Language of document : ECLI:EU:C:2012:255

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 aprile 2012 (*)

«Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Minore con residenza abituale in Irlanda, dove è stato assoggettato a ripetuti collocamenti in strutture protette — Comportamenti aggressivi e pericolosi per il minore stesso — Decisione di collocare il minore in un istituto di custodia in Inghilterra — Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento — Articolo 56 — Meccanismi di consultazione e approvazione — Obbligo di riconoscere o dichiarare esecutiva la decisione di collocare il minore in un istituto di custodia — Provvedimenti provvisori — Procedimento pregiudiziale d’urgenza»

Nella causa C‑92/12 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court (Irlanda), con decisione del 16 febbraio 2012, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2012, nel procedimento

Health Service Executive

contro

S. C.,

A. C.,

con l’intervento di:

Attorney General,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (presidente di sezione), dai sigg. U. Lõhmus, A. Rosas (relatore), A. Ó Caoimh e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la domanda del giudice del rinvio del 16 febbraio 2012, pervenuta alla Corte il 17 febbraio 2012, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza, a norma dell’articolo 104 ter del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Seconda Sezione del 29 febbraio 2012 di accogliere la suddetta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per lo Health Service Executive, da A. Cox, advocate, e F. McEnroy, SC, nonché da S. McKechnie, BL;

–        per S. C., da G. Durcan, SC, e B. Barrington, BL, nonché da C. Ghent, advocate;

–        per A. C., da C. Stewart, SC, nonché da F. McGath, BL, N. McGrath, solicitor, e C. Dignam, advocate;

–        per l’Irlanda, da E. Creedon, in qualità di agente, assistita da C. Corrigan, SC, C. Power, BL, e K. Duggan;

–        per il governo tedesco, da J. Kemper, in qualità di agente;

–        per il governo del Regno Unito, da H. Walker, in qualità di agente, assistita da M. Gray, barrister;

–        per la Commissione europea, da M. Wilderspin e D. Calciu, in qualità di agenti,

sentito l’avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), in particolare dei suoi articoli 1, 28 e 56.

2        Detta domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia che oppone lo Health Service Executive (Direzione dei servizi sanitari; in prosieguo: l’«HSE») a una minore e a sua madre, relativa alla collocazione di detta minore in un istituto di custodia in Inghilterra.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Il secondo, quinto, sedicesimo e ventunesimo considerando del regolamento enunciano quanto segue:

«(2)      Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.

(…)

(5)      Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con un procedimento matrimoniale.

(…)

(16)      Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.

(…)

(21)      Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».

4        Il campo di applicazione del regolamento è definito al suo articolo 1. Detto articolo stabilisce, al paragrafo 1, lettera b), che il regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento elenca le materie cui si riferisce il succitato paragrafo 1, lettera b), tra le quali rientra in particolare, alla lettera d), «la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto». L’articolo 1, paragrafo 3, lettera g), del regolamento prevede che il regolamento non si applichi a provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

5        L’articolo 2 del regolamento stabilisce quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1)      “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 1;

(…)

4)      “decisione”: una decisione (…) emessa dal giudice di uno Stato membro (…) relativa alla responsabilità genitoriale, a prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;

(…)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

9)      “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

(…)».

6        L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento stabilisce quanto segue:

«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi».

7        L’articolo 15 del regolamento autorizza, in via eccezionale e nel rispetto di talune condizioni, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro competenti a conoscere del merito a trasferire le competenze a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con il quale il minore abbia un legame particolare, se ritengono che sia più adatta a trattare il caso e ove ciò corrisponda all’interesse superiore del minore.

8        L’articolo 20 del regolamento permette, in casi d’urgenza, che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di detto Stato membro, relativamente alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del medesimo regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

9        Al capo III, sezione 1, del regolamento, l’articolo 21, intitolato «Riconoscimento delle decisioni», stabilisce quanto segue:

«1.      Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

(…)

3.      Fatta salva la sezione 4 del presente capo, ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alla sezione 2, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

La competenza territoriale degli organi giurisdizionali indicati nell’elenco, comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 68, è determinata dal diritto interno dello Stato membro nel quale è proposta l’istanza di riconoscimento o di non riconoscimento.

4.      Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad una autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo».

10      L’articolo 23 del regolamento, intitolato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», elenca i casi nei quali una decisione relativa alla responsabilità genitoriale non è riconosciuta, tra i quali figura, alla lettera g) di detto articolo, l’ipotesi in cui «la procedura prevista dall’articolo 56 non è stata rispettata»

11      Al capo III, sezione 2, del regolamento, l’articolo 28, intitolato «Decisioni esecutive», dispone quanto segue:

«1. Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.

2. Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata».

12      A norma dell’articolo 31 del regolamento:

«1. L’autorità giurisdizionale adita [per la dichiarazione di esecutività] decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.

2. L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

3. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito».

13      L’articolo 33 del regolamento riconosce a ciascuna delle parti, in particolare, il diritto di proporre opposizione contro la decisione resa sull’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività. Al paragrafo 5, esso stabilisce che «[l]’opposizione contro una dichiarazione di esecutività deve essere proposta nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza».

14      L’articolo 34 del regolamento, intitolato «Autorità giurisdizionale dell’opposizione e ulteriori mezzi di impugnazione», stabilisce che la decisione resa sull’opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all’elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 68 del regolamento.

15      Ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 41 e dell’articolo 42 del capo III, sezione 4, del regolamento, il diritto di visita conferito in forza di una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro e il ritorno del minore ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro sono riconosciuti e sono eseguibili in un altro Stato membro senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento se la decisione è accompagnata da un certificato rilasciato dal giudice nello Stato membro d’origine.

16      Il capo IV del regolamento, intitolato «Cooperazione fra autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale», comprende gli articoli 53‑58. A norma dell’articolo 53 del regolamento, ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell’applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali.

17      L’articolo 55 del regolamento, recante il titolo «Cooperazione nell’ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale», stabilisce, alla lettera d), quanto segue:

«Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell’ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l’ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione dei dati personali:

(…)

d)       a fornire informazioni e sostegno utili all’attuazione dell’articolo 56 da parte delle autorità giurisdizionali».

18      L’articolo 56 del regolamento, intitolato «Collocamento del minore in un altro Stato membro», prevede quanto segue:

«1.      Qualora l’autorità giurisdizionale competente in virtù degli articoli da 8 a 15 intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l’autorità centrale o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato membro se in tale Stato membro è previsto l’intervento di un’autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori.

2.      La decisione sul collocamento di cui al paragrafo 1 può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.

3.      Le modalità relative alla consultazione o all’approvazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

4.      Qualora l’autorità giurisdizionale competente ai sensi degli articoli da 8 a 15 decida di collocare il minore in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, e in quest’ultimo Stato membro non sia previsto l’intervento di un’autorità pubblica nei casi nazionali di collocamento di minori, egli lo comunica all’autorità centrale o ad un’autorità competente di quest’ultimo Stato membro».

 Contesto normativo irlandese

19      Dalla risposta fornita a una domanda di chiarimenti inviata al giudice del rinvio ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte e dalle osservazioni presentate da A. C. si evince che, nel diritto irlandese, non esiste un quadro legislativo idoneo a fondare la competenza ad autorizzare o disciplinare la collocazione di un minore a fini terapeutici ed educativi all’interno di un istituto di custodia, a prescindere che esso si trovi sul territorio dello Stato o all’estero. La High Court si è tuttavia dichiarata competente a pronunciarsi su tali domande di collocazione all’interno di istituti di custodia.

20      I principi giurisprudenziali elaborati dal giudice del rinvio sono destinati ad essere sostituiti da un quadro normativo. Detto regime è stato istituito con la modifica della legge sulla protezione dell’infanzia [Child Care (Amendment) Act 2011], ma non è ancora entrato in vigore.

21      Dalla decisione di rinvio emerge che, in base al diritto irlandese, alla High Court può essere presentata una domanda di collocazione di un minore in un istituto di custodia a scopo di tutela. Nell’esercizio delle sue competenze proprie e costituzionali dirette a difendere e far valere i diritti di un minore, tale giudice può, eccezionalmente e per brevi periodi di tempo, disporre la detenzione di un minore a scopo di tutela in un istituto di custodia, in nome dell’interesse superiore del minore e a condizione che sussistano ragioni terapeutiche che giustificano una tale collocazione. A tal fine, può autorizzare la collocazione del minore in un istituto di custodia all’estero. Dette decisioni sono adottate a mero titolo provvisorio e sono assoggettate a un controllo giurisdizionale approfondito e periodico che ha generalmente cadenza mensile.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

 Le circostanze di fatto che hanno condotto al procedimento principale

22      S. C. è una minore, cittadina irlandese, che ha la propria residenza abituale in Irlanda. Sua madre, A. C., vive a Londra (Regno Unito). L’ordinanza di rinvio non contiene alcuna indicazione circa il luogo di residenza di suo padre.

23      Nel corso del 2000 la minore è stata sottoposta all’affidamento consensuale all’HSE, che è l’autorità ufficiale responsabile per i minori presi in carico dallo Stato in Irlanda. Il 20 luglio 2000 la District Court ha adottato in favore dell’HSE un’ordinanza che prevedeva l’affidamento di S. C. a quest’ultimo sino al suo 18° compleanno, conformemente all’articolo 18 della legge sulla protezione dell’infanzia (Child Care Act 1991).

24      Sin dall’infanzia, S. C. è stata assoggettata a ripetuti collocamenti, in regime di affidamento familiare nonché in istituti non comportanti la privazione della libertà e in istituti di custodia situati in Irlanda.

25      S. C. è particolarmente vulnerabile e ha necessità eccezionali in termini di protezione. È fuggita in più occasioni dai luoghi in cui era stata collocata e il suo comportamento si caratterizza per la ripetuta assunzione di rischi, per atti di violenza, aggressione e autolesionismo.

26      L’ultimo collocamento in un istituto di custodia in Irlanda non è andato a buon fine. La minore si è isolata, ha rifiutato di impegnarsi nel suo programma di cure terapeutiche e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. È fuggita e ha tentato più volte il suicidio.

27      Tutti i membri del personale sanitario hanno convenuto che, per la sua stessa protezione, la minore doveva rimanere in una struttura di custodia, per poter essere sottoposta a una valutazione clinica e a interventi terapeutici adeguati. Essi sono tuttavia giunti alla conclusione che in Irlanda non esisteva un istituto che potesse rispondere alle esigenze specifiche di S. C.

28      Alla luce di dette circostanze particolari, l’HSE ha ritenuto che i bisogni della minore, in termini di cure, protezione e benessere, imponessero di disporre con urgenza una sua collocazione in custodia in un istituto di cura situato in Inghilterra. La scelta dell’istituto sembra essere stata compiuta in considerazione del fatto che S. C. avrebbe continuamente manifestato il desiderio di avvicinarsi a sua madre e che nessun’altra collocazione alternativa avrebbe potuto rispondere meglio ai bisogni specifici di S. C.

29      In via urgente, l’HSE ha chiesto alla High Court di ordinare, a titolo provvisorio, la collocazione di S. C. nell’istituto di custodia individuato, sito in Inghilterra.

 La procedura in vista dell’approvazione della collocazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro richiesto, a norma dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento

30      Il 29 settembre 2011 l’HSE ha informato l’autorità centrale irlandese della procedura pendente dinanzi alla High Court in previsione della collocazione della minore in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 56 del regolamento. Esso ha insistito per ottenere dall’autorità centrale dell’Inghilterra e del Galles l’approvazione prevista all’articolo 56 del regolamento per la collocazione di S. C. L’autorità centrale irlandese ha risposto all’HSE che la domanda di approvazione a titolo di tale articolo era stata presentata all’autorità centrale dell’Inghilterra e del Galles.

31      Il 25 ottobre 2011 l’International Child Abduction and Contact Unit (ICACU), per conto del Lord Chancellor, che è l’autorità centrale per l’Inghilterra e il Galles, e l’Official Solicitor (responsabile amministrativo dell’autorità centrale per l’Inghilterra e il Galles) hanno inviato all’autorità centrale irlandese una lettera recante l’intestazione dell’istituto di custodia e del consiglio municipale della città in cui si trova detto istituto, dichiarando che proveniva da detta autorità locale. Con detta lettera si comunicava che l’istituto di custodia aveva accettato la collocazione di S. C.

32      Il 10 novembre 2011 l’ICACU e l’Official Solicitor hanno trasmesso all’autorità centrale irlandese una lettera dell’istituto di custodia con la quale quest’ultimo confermava di essere in grado di offrire a S. C. una collocazione, come previsto all’articolo 56 del regolamento. Essi comunicavano che intendevano archiviare il fascicolo, dal momento che la collocazione era stata confermata.

 L’ordinanza di collocazione della High Court

33      Il 2 dicembre 2011 la High Court, agendo nel quadro delle sue competenze in materia di responsabilità genitoriale, ha deciso che il benessere di S. C. le imponeva di procedere, con urgenza, al trasferimento della minore in un istituto terapeutico e rieducativo di custodia in Inghilterra. Essa ha pertanto ordinato la collocazione di S. C. in un istituto specializzato in Inghilterra, per un breve periodo e a titolo provvisorio, prevedendo il monitoraggio regolare delle sue condizioni di collocamento e del suo benessere. Tale collocazione, che implica la detenzione forzata, è nota, nel diritto irlandese, come «secure care» (in prosieguo: la «detenzione a scopo di tutela»).

34      Nella sua ordinanza provvisoria, il giudice del rinvio ha dichiarato in particolare che l’approvazione richiesta dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento era stata data dall’autorità centrale per l’Inghilterra e il Galles e che non era incompatibile con le disposizioni del regolamento o della legge. Esso ha sottolineato che, tenuto conto dell’urgenza della vicenda, la questione inerente all’eventuale instaurazione di un procedimento in Inghilterra e in Galles per il riconoscimento e l’ottenimento di una dichiarazione di esecutività della decisione di collocazione ai sensi del regolamento non era stata risolta.

35      Sulla base di detta ordinanza, l’HSE ha trasferito S. C. in Inghilterra, dove la minore da allora risiede in regime di detenzione a scopo di tutela. All’atto del trasferimento, l’HSE non aveva sollecitato il rilascio di una dichiarazione comprovante l’efficacia esecutiva dell’ordinanza di collocazione nel Regno Unito.

 Il procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio

36      Il giudice del rinvio ha constatato che tutte le parti del procedimento, ad eccezione della minore stessa, concordano che la collocazione nell’istituto di custodia risponde ai bisogni specifici della minore. Tuttavia, viste le osservazioni delle parti e gli elementi di prova che gli sono stati presentati, il giudice del rinvio ha espresso dubbi in relazione ad un certo numero di aspetti.

37      In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene occorra verificare la questione se l’ordinanza del 2 dicembre 2011 rientri nell’ambito di applicazione del regolamento, dal momento che si riferisce ad una misura di privazione della libertà.

38      In secondo luogo, gli elementi di prova prodotti davanti al giudice del rinvio non indicherebbero in modo chiaro quale sia l’organismo specifico espressamente designato, nel diritto inglese, come «autorità competente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento.

39      In una dichiarazione giurata trasmessa al giudice del rinvio, l’autorità centrale per l’Inghilterra e il Galles ha infatti dichiarato di non essere l’«autorità competente» ai sensi dell’articolo 56 del regolamento e che non esisterebbe un’autorità competente determinata ai fini di detto articolo, nel senso che diversi enti potrebbero svolgere tale funzione.

40      Il giudice del rinvio osserva che, in pratica, sembra che l’approvazione richiesta a titolo di detto articolo provenga dall’istituto nel quale la minore deve essere collocata. Se un giudice di uno Stato membro potesse disporre la collocazione di un minore in un istituto situato nel territorio di un altro Stato membro e fosse questo stesso istituto l’«autorità competente», si potrebbe verificare un conflitto di interessi, dal momento che detto istituto potrebbe trarre un vantaggio dalla collocazione. Il giudice del rinvio osserva che, in base a quanto riferito dall’esperto da lui nominato, l’approvazione prevista all’articolo 56 del regolamento deve provenire da un ente pubblico.

41      In terzo luogo, il giudice del rinvio si interroga sul riconoscimento e sulla dichiarazione di esecutività dell’ordinanza con cui viene disposta la collocazione di S. C.

42      Esso osserva che, se una procedura volta ad ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività di una decisione di collocazione di un minore deve essere iniziata e terminata prima che detto minore sia collocato da uno Stato membro in un altro Stato membro, ciò potrebbe, in pratica, in caso d’urgenza, privare di efficacia il regolamento. Di contro, se un minore è stato collocato in un istituto dello Stato richiesto prima della conclusione di detta procedura e l’ordinanza di collocazione non può spiegare effetti prima di tale data, potrebbero ugualmente essere compromessi gli interessi del minore, specialmente in materia di tutela.

43      Tenuto conto degli elementi di prova prodotti dinanzi ad esso, il giudice del rinvio si chiede se le autorità pertinenti del Regno Unito possano legittimamente adottare misure in forza dell’ordinanza del 2 dicembre 2011, in particolare prima che detta ordinanza sia stata dichiarata esecutiva. Se dette misure non potessero essere assunte che nel quadro dell’adozione, da parte dei giudici inglesi, di provvedimenti provvisori e cautelari ai sensi dell’articolo 20 del regolamento, questo comporterebbe che decisioni importanti inerenti alla tutela di S. C. potrebbero essere adottate, per un lungo periodo di tempo e in un momento critico con riguardo alla sua collocazione e detenzione, da un’autorità giurisdizionale che non è quella del suo luogo di residenza abituale. Una situazione siffatta contrasterebbe con uno degli obiettivi principali del regolamento.

44      Il giudice del rinvio si chiede quale comportamento adottare se dovesse emergere che la detenzione non è conforme al regolamento e se, in tal caso, S. C. possa semplicemente lasciare l’istituto nel quale è attualmente collocata benché tutte le parti, ad eccezione della minore stessa, concordino sul fatto che è nel suo interesse superiore restarci temporaneamente.

45      In quarto luogo, dagli elementi di prova prodotti emergerebbe che ad ogni rinnovo dell’ordinanza che mantiene la minore in stato di detenzione a scopo di tutela potrebbe rendersi necessaria una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 56 del regolamento e una nuova domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività.

46      Secondo il giudice del rinvio, se ciò si rendesse necessario all’atto del rinnovo dell’ordinanza, tale adempimento avrebbe ripercussioni notevoli sull’esecuzione pratica ed effettiva delle ordinanze adottate dal giudice del rinvio o sul mantenimento della collocazione di minori come S. C. Imporre l’ottenimento di una nuova approvazione e di una nuova dichiarazione di esecutività per ognuno di tali rinnovi comprometterebbe gli obiettivi di detto meccanismo di collocazione.

47      Al fine di individuare il modo migliore per tutelare gli interessi della minore nel procedimento principale, e di decidere se la sua collocazione in un istituto terapeutico di custodia in Inghilterra debba essere mantenuta, la High Court ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una decisione giurisdizionale che dispone la detenzione di un minore per un periodo di tempo determinato in un altro Stato membro presso un istituto che offre cure terapeutiche e rieducative rientri nell’ambito di applicazione materiale del regolamento (…).

2)      Qualora alla prima questione sia data risposta affermativa, quali obbligazioni discendano, eventualmente, dall’articolo 56 del regolamento (…) in relazione alla natura della consultazione ed al meccanismo di approvazione al fine di assicurare la tutela effettiva di un minore che deve essere detenuto a tali condizioni.

3)      Se, qualora l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia previsto la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo determinato e abbia ottenuto l’approvazione di tale Stato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (…), la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato debba essere preliminarmente riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro affinché la collocazione possa essere attuata.

4)      Se una decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato, che tale Stato membro ha approvato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (…), sia efficace in tale diverso Stato membro prima che una dichiarazione di riconoscimento e/o di esecutività sia adottata in esito al procedimento previsto a tale scopo.

5)      Se, allorché la decisione dell’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale del minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (…) sia rinnovata per un successivo periodo determinato, l’approvazione dell’altro Stato membro di cui a [detto] articolo 56 debba essere ottenuta in occasione di ogni rinnovo.

6)      Se, allorché la decisione di un’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione residenziale di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un periodo di tempo determinato ai sensi dell’articolo 56 del regolamento (…) sia rinnovata per un successivo periodo di tempo determinato, la decisione debba essere riconosciuta e/o dichiarata esecutiva in tale diverso Stato membro ad ogni rinnovo».

 Sul procedimento d’urgenza

48      La High Court ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza previsto all’articolo 104 ter del regolamento di procedura.

49      Il giudice del rinvio ha motivato detta domanda evidenziando, da un lato, che il procedimento riguarda una minore detenuta contro la sua volontà a fini di tutela in un istituto terapeutico di custodia. Esso osserva, dall’altro, che si tratta altresì di un procedimento relativo alla custodia di una minore che risiede abitualmente in Irlanda e che è stata collocata in un istituto di custodia sito in un altro Stato membro, nel quale la sua competenza dipende dall’applicabilità di detto regolamento alla procedura di collocazione in parola e, di conseguenza, dalla risposta che verrà data alle questioni proposte. Nella sua risposta alla domanda di chiarimenti, il giudice del rinvio ha sottolineato che la situazione della minore impone misure urgenti. La minore sta per raggiungere la maggiore età, al raggiungimento della quale non rientrerà più nella competenza in materia di protezione dell’infanzia del giudice del rinvio, e le sue condizioni impongono che sia collocata in un istituto di custodia, per un breve periodo, e che sia attuato un programma che comporti una libertà controllata e crescente, così da poterla collocare successivamente presso la sua famiglia in Inghilterra.

50      Date le circostanze, il 29 febbraio 2012 la Seconda Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice a quo di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento d’urgenza.

 Osservazioni preliminari

51      In parallelo alla domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha ordinato all’HSE di sollecitare l’assistenza della High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Regno Unito), a norma dell’articolo 20 del regolamento, per garantire la presa in carico e l’effettivo mantenimento della minore in un istituto di custodia in Inghilterra, in attesa della decisione della Corte nella presente causa.

52      Il 24 febbraio 2012 l’HSE ha adito la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, chiedendo l’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento, relativi alla collocazione di S. C. in Inghilterra. Lo stesso giorno, quest’ultimo giudice ha accolto la domanda, disponendo in particolare, a titolo provvisorio e in attesa della decisione della High Court of Justice, che S. C. dovrà risiedere nell’istituto di custodia situato in Inghilterra per ivi ricevere l’assistenza e i trattamenti necessari, e che il direttore e il personale di tale istituto siano autorizzati ad adottare determinati provvedimenti, ivi compreso, se necessario, il ricorso alla forza, in misura ragionevole, per trattenere o ricondurre S. C. all’interno dell’istituto in questione.

53      L’HSE ha altresì chiesto che la decisione del giudice del rinvio con cui è stato ordinato, il 2 dicembre 2011, il collocamento di S. C. in un istituto di custodia situato in Inghilterra venga dichiarata esecutiva nel Regno Unito nei confronti di S. C., rappresentata dal suo tutore, A. C. e dell’autorità locale da cui dipende detto istituto. Tale domanda è stata presentata il 24 febbraio 2012.

54      Con ordinanza dell’8 marzo 2012, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, ha dichiarato che la decisione del giudice del rinvio del 2 dicembre 2011 era stata registrata e dichiarata esecutiva in Inghilterra e Galles, a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento. L’avviso di registrazione veniva inviato all’HSE per essere notificato alle parti convenute nel procedimento principale.

55      Il giudice del rinvio ha comunicato, nella sua risposta alla domanda di chiarimenti della Corte, di aver prorogato l’ordinanza di collocamento del 2 dicembre 2011 in più occasioni, vale a dire in data 6, 9, 16 e 21 dicembre 2011, 11, 23 e 27 gennaio 2012, 3, 7, 9, 16 e 24 febbraio 2012 nonché 9 marzo del medesimo anno.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

56      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se una decisione di un giudice di uno Stato membro che dispone la collocazione di un minore in un altro Stato membro presso un istituto terapeutico e rieducativo di custodia e che implichi, a fini protettivi, la privazione della libertà per un periodo determinato rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento.

57      Dal quinto considerando del regolamento si evince che, al fine di garantire parità di condizioni a tutti i minori, detto regolamento disciplina tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore (sentenza del 27 novembre 2007, C, C‑435/06, Racc. pag. I‑10141, punti 47 e 48).

58      L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento dispone che esso si applica, in materia civile, «all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale».

59      L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento definisce la «responsabilità genitoriale» come «i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore». Detta nozione, che è stata oggetto di una definizione ampia (sentenza C, cit., punto 49), comprende in particolare «il diritto di affidamento e il diritto di visita», diritto di affidamento che indica i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore e, in particolare, il diritto di decidere riguardo al suo luogo di residenza, ai sensi dell’articolo 2, punto 9, del regolamento. In base all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento, titolare della responsabilità genitoriale è «qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore». Poco importa che il diritto di affidamento sia stato trasferito, come nel procedimento principale, in capo ad un’amministrazione.

60      La nozione di «materie civili» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento deve essere interpretata nel senso di ricomprendere anche misure che, dal punto di vista del diritto di uno Stato membro, rientrano nel diritto pubblico (sentenza C., cit., punto 51). La Corte ha così statuito che la decisione di uno Stato membro che prevede la presa in carico e l’affidamento di un minore a una famiglia residente in un altro Stato membro rientra nella nozione di materie civili, quando tale decisione è stata adottata nell’ambito delle norme di diritto pubblico relative alla protezione dei minori (sentenza del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, Racc. pag. I‑2805, punto 29).

61      Detto articolo 1 stabilisce al suo paragrafo 2, lettera d), che tali materie possono riguardare «la collocazione del minore in una famiglia affidataria o in un istituto».

62      L’articolo 56 del regolamento prevede così espressamente la collocazione del minore in un istituto di un altro Stato membro.

63      Certamente né l’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), né l’articolo 56 del regolamento si riferiscono esplicitamente a decisioni delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro che dispongono il collocamento di un minore in un istituto di un altro Stato membro qualora detto collocamento comporti un periodo di privazione della libertà a fini terapeutici ed educativi. Tuttavia, una tale circostanza non è idonea ad escludere simili decisioni dall’ambito di applicazione del regolamento. Dal punto 30 della sentenza C, cit., si evince, infatti, che l’elenco contenuto all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento, non è esaustivo e riveste un carattere indicativo, come dimostra l’impiego dell’espressione «in particolare».

64      Come sostenuto dalle parti e dai governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, la nozione di collocazione in istituto deve essere interpretata nel senso di ricomprendere la collocazione in un istituto di custodia. Ogni diversa interpretazione priverebbe, infatti, dei benefici del regolamento i minori particolarmente vulnerabili che necessitano di una simile collocazione e contrasterebbe con la finalità del regolamento, esposta al quinto considerando, di garantire pari condizioni a tutti i minori.

65      Le eccezioni all’ambito di applicazione del regolamento sono stabilite all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento stesso. La lettera g) di detta disposizione esclude dall’ambito di applicazione del regolamento soltanto i «provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori» e, di conseguenza, le misure detentive volte a sanzionare la commissione di un illecito penale. Ne consegue che la collocazione accompagnata da misure di privazione della libertà rientra nell’ambito di applicazione del regolamento allorché detta collocazione sia disposta per proteggere il minore e non a titolo sanzionatorio.

66      È opportuno, pertanto, rispondere alla prima questione pregiudiziale sottoposta nel senso che una decisione di uno Stato membro che preveda la collocazione di un minore in un istituto terapeutico e rieducativo di custodia situato in un altro Stato membro e che implichi, per un periodo determinato e per finalità protettive, una privazione della libertà rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento.

 Sulla seconda questione

67      Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio vuole sapere quale sia la portata delle obbligazioni derivanti dall’articolo 56 del regolamento quanto alla natura della consultazione e al meccanismo di approvazione della collocazione di un minore qualora, come nel procedimento principale, essa comporti una privazione della libertà.

68      Il giudice del rinvio ritiene che, in linea di principio, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non possono esaminare le ragioni sottese all’approvazione di una collocazione concessa in un altro Stato membro. Dal momento che la fattispecie in esame riguarda l’interesse superiore di un minore, collocato in un istituto di custodia sito in uno Stato membro diverso rispetto a quello dell’autorità giurisdizionale che ha disposto la collocazione e che si trova in una situazione di particolare vulnerabilità, esso si chiede se, alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), l’articolo 56 debba essere interpretato nel senso che obbliga qualsiasi autorità giurisdizionale di uno Stato membro che intenda collocare un minore in un istituto di un diverso Stato membro ad esaminare se abbia ottenuto una valida approvazione da parte dell’autorità competente di tale Stato membro.

69      In questo contesto, esso vuole sapere se l’autorità competente in materia di approvazione debba essere un ente espressamente designato in forza di un provvedimento adottato dallo Stato membro cui appartiene, idoneo a garantire che venga valutato in modo autonomo se tale collocazione permetterà al minore di ricevere le cure e la tutela più adeguate e se essa verrà effettuata nell’interesse superiore di quest’ultimo. Il giudice del rinvio ritiene che, in ogni caso, l’autorità competente non può essere l’istituto nel quale è prevista la collocazione.

70      Occorre a tal proposito osservare che l’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento impone di consultare l’autorità centrale dello Stato richiesto o un’altra autorità competente di quest’ultimo Stato membro ogniqualvolta sia previsto l’intervento di un’autorità pubblica nei casi nazionali di collocazione di minori. Laddove detto intervento non sia previsto, occorre invece soltanto, a norma dell’articolo 56, paragrafo 4, del regolamento, dare comunicazione all’autorità centrale dello Stato richiesto o ad un’autorità competente di quest’ultimo Stato membro.

71      Nella specie, il governo del Regno Unito ha riferito che nell’ipotesi di una collocazione interna di un minore che sia, quanto al resto, comparabile a quello oggetto del procedimento principale, si rende necessario l’intervento di un’autorità pubblica.

72      In base all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, la decisione sulla collocazione di un minore in un altro Stato membro può essere adottata soltanto se l’«autorità competente» dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.

73      Dalla formulazione «l’autorità centrale o un’altra autorità competente», contenuta all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento si evince che l’autorità centrale può essere un’autorità competente. La nozione di «autorità competente» di cui all’articolo 56, paragrafo 2, di tale regolamento indica pertanto sia l’«autorità centrale», sia tutte le «altre autorità competenti» ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo. Ne consegue che l’articolo 56 del regolamento permette di istituire in materia un sistema decentralizzato che comprenda una molteplicità di autorità competenti.

74      L’articolo 56 del regolamento deve essere letto in combinato disposto con gli articoli 53‑55 del medesimo.

75      L’articolo 53 del regolamento prevede così la designazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un’autorità centrale incaricata «di assisterlo nell’applicazione del (…) regolamento», specificandone le competenze territoriali e materiali. L’articolo 54 del medesimo elenca le funzioni generali delle autorità centrali e stabilisce che esse adottano misure per migliorare l’applicazione del regolamento.

76      L’articolo 55 del regolamento stabilisce che le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperano nell’ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del regolamento. Ai sensi della lettera d) di detta disposizione, le autorità centrali provvedono, direttamente o tramite le autorità pubbliche o altri organismi, a fornire informazioni e sostegno utili all’attuazione dell’articolo 56 da parte delle autorità giurisdizionali.

77      Fermi restando gli obblighi enunciati agli articoli 53‑56 del regolamento, gli Stati membri godono di un margine di discrezionalità quanto al meccanismo di approvazione.

78      L’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento prevede, infatti, espressamente che le modalità relative all’ottenimento dell’approvazione sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

79      Tuttavia, come correttamente sottolineato in particolare da A. C. e dalla Commissione, lo Stato richiesto deve vigilare a che la sua normativa nazionale non rimetta in discussione gli obiettivi del regolamento o non privi quest’ultimo del suo effetto utile.

80      L’articolo 56, paragrafo 2, mira a permettere, da un lato, alle autorità nazionali competenti dello Stato richiesto di approvare o meno l’eventuale collocazione del minore di cui trattasi e, dall’altro, ai giudici dello Stato richiedente di sincerarsi, prima di adottare la decisione di collocare un minore all’interno di un istituto, che nello Stato richiesto verranno adottate le misure ai fini della collocazione al suo interno.

81      Come si evince dalla lettera dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento, la collocazione deve essere approvata dall’autorità competente dello Stato membro richiesto prima che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiedente abbia adottato la decisione di collocazione. Il carattere obbligatorio dell’approvazione è sottolineato dal fatto che l’articolo 23, lettera g), del regolamento prevede che una decisione relativa alla responsabilità genitoriale non sia riconosciuta se la procedura prevista dall’articolo 56 non è stata rispettata.

82      Gli Stati membri sono quindi chiamati a prevedere regole e procedure chiare per l’approvazione di cui all’articolo 56 del regolamento, così da garantire certezza giuridica e celerità. Le procedure devono permettere, in particolare, all’autorità giurisdizionale che intende disporre la collocazione di individuare con facilità l’autorità competente e all’autorità competente di accordare o rifiutare l’approvazione senza indugio.

83      A questo riguardo, occorre sottolineare l’importanza del ruolo delle autorità centrali in virtù dell’articolo 55 del regolamento. Per realizzare gli obiettivi perseguiti dal regolamento è necessario che le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriale, cooperino in particolare affinché le autorità giurisdizionali dello Stato membro richiedente dispongano di informazioni precise e chiare per l’applicazione dell’articolo 56 del regolamento.

84      Per quanto attiene alla nozione di autorità competente di uno Stato membro ai fini dell’approvazione di una decisione di collocazione adottata dall’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, si deve osservare che il termine «autorità» indica, in linea di principio, un’autorità di diritto pubblico.

85      Tutte le parti e i governi che hanno presentato osservazioni concordano con questa interpretazione.

86      Detta interpretazione trova conferma, peraltro, nello stesso tenore letterale dell’articolo 56 del regolamento. Talune versioni linguistiche del regolamento indicano che viene richiesta l’approvazione da parte di un’autorità statale. Altre versioni linguistiche del medesimo si sono avvalse di nozioni che suggeriscono il carattere statale dell’ente incaricato di rilasciare l’approvazione. L’articolo 56 del regolamento, inoltre, si riferisce, al suo paragrafo 1, alle «autorità pubbliche» il cui intervento è richiesto nei casi di collocazione di minori all’interno di uno Stato membro.

87      Dato che l’articolo 56, paragrafo 3, del regolamento rimanda per le modalità di approvazione al diritto nazionale dello Stato membro richiesto, occorre tuttavia tener conto del fatto che gli Stati membri hanno concezioni diverse sulla questione di cosa rientri o meno nel diritto pubblico.

88      Si deve osservare, in ogni caso, che un’approvazione da parte dell’istituto chiamato ad accogliere il minore a titolo oneroso, non può, da sola, integrare l’approvazione di un’autorità competente ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento. La valutazione indipendente dell’idoneità della collocazione proposta costituisce, infatti, una misura di protezione essenziale per il minore, in particolare quando la collocazione implica una privazione della libertà. Un istituto che consegue un profitto dalla collocazione non è in grado di esprimersi sul punto in modo indipendente.

89      In considerazione delle circostanze particolari del procedimento principale, come illustrate ai punti 38‑40 della presente sentenza, il giudice del rinvio si chiede se, nel caso in cui il giudice che intende procedere con il collocamento abbia agito sulla base di un’approvazione apparente senza essere riuscito a stabilire se essa emanasse dall’autorità competente, una regolarizzazione sia possibile anche quando, nell’interesse del minore, la collocazione abbia già avuto luogo.

90      In occasione dell’udienza è stato sottolineato che è auspicabile, nell’interesse superiore del minore, autorizzare una simile regolarizzazione a posteriori se è emerso che sono state intraprese azioni per ottenere l’approvazione, ma il giudice che ha deciso il collocamento non è certo che l’approvazione richiesta ai sensi dell’articolo 56 del regolamento sia stata validamente rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro richiesto. Si tratta allora soltanto di correggere un determinato aspetto della procedura.

91      La Commissione ha così ipotizzato il caso del giudice che abbia deciso la collocazione avendo ritenuto di disporre dell’approvazione ex articolo 56 del regolamento, quando invece, a causa di un malinteso, ha adottato una decisione che va oltre l’approvazione accordata dall’autorità competente dello Stato richiesto. In un simile caso la Commissione non vede ostacoli ad un’interpretazione del regolamento nel senso di ammettere che, nel corso della procedura esecutiva, il giudice adito sospenda detta procedura e che sia quindi possibile ottenere l’approvazione a titolo dell’articolo 56 del regolamento.

92      A questo riguardo rileva che, qualora il giudice dello Stato membro richiedente si sia pronunciato sulla collocazione sulla base di un’approvazione apparente dell’autorità competente, ma le informazioni relative alla procedura di approvazione ai sensi dell’articolo 56 sollevino dubbi in merito al completo rispetto delle condizioni di cui al detto articolo, gli sia possibile correggere a posteriori la situazione al fine di garantire che l’approvazione sia stata validamente rilasciata.

93      Diversamente, se non sono state consultate le autorità centrali interessate o manca del tutto l’approvazione da parte di un’autorità competente dello Stato richiesto, la procedura volta ad ottenere l’approvazione dovrà essere iniziata ex novo e l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiedente dovrà adottare una nuova decisione di collocamento dopo aver verificato che l’approvazione è stata validamente ottenuta.

94      Resta ancora da precisare che, nel procedimento principale, il governo del Regno Unito ha comunicato, in occasione dell’udienza, che, contrariamente a quanto indicato nella decisione di rinvio, l’istituto di custodia di cui trattasi in tale procedimento non è un istituto di diritto privato ed è gestito dall’autorità locale, cosicché l’approvazione richiesta all’articolo 56 del regolamento è stata validamente concessa.

95      Occorre quindi rispondere alla seconda questione proposta nel senso che l’approvazione indicata all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento deve essere rilasciata anteriormente all’adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un’autorità competente di diritto pubblico. L’approvazione da parte dell’istituto nel quale il minore deve essere accolto non è sufficiente. In circostanze come quelle del procedimento principale, ove l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha disposto la collocazione non sia certa che l’approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l’autorità competente in detto ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell’approvazione sancito all’articolo 56 del regolamento.

 Sulla terza e sulla quarta questione

96      Con la terza e la quarta questione, che devono essere esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede essenzialmente se una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che disponga la collocazione forzata di un minore in un istituto di custodia all’interno di un altro Stato membro debba, prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto, essere riconosciuta e dichiarata esecutiva all’interno di detto Stato membro. Esso desidera altresì sapere se una tale decisione che dispone la collocazione sia efficace nello Stato membro richiesto prima di essere riconosciuta o dichiarata esecutiva.

97      In risposta ai quesiti posti dalla Corte ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 54 bis del regolamento di procedura, il governo del Regno Unito ha riferito che l’ordinanza del 2 dicembre 2011 è stata registrata e dichiarata esecutiva nel Regno Unito mediante ordinanza della High Court of Justice (England & Wales), Family Division, Principal Registry (Regno Unito), dell’8 marzo 2012.

98      L’HSE, S. C., A. C., l’Irlanda e il governo tedesco affermano che l’articolo 21 del regolamento introduce una presunzione di riconoscimento, all’interno di tutti gli Stati membri, delle decisioni rese dalle autorità giurisdizionali di uno Stato membro. Perciò, quando l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro intende disporre la collocazione di un minore, per un determinato periodo, in un istituto sito in un altro Stato membro e ha ottenuto l’approvazione da parte di detto Stato a norma dell’articolo 56 del regolamento, la presentazione di una richiesta volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività della decisione che dispone la collocazione non sarà sempre necessaria affinché essa sia efficace nello Stato membro richiesto, in particolare in una situazione come quella di cui al procedimento principale.

99      Il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono, invece, che una simile decisione non sia efficace fintantoché non sia stata dichiarata esecutiva da parte di un’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto.

 Sul riconoscimento

100    A norma dell’articolo 21 del regolamento, le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

101    Come emerge dal secondo considerando del regolamento, il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie è la pietra d’angolo della creazione di un vero spazio giudiziario (sentenza del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, Racc. pag. I‑7353, punto 70).

102    Secondo il ventunesimo considerando del regolamento, detto riconoscimento dovrebbe fondarsi sul principio della fiducia reciproca.

103    È questa fiducia reciproca che ha consentito la creazione di un sistema obbligatorio di competenze, che tutti i giudici cui si applica il regolamento sono tenuti a rispettare, e la correlativa rinuncia da parte degli Stati membri alle loro norme interne di riconoscimento e di exequatur a favore di un meccanismo semplificato di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni pronunciate nell’ambito di procedure in materia di responsabilità genitoriale (sentenza Purrucker, cit., punto 72). Come precisa l’articolo 24 di detto regolamento, le autorità giurisdizionali degli altri Stati membri non possono procedere al riesame della valutazione operata dalla prima autorità giurisdizionale in merito alla sua competenza giurisdizionale. L’articolo 26 del regolamento stabilisce, inoltre, che in nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

104    I motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale sono elencati in modo tassativo all’articolo 23 del regolamento. Ai sensi dell’articolo 23, lettera g), una decisione relativa alla responsabilità genitoriale non è riconosciuta se la procedura prevista dall’articolo 56 non è stata rispettata.

105    La decisione, adottata da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, di collocare un minore in un istituto di un altro Stato membro gode del riconoscimento in quest’ultimo Stato, salvo che e fino a quando venga adottata in detto altro Stato membro una decisione di non riconoscimento.

106    Dal fascicolo non risulta che una delle parti interessate abbia chiesto l’adozione di una decisione di non riconoscimento della decisione che dispone la collocazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.

 Sulla necessità di una dichiarazione di esecutività

107    L’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento stabilisce che «[l]e decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate».

108    Nel Regno Unito la registrazione in vista dell’esecuzione in Inghilterra, Galles, Scozia o Irlanda del Nord, a seconda del luogo in cui la decisione deve essere eseguita, va a sostituire la dichiarazione di esecutività a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento.

109    S. C. ha sostenuto che il regolamento non prevede, in termini generali, la necessità che una misura coercitiva a carico di un minore debba essere dichiarata esecutiva. Una simile dichiarazione di esecutività sarebbe necessaria soltanto ai fini dell’esecuzione forzata di una decisione nei confronti di adulti. Ora, nel procedimento principale, sia il tutore sia la madre di S. C., che è parte del procedimento, hanno dichiarato di essere favorevoli al collocamento. In occasione dell’udienza il governo tedesco ha adottato un approccio analogo, sostenendo che le misure volte a garantire l’attuazione di una decisione adottata contro la volontà di un minore non rientrerebbe nella nozione di «esecuzione».

110    A tal proposito, si deve ricordare che una decisione che dispone il collocamento di un minore in un istituto di custodia rientra tra le decisioni sull’esercizio della responsabilità genitoriale. Nell’ambito del procedimento principale, la minore si è opposta alla decisione del giudice che ha disposto la sua collocazione in un simile istituto, in quanto ella si vede privata, contro la sua volontà, della libertà. Il giudice del rinvio sottolinea, inoltre, che se S. C. dovesse fuggire dall’istituto di custodia in cui è collocata, si renderebbe necessaria l’assistenza delle autorità del Regno Unito per poterla ricondurre forzatamente, per finalità protettive, all’interno di detto istituto.

111    Una decisione che dispone la collocazione in un istituto di custodia incide sul diritto fondamentale alla libertà riconosciuto, all’articolo 6 della Carta, a «ogni persona» e, di conseguenza, anche a un «minore».

112    Occorre aggiungere che, nel caso in cui le persone che esercitano la responsabilità genitoriale abbiano acconsentito alla collocazione in un istituto di custodia, la posizione di dette persone può variare al mutare delle circostanze.

113    Ne consegue che, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema previsto dal regolamento, l’attuazione con la forza, nei confronti di un minore, di una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che ordini la sua collocazione in un istituto di custodia di un altro Stato membro presuppone che la decisione sia stata dichiarata esecutiva all’interno di quest’ultimo Stato.

114    In considerazione della particolare urgenza che caratterizza il caso di specie, il giudice del rinvio, l’HSE, S. C., l’Irlanda e il governo tedesco hanno tuttavia manifestato la propria preoccupazione per la perdita di tempo collegata allo svolgimento del procedimento di esecuzione. Una collocazione in Inghilterra è stata presa in considerazione soltanto in quanto mancavano possibilità di collocazione adeguata in Irlanda; essa non poteva essere posticipata oltre, dati i gravi rischi per l’integrità fisica della minore.

115    La loro argomentazione si basa, in sostanza, sull’idea che l’esecuzione in uno Stato membro di una collocazione decisa in un altro Stato membro non dovrebbe essere subordinata, in considerazione dell’urgenza e dell’interesse superiore del minore, a una dichiarazione, resa dallo Stato richiesto, della natura esecutiva della decisione di collocazione adottata nello Stato richiedente. Richiedere una dichiarazione di esecutività metterebbe a rischio l’efficacia di collocazioni transfrontaliere.

116    Orbene, occorre osservare che il legislatore dell’Unione, al capo III, sezione 4, del regolamento, ha espressamente rinunciato, per ragioni di celerità, a imporre una dichiarazione di esecutività per due categorie di decisioni, vale a dire talune decisioni in materia di diritto di visita e talune decisioni che prescrivono il ritorno del minore. Detta dichiarazione è sostituita, in una certa misura, da un certificato del giudice di origine che deve accompagnare, in questi casi, la decisione giurisdizionale rientrante nell’ambito di una delle due categorie di decisioni.

117    Di conseguenza, il rilascio del certificato nello Stato membro d’origine previsto all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento è riconosciuto e automaticamente dotato di efficacia esecutiva in un altro Stato membro senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento (sentenza del 22 dicembre 2010, Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, Racc. pag. I‑14247, punto 48).

118    Dal regolamento si evince che solo le due categorie di decisioni espressamente indicate possono, a determinate condizioni, essere eseguite all’interno di uno Stato membro anche se non vi sono state dichiarate esecutive. Per le altre decisioni in materia di responsabilità genitoriale che richiedono l’esecuzione in un altro Stato membro è necessario pertanto ricorrere alla procedura di exequatur.

119    Situazioni di particolare urgenza non giustificano dunque, da sole, che le misure esecutive possano essere fondate, in un altro Stato membro, su una decisione che dispone una collocazione in un istituto di custodia di cui non sia stata ancora dichiarata l’esecutività.

120    La procedura di approvazione prevista all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento non si può sostituire ad una dichiarazione di esecutività. Queste due procedure perseguono, infatti, finalità differenti. Mentre l’approvazione ai sensi di detta norma è volta ad eliminare gli ostacoli suscettibili di frapporsi a una collocazione transfrontaliera, la dichiarazione di esecutività è finalizzata a permettere l’esecuzione di una decisione di collocazione in un istituto di custodia. L’articolo 56 del regolamento, inoltre, non presuppone l’intervento di un giudice, dal momento che l’autorità competente può essere un ente amministrativo.

121    Ferme restando le modifiche che il legislatore dell’Unione potrà, se del caso, decidere di apportare al regolamento al fine di rispondere alle preoccupazioni, manifestate da numerose tra le parti che hanno presentato osservazioni in occasione dell’udienza, in merito alla perdita di tempo collegata allo svolgimento del procedimento esecutivo, occorre da ultimo esaminare, al fine di garantire l’effetto utile e il buon funzionamento del regolamento, quali possibilità detto regolamento offra per pervenire a soluzioni efficaci nel caso di un collocamento transfrontaliero particolarmente urgente.

122    A tal proposito, dall’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento si evince che l’autorità giurisdizionale adita ai fini del rilascio della dichiarazione di esecutività decide senza indugio, senza che in questa fase del procedimento né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possano presentare osservazioni. L’istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di non riconoscimento di cui agli articoli 22‑24. In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

123    L’articolo 33 del regolamento stabilisce che ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività nel termine di un mese dalla notificazione. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione ha la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. L’articolo 34 del regolamento stabilisce che la decisione resa sull’opposizione può costituire unicamente oggetto delle procedure di cui all’elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 68 del regolamento.

124    È stato evidenziato in occasione dell’udienza che le procedure previste agli articoli 33 e 34 del regolamento potrebbero avere una durata considerevole e nuocere così all’efficacia e all’effetto utile di detto regolamento.

125    A tal proposito, per evitare che l’effetto sospensivo di un ricorso proposto avverso una decisione sulla dichiarazione di esecutività possa rimettere in discussione il requisito dell’assenza di indugio previsto all’articolo 31 del regolamento, è opportuno, come osservato dall’avvocato generale nella sua presa di posizione e come proposto alla Commissione in occasione dell’udienza, interpretare il regolamento nel senso che la decisione di collocazione diviene esecutiva nel momento in cui l’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto ha dichiarato, a norma di detto articolo 31, l’efficacia esecutiva di detta decisione.

126    Il tenore letterale del regolamento non osta ad una simile interpretazione. L’articolo 28, paragrafo 1, di detto regolamento stabilisce infatti che le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, rese in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

127    Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione del regolamento occorre adottare decisioni che siano rispettose del criterio dell’interesse superiore del minore, tenuto conto dell’articolo 24 della Carta. Ora, l’interesse superiore del minore può richiedere, in caso di collocazione transfrontaliera caratterizzata da eccezionale urgenza, che venga ammessa una soluzione flessibile con riguardo alla durata del procedimento di exequatur se, in mancanza di una simile soluzione, il decorso del tempo può compromettere gli obiettivi che sottostanno alla decisione che dispone la collocazione transfrontaliera.

128    La Corte ha peraltro statuito che, contrariamente al procedimento previsto agli articoli 33‑35 del regolamento per l’istanza per la dichiarazione di esecutività, decisioni emesse conformemente al capo III, sezione 4, di quest’ultimo (diritto di visita e ritorno del minore) possono essere dichiarate esecutive dal giudice d’origine indipendentemente da qualsiasi possibilità di impugnazione, tanto nello Stato membro d’origine quanto in quello dell’esecuzione (sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau, C‑195/08 PPU, Racc. pag. I‑5271, punto 84).

129    Dalle considerazioni che precedono emerge che, al fine di non privare il regolamento del suo effetto utile, la decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto avente ad oggetto la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente celeri e senza che il ricorso proposto contro una siffatta decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possa avere effetto sospensivo.

130    L’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento stabilisce peraltro che i giudici di uno Stato membro nel quale si trovi il minore sono autorizzati, in presenza di determinati presupposti, ad adottare i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla loro legge nazionale, anche se il suddetto regolamento conferisce ad un giudice di un altro Stato membro la competenza a conoscere del merito. Costituendo un’eccezione al sistema di competenze previsto dal citato regolamento, la disposizione di cui sopra deve essere interpretata restrittivamente. (sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, Racc. pag. I‑12193, punto 38).

131    Tali provvedimenti sono applicabili ai minori che hanno la loro residenza abituale in uno Stato membro, ma soggiornano temporaneamente o occasionalmente in un altro Stato membro e si trovano in una situazione atta a nuocere gravemente al loro benessere, inclusi la loro salute o il loro sviluppo, la quale giustifica pertanto l’adozione immediata di provvedimenti di tutela. Il carattere provvisorio di siffatti provvedimenti deriva dal fatto che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento, essi cessano di essere applicabili quando il giudice dello Stato membro competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati (sentenza A, cit., punto 48).

132    Nell’ambito del procedimento principale, su richiesta dell’HSE, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, ha adottato un’ordinanza ai sensi dell’articolo 20 del regolamento recante i provvedimenti provvisori e cautelari necessari ai fini del collocamento con finalità protettive di S. C. sino all’esito della procedura di accertamento dell’esecutività dell’ordinanza del 2 dicembre 2011.

133    Occorre rispondere alla terza e alla quarta questione pregiudiziale sottoposte affermando che il regolamento deve essere interpretato nel senso che una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone la collocazione forzata di un minore in un istituto di custodia sito in un altro Stato membro deve, prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto, essere dichiarata esecutiva in detto Stato membro. Al fine di non privare detto regolamento del suo effetto utile, la decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sull’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente brevi e senza che i ricorsi proposti avverso una siffatta decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possano avere effetto sospensivo.

 Sulla quinta e sulla sesta questione

134    Con la quinta e la sesta questione, che è opportuno esaminare insieme, il giudice del rinvio chiede se, allorché l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che ha ordinato la collocazione di un minore in un istituto di un altro Stato membro per un determinato periodo, a norma dell’articolo 56 del regolamento, adotta una nuova decisione volta a prolungare la durata della collocazione, l’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro richiesto di cui all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento e una dichiarazione di esecutività a norma dell’articolo 28 del regolamento debbano essere ottenute in occasione di ogni rinnovo.

135    Intendendo disporre la collocazione in via provvisoria per il periodo più breve possibile, per poi rinnovare, in caso di necessità, le decisioni di collocazione per periodi altrettanto brevi, il giudice del rinvio non ritiene possibile che occorra, in occasione di ogni rinnovo, seguire la procedura di approvazione ed esecuzione di dette decisioni.

136    L’HSE, S. C. e l’Irlanda ritengono che, anche ammettendo che in un caso come quello oggetto del procedimento principale debba trovare applicazione l’articolo 28 del regolamento, non sia necessario ottenere una nuova dichiarazione di esecutività della decisione che dispone la collocazione in relazione a ciascuna decisione che disponga la proroga del periodo di collocazione, dal momento che la dichiarazione di esecutività della decisione iniziale che dispone la collocazione si applica alla decisione di proroga o di rinnovo della medesima.

137    Il governo tedesco, il governo del Regno Unito e la Commissione sostengono invece che ogni decisione che disponga la proroga della collocazione deve essere oggetto di approvazione da parte dell’autorità competente dello Stato membro richiesto, a meno che l’approvazione iniziale rilasciata da detto ente non sia stata formulata in modo tale da ricomprendere anche eventuali proroghe, e ritengono che in ogni caso debba essere dichiarata esecutiva nello Stato membro richiesto come se si trattasse di una decisione nuova.

138    A tal proposito, occorre ricordare come dal punto 81 della presente sentenza risulti che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può emettere una decisione con cui dispone la collocazione di un minore in un istituto sito in un altro Stato membro solo se l’autorità competente dello Stato membro richiesto ha preventivamente approvato detta collocazione. Ne consegue che, se l’autorità competente dello Stato membro richiesto ha approvato una collocazione disposta dall’autorità giurisdizionale competente per un periodo limitato di tempo, detta collocazione non può essere prorogata senza che detta autorità abbia dato di nuovo la propria approvazione.

139    Qualora, come nel procedimento principale, la collocazione sia stata disposta per un periodo estremamente breve, l’approvazione di detta collocazione non potrà quindi produrre effetti al termine del periodo previsto per detta collocazione, a meno che non siano state autorizzate eventuali proroghe di detto periodo.

140    Di conseguenza, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che intenda disporre la collocazione di un minore in un istituto di custodia sito in un altro Stato membro potrebbe, nel rispetto della finalità di tali collocazioni che è quella di prevedere una detenzione per un periodo limitato e di verificare, a intervalli di tempo ravvicinati, se la misura di detenzione debba o meno essere mantenuta, chiedere l’approvazione per un periodo sufficientemente lungo, al fine di evitare gli inconvenienti legati a misure di approvazione ripetute e di breve durata, ferma restando la possibilità per detta autorità giurisdizionale di ridurre, durante il periodo coperto dall’approvazione e in funzione dell’interesse superiore del minore, la durata della sua collocazione.

141    Per quanto attiene al procedimento di esecuzione, occorre osservare che quando una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che disponga la collocazione di un minore in un istituto di un altro Stato membro viene dichiarata esecutiva, possono essere adottati, sulla base della decisione dichiarativa dell’esecutività, i soli provvedimenti esecutivi che risultano dalla decisione stessa.

142    A questo proposito, nel contesto del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), la Corte ha riconosciuto che non vi sarebbe alcun motivo per attribuire ad una decisione, al momento della sua esecuzione, diritti che non le spettano nello Stato membro d’origine o effetti che una decisione dello stesso genere pronunciata direttamente nello Stato membro richiesto non produrrebbe (sentenze del 28 aprile 2009, Apostolides, C‑420/07, Racc. pag. I‑3571, punto 66, e del 13 ottobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, Racc. pag. I‑9511, punto 38).

143    Se emerge dalla decisione di collocazione che la medesima è stata disposta solo per un lasso di tempo determinato, detta decisione, se dichiarata esecutiva, non potrà giustificare l’esecuzione di una misura di collocazione di durata superiore rispetto a quella indicata all’interno della decisione stessa.

144    Ne consegue che ogni nuova decisione che disponga la collocazione comporta una nuova dichiarazione di esecutività.

145    Se del caso, l’autorità giurisdizionale che dispone la collocazione può tuttavia, in linea con la possibilità menzionata al punto 140 della presente sentenza, scegliere di ordinare la collocazione per una durata adeguata al fine di evitare gli inconvenienti legati a dichiarazioni di esecutività ripetute e di breve durata, salvo verificare, a intervalli di tempo ravvicinati, se sia opportuno, durante il periodo coperto dalla dichiarazione di esecutività, rivedere la decisione di collocazione.

146    Occorre quindi rispondere alle questioni proposte quinta e sesta nel senso che, se la collocazione è stata approvata a norma dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento solo per un periodo determinato, detta approvazione non opera con riguardo alle decisioni che dispongano la proroga della durata della collocazione. In tal caso, deve essere richiesta una nuova approvazione. Una decisione che dispone la collocazione, adottata all’interno di uno Stato membro e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, può essere eseguita all’interno di quest’ultimo Stato solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione.

 Sulle spese

147    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1)      Una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che preveda la collocazione di un minore in un istituto terapeutico e rieducativo di custodia situato in un altro Stato membro e che implichi, per un periodo determinato e per finalità protettive, una privazione della libertà rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

2)      L’approvazione indicata all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 deve essere rilasciata, anteriormente all’adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un’autorità competente di diritto pubblico. L’approvazione da parte dell’istituto nel quale il minore deve essere accolto non è sufficiente. In circostanze come quelle del procedimento principale, ove l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha disposto la collocazione non sia certa che l’approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l’autorità competente in detto ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell’approvazione sancito all’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003.

3)      Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone la collocazione forzata di un minore in un istituto di custodia sito in un altro Stato membro deve, prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto, essere dichiarata esecutiva in detto Stato membro. Al fine di non privare detto regolamento del suo effetto utile, la decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sull’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente brevi e senza che i ricorsi proposti avverso una siffatta decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possano avere effetto sospensivo.

4)      Se la collocazione è stata approvata a norma dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 solo per un periodo determinato, detta approvazione non opera con riguardo alle decisioni che dispongano la proroga della durata della collocazione. In tal caso, deve essere richiesta una nuova approvazione. Una decisione che dispone la collocazione, adottata all’interno di uno Stato membro e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, può essere eseguita all’interno di quest’ultimo Stato membro solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.