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Ricorso presentato il 24 aprile 2011 - ZZ / BEI

(Causa F-52/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ZZ (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, l'annullamento di una lettera con la quale il presidente della BEI dichiarava che, in seguito alla decisione del Comitato di inchiesta di rigettare la denuncia per mobbing introdotta dal ricorrente, nessuna azione era necessaria così come l'annullamento di altre decisioni relative all'inchiesta per mobbing. D'altra parte, l'accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di mobbing.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la lettera datata 1.9.2010 nella parte in cui il Presidente della BEI, oltre a non aver adottato alcun provvedimento per il mobbing di cui il ricorrente è vittima da anni, ha ritenuto di poter sindacare il merito delle motivazioni del Comitato d'inchiesta;

annullare la relazione e le conclusioni adottate il 30.06.10 dal Comitato d'inchiesta, nella parte in cui non ha svolto alcuna indagine sul comportamento del Comitato dei Ricorsi e dei suoi componenti, nella parte in cui ha definito il mobbing e, infine, nella parte in cui ha respinto il ricorso, ha limitato la sua iniziativa all'esame del solo comportamento di alcune persone ed ha arbitrariamente escluso l'indagine su alcuni dei fatti segnalati;

annullare le lettere con le quali in data 17.11.10 e 30.11.10, nell'ambito del procedimento ex art. 41 del regolamento del personale, il Presidente della BEI non ha consentito al ricorrente di rappresentarsi da sé stesso, mentre la Banca si faceva poi rappresentare da un proprio dipendente;

annullare il messaggio del 14.04.2011, con la quale il Direttore HR ha rifiutato qualunque risarcimento;

annullare tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, tra i quali sicuramente quelli utilizzati dal Comitato per il mobbing;

accertare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente;

condannare la BEI a cessare l'attività di mobbing messa in atto nei confronti del ricorrente ed al risarcimento dei conseguenti danni fisici, morali e materiali, oltre che al pagamento delle spese di lite, agli interessi ed alla rivalutazione del credito riconosciuto.

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