Language of document : ECLI:EU:F:2013:117

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

11 luglio 2013

Causa F‑86/12

Daria Haupt-Lizer

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale EPSO/AD/60/06 – Proroga della validità dell’elenco di riserva a seguito di un congedo di maternità e di un congedo parentale – Principio di parità di trattamento tra uomini e donne – Discriminazione basata sul sesso»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Haupt-Lizer chiede, in via principale, l’annullamento della decisione del 17 ottobre 2011 di non prorogare la validità dell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/60/06 al di là del 31 dicembre 2011.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Haupt-Lizer sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

1.      Funzionari – Assunzione – Concorso – Natura giuridica del rapporto in essere tra il vincitore e l’istituzione che bandisce un concorso generale – Applicabilità di una legislazione nazionale – Esclusione

(Statuto dei funzionari, art. 27)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Domanda di proroga della validità di un elenco di riserva a seguito del congedo di maternità e del congedo parentale di un vincitore di concorso – Rigetto – Discriminazione basata sul sesso – Insussistenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/54; direttive del Consiglio 92/85 e 96/34)

1.      I rapporti delle istituzioni con i vincitori di un concorso bandito in applicazione dell’articolo 27 dello Statuto non possono essere disciplinati dalle disposizioni di una legislazione nazionale.

(v. punto 45)

2.      Non risulta dalle disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano il congedo di maternità e il congedo parentale che una persona che abbia esercitato il suo diritto all’uno o all’altro di tali congedi possa esigere da un datore di lavoro potenziale che sospenda nei suoi confronti le procedure nelle quali essa è impegnata. Di conseguenza, un vincitore di concorso non può sostenere che l’esercizio dei detti diritti gli ha obiettivamente impedito di prendere iniziative al fine di essere assunto da un’istituzione dell’Unione.

Al riguardo, salvo circostanze cliniche particolari connesse alla gravidanza o al parto, il fatto che una donna sia in congedo di maternità non costituisce un ostacolo a che essa partecipi ad una procedura di assunzione. Limitando alle due settimane a cavallo del parto il periodo durante il quale una donna ha l’obbligo di non lavorare, il legislatore dell’Unione non ha inteso presumere un’impossibilità per la persona interessata di prendere una qualunque iniziativa professionale durante le altre settimane del congedo di maternità. Infatti, anche se una donna ha il diritto di decidere di dedicarsi esclusivamente al figlio durante il suo congedo di maternità, nondimeno ella non può prendere pretesto dalla sua scelta personale per sostenere di essere stata vittima di una discriminazione basata sul sesso.

Analogamente, per quanto riguarda il congedo parentale, la circostanza che la persona eserciti il suo diritto a tale congedo non osta a che essa partecipi ad una procedura di assunzione in seno all’Unione. Ciò vale tanto più in quanto, essendo la facoltà di prendere un congedo parentale offerta sia alle donne che agli uomini, l’esercizio da parte di una persona del suo diritto al congedo parentale non può condurre ad una discriminazione diretta basata sul sesso.

(v. punti 46, 49-53 e 55)

Riferimento:

Corte: 30 giugno 1998, Brown, C‑394/96 (punto 22); 27 ottobre 1998, Boyle e a., C‑411/96 (punto 58); 19 novembre 1998, Høj Pedersen e a., C‑66/96 (punto 33); 18 marzo 2004, Merino Gómez, C‑342/01 (punto 32); 18 novembre 2004, Sass, C‑284/02 (punto 32)