocato potrebbero essere recuperati dalla Commissione presso il ricorrente, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanze del Tribunale del 10 novembre 2009, X/Parlamento, F‑14/08 DEP, punto 22; Schönberger/Parlamento, cit., punto 24, e del 27 settembre 2011, De Nicola/BEI, F‑55/08 DEP, punto 41).

37      Peraltro, sempre secondo costante giurisprudenza, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza De Nicola/BEI, cit., punto 41).

38      Infine, l’importo degli onorari ripetibili dell’avvocato dell’istituzione interessata non può essere valutato prescindendo dal lavoro svolto dai servizi dell’istituzione stessa ancor prima di adire il Tribunale. Infatti, dato che la ricevibilità di un ricorso è subordinata alla proposizione di un reclamo e al rigetto di quest’ultimo da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, i servizi dell’istituzione sono, in linea di principio, coinvolti nel trattamento delle controversie ancor prima che queste siano sottoposte al Tribunale.

39      È alla luce delle considerazioni sopra esposte che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

40      In primo luogo, quanto alla natura e all’oggetto della controversia, nonché alle difficoltà della causa, si deve ricordare che la causa in questione riguardava, in via principale, la legittimità della decisione di rigetto di una domanda formulata dal ricorrente in cui chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito in ragione di una nota del 9 dicembre 2003 del servizio medico della Commissione. Orbene, la causa non poneva alcun problema giuridico complesso né alcuna nuova questione di diritto. Al contrario, il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile, in quanto tardiva, la domanda di annullamento. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, anch’essa figurante nel ricorso, il Tribunale l’ha parimenti respinta, in via consequenziale, per manifesta irricevibilità.

41      In secondo luogo, l’importanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione era assai limitata. Infatti, i motivi dedotti dal ricorrente nel suo ricorso non presentavano alcun carattere insolito tale da indurre a ritenere che la causa avrebbe avuto un impatto sul diritto dell’Unione o, più specificamente, sul diritto della funzione pubblica dell’Unione. Inoltre, la constatazione di cui sopra deriva, in particolare, dalle osservazioni della Commissione relative alla domanda di annullamento, avendo essa ritenuto, nel suo controricorso, che tale domanda fosse divenuta priva di oggetto o che, in ogni caso, dovesse essere respinta in quanto irricevibile.

42      In terzo luogo, si deve constatare che, alla luce, in particolare, della natura della controversia, del suo oggetto, delle difficoltà della causa e della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, la causa F‑91/09 non imponeva un carico di lavoro gravoso all’avvocato della Commissione. Infatti, anche se il ricorso constava di quindici pagine, la comprensione dei motivi e degli argomenti in esso contenuti non presentava particolari difficoltà. Inoltre, la fase scritta si è limitata a un solo scambio di memorie e il Tribunale si è pronunciato senza udienza.

43      Tenuto conto di tali elementi, e in considerazione del fatto che l’avvocato della Commissione si è necessariamente basato sul lavoro precedentemente svolto dai servizi di quest’ultima nell’ambito del procedimento precontenzioso, appare equo valutare il lavoro indispensabile ai fini del procedimento principale determinando un numero di ore di lavoro dell’avvocato pari a 18.

44      Infine, quanto alla determinazione della tariffa oraria da applicare, è pur vero che, nella causa sfociata nell’ordinanza del 28 maggio 2013, il Tribunale dell’Unione europea ha considerato adeguata una tariffa oraria di EUR 250 (punto 22). Tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi che una tariffa oraria di EUR 220 rifletta il compenso ragionevole dovuto a un avvocato esperto in una causa di questa natura (v., per esempio, ordinanza De Nicola/BEI, cit., punto 48).

45      Di conseguenza, gli onorari di avvocato indispensabili sostenuti dalla Commissione nell’ambito del procedimento principale devono essere valutati nella somma di EUR 3 960, ossia EUR 220 moltiplicati per 18.

46      Infine, quanto alle spese amministrative sostenute dall’avvocato della Commissione, occorre valutarle, in mancanza di informazioni precise sul loro importo e sulla loro destinazione, in misura pari ad EUR 200.

–       Sulle spese sostenute per il procedimento di liquidazione delle spese

47      L’articolo 92 del regolamento di procedura, relativo al procedimento di contestazione sulle spese, non prevede, a differenza dell’articolo 86 di detto regolamento, che si provveda sulle spese nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa. Infatti, se il Tribunale, provvedendo, nell’ambito di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 92 del regolamento di procedura, sulla contestazione delle spese di una causa principale, statuisse sulle spese oggetto della contestazione e, separatamente, sulle nuove spese sostenute nel contesto del ricorso in materia di contestazione sulle spese, esso potrebbe, eventualmente, essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza Schönberger/Parlamento, cit., punto 45).

48      Tuttavia, spetta al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese. Pertanto, il Tribunale può determinare l’importo delle spese che sono connesse alla procedura di liquidazione delle spese e che sono risultate indispensabili ai sensi dell’articolo 91 del regolamento di procedura, onde evitare di essere successivamente investito di una nuova contestazione sulle nuove spese (ordinanza del Tribunale del 22 marzo 2012, Brune/Commissione, F‑5/08 DEP, punto 41).

49      Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la domanda di liquidazione delle spese presentata dalla Commissione era giustificata, dato che il ricorrente si è astenuto dal rispondere alla domanda del 24 settembre 2012. Di conseguenza, l’interessato dovrà sopportare le spese della Commissione relative al presente procedimento, determinabili nella somma di EUR 220, corrispondente a un’ora di lavoro.

50      Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che l’importo complessivo delle spese che la Commissione può ripetere dal ricorrente per la causa F‑91/09 ammonta ad EUR 4 380.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(giudice unico)

così provvede:

L’importo complessivo delle spese che il sig. Marcuccio deve rimborsare alla Commissione europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑91/09, Marcuccio/Commissione, è fissato in EUR 4 380.

Lussemburgo, 27 giugno 2013

Il cancelliere

 

       Il giudice

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.