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Ricorso presentato il 16 giugno 2006 - Kyriazi / Commissione

(Causa F-66/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente:

annullare la decisione 12 settembre 2005 che ha ad oggetto la nomina della ricorrente come funzionaria in prova con inquadramento nel grado C*1, secondo scatto, ed ogni atto conseguente e/o relativo, come la decisione di sopprimere la sua indennità di segretariato e di non ripristinarla a seguito della sua titolarizzazione;

annullare la decisione dell'Autorità che il potere di nomina (AIPN) 6 marzo 2006, recante rigetto del reclamo della ricorrente inteso all'annullamento della decisione summenzionata;

condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente, vincitrice del concorso interno di passaggio di categoria COM/PC/04, era agente temporaneo della Commissione di grado C*2 (vecchio grado C5) al momento della sua iscrizione sulla lista di idoneità del detto concorso e fino al 31 luglio 2004. In seguito, essa ha lavorato con impiego temporaneo presso la stessa istituzione fino al 1º novembre 2004, data alla quale essa è stata assunta nuovamente come agente temporaneo e inquadrata nel grado C*1, senza il beneficio di indennità di segretariato che aveva percepito in forza del contratto precedente. Il 16 aprile 2005, essa è stata nominata funzionaria in prova con il medesimo inquadramento.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che l'amministrazione avrebbe violato gli artt. 31, n. 1, e 25, secondo comma, dello Statuto, nonché gli artt. 5 e 18 dell'allegato XIII dello Statuto. Essa invoca anche la violazione delle forme sostanziali di procedura, delle disposizioni del bando di concorso, oltre che l'inosservanza di numerosi principi generali di diritto, in particolare il principio di tutela del legittimo affidamento, il principio di certezza del diritto, il principio di buona amministrazione ed il principio di parità di trattamento.

La ricorrente ritiene inoltre che il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità 1, è illegittimo nella parte che introduce l'art. 5, n. 4, dell'allegato XIII dello Statuto, nei limiti in cui l'AIPN interpreta tale disposizione nel senso in cui la autorizza a inquadrare la ricorrente nel grado C*1, secondo scatto, in violazione di quanto disposto all'art. 31 dello Statuto e di numerosi principi giuridici.

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1 - GU 27 aprile 2004, L 124, pag. 1.