Language of document : ECLI:EU:F:2010:98

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

14 settembre 2010


Causa F‑52/09


Delfina Da Silva Pinto Branco

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Assunzione — Funzionario in prova — Licenziamento in esito al periodo di prova — Diritti della difesa — Valutazione delle capacità — Sindacato giurisdizionale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Da Silva Pinto Branco chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Corte di giustizia del 24 ottobre 2008, con cui è stata licenziata al termine del suo periodo di prova, nonché la condanna dell’istituzione a risarcirle il danno morale che le avrebbe causato tale licenziamento.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente è condannata all’insieme delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto che arreca pregiudizio — Nozione — Atto preparatorio — Provvedimenti adottati nel corso del periodo di prova di un funzionario — Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 34, 90 e 91)

2.      Funzionari — Assunzione — Periodo di prova — Licenziamento in esito al periodo di prova — Domanda di sentire il funzionario in prova e il valutatore — Diniego — Violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, del dovere di sollecitudine e dell’obbligo di assistenza — Insussistenza

(Statuto dei funzionari, artt. 24 e 34, n. 3)

3.      Funzionari — Assunzione — Periodo di prova — Valutazione dei risultati — Valutazione delle capacità del funzionario in prova — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 34)

1.      Arrecano pregiudizio solo gli atti o i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti tali da incidere direttamente e immediatamente sugli interessi del ricorrente, modificandone in maniera sensibile la situazione giuridica. Quando si tratti di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, in linea di massima, costituiscono atti impugnabili solamente i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine del procedimento stesso, con esclusione dei provvedimenti intermedi destinati a preparare la decisione finale. Pertanto, in materia di cause di personale, gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Ciò si verifica nel caso dei rapporti sul periodo di prova e del parere del comitato dei rapporti su cui si basa una decisione di licenziamento di un funzionario in prova.

(v. punti 32-34)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 24 giugno 1993, causa T‑69/92, Seghers/Consiglio (Racc. pag. II‑651, punto 28); 17 dicembre 2003, causa T‑324/02, McAuley/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑337 e II‑1657, punto 28); 11 aprile 2006, causa T‑394/03, Angeletti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑95 e II‑A‑2‑441, punto 36), e 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑121 e II‑A‑2‑569, punto 33)

Tribunale della funzione pubblica: 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, Lofaro/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑155 e II‑A‑1‑835, punto 58)

2.      In materia di licenziamento di un funzionario in prova, il rifiuto dell’autorità che ha il potere di nomina di accogliere una domanda di sentire quest’ultimo nonché il valutatore non può configurare una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, del dovere di sollecitudine o dell’art. 24 dello Statuto.

Infatti, il principio del rispetto dei diritti della difesa, quale applicato dall’art. 34, n. 3, dello Statuto, non può implicare l’obbligo generale per l’autorità che ha il potere di nomina di sentire il funzionario in prova prima di adottare la decisione di licenziamento, e ciò quand’anche il comitato dei rapporti ne abbia espresso l’auspicio.

Dal canto suo, il dovere di sollecitudine, che esprime l’equilibrio dei diritti e degli obblighi creati dallo Statuto nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i dipendenti del servizio pubblico, implica che, quando si pronuncia sulla situazione di un funzionario, l’amministrazione prenda in considerazione il complesso degli elementi che possono determinare la sua decisione e che, nel far ciò, tenga conto non solo dell’interesse del servizio, ma anche di quello del funzionario interessato. Ciò si verifica quando essa dispone dei rapporti sul periodo di prova nonché delle osservazioni formulate dall’interessato in ordine a tali rapporti, in altri termini, di elementi relativi, da una parte, all’interesse del servizio e, dall’altra, all’interesse del funzionario in prova interessato.

Infine, l’obbligo di assistenza, che incombe all’amministrazione in forza dell’art. 24 dello Statuto, contempla la tutela dei funzionari contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall’amministrazione stessa, il cui controllo rientra nell’ambito di applicazione di altre disposizioni dello Statuto.

(v. punti 50-53)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1973, cause riunite 10/72 e 47/72, di Pillo/Commissione (Racc. pag. 763, punto 16); 4 febbraio 1987, causa 417/85, Maurissen/Corte dei conti (Racc. pag. 551, punto 12)

Tribunale di primo grado: 5 maggio 1997, causa T‑96/95, Rozand‑Lambiotte/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto 120)

3.      Il periodo di prova ha la funzione di permettere all’amministrazione di esprimere un giudizio concreto sulle attitudini del funzionario in prova ad una determinata funzione, sulla disposizione con cui svolge i suoi compiti e sul suo rendimento nel servizio. Al termine del periodo di prova, l’amministrazione dev’essere in grado, senza essere vincolata dalle valutazioni espresse all’atto dell’assunzione, di formulare un giudizio sulla questione se il funzionario in prova meriti di essere nominato in ruolo nella funzione cui egli aspira. Tale decisione implica una valutazione globale delle qualità e del comportamento del funzionario in prova alla luce sia degli elementi positivi sia degli elementi negativi rilevati nel corso del periodo di prova.

L’amministrazione dispone di un ampio margine quanto alla valutazione delle capacità e delle prestazioni di un funzionario in prova secondo l’interesse del servizio. Non spetta pertanto al Tribunale sostituire la sua valutazione a quella delle istituzioni per quanto riguarda l’esito di un periodo di prova e l’idoneità di un candidato ad una nomina definitiva nel servizio pubblico, salvo il caso di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere.

(v. punti 59 e 61)



Riferimento:

Tribunale di primo grado: Rozand-Lambiotte/Commissione, cit., punto 112

Corte: 17 novembre 1983, causa 290/82, Tréfois/Corte di giustizia (Racc. pag. 3751, punto 24)