Language of document : ECLI:EU:F:2007:122

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

5 luglio 2007

Causa F‑25/06

Béatrice Ider e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Inquadramento e retribuzione – Ufficio “Infrastrutture e Logistica” a Bruxelles (OIB) – Agenti incaricati di mansioni esecutive – Ex lavoratori subordinati di diritto belga – Mutamento del regime applicabile – Parità di trattamento»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale le sig.re Ider e Desorbay nonché il sig. Noschese, agenti contrattuali della Commissione, chiedono l’annullamento delle decisioni dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione che fissano il loro inquadramento e la loro retribuzione in base a contratti di agente contrattuale sottoscritti nell’aprile 2005 ed entrati in vigore il 1° maggio successivo, nonché l’annullamento delle decisioni della stessa autorità, del 21 novembre 2005, di respingere i reclami da essi presentati contro le prime decisioni.

Decisione: La decisione con la quale la Commissione ha fissato la retribuzione della sig.ra Ider, in base ad un contratto di agente contrattuale sottoscritto nell’aprile 2005, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dalla sig.ra Ider. La sig.ra Ider sopporterà la metà delle proprie spese. La sig.ra Desorbay e il sig. Noschese sopporteranno le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Agenti contrattuali – Retribuzione

(Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 2, n. 2)

2.      Funzionari – Agenti contrattuali – Retribuzione

(Regime applicabile agli altri agenti, allegato, art. 2, n. 2)

1.      Risulta chiaramente dal tenore letterale dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti che il versamento di un supplemento di retribuzione, in caso di diminuzione di quest’ultima, dopo l’assunzione in qualità di agente contrattuale di un lavoratore precedentemente vincolato all’istituzione da un contratto di lavoro di diritto nazionale, rispetto a quanto egli percepiva in quest’ultima qualità, costituisce una mera facoltà per l’istituzione. Per giunta, il detto art. 2, n. 2, lascia all’istituzione un elevato margine discrezionale per fissare l’importo supplementare poiché essa deve tener conto delle differenze esistenti tra la legislazione nazionale che si applicava in materia di fiscalità, sicurezza sociale e pensioni e le norme applicabili all’agente contrattuale.

La Commissione ha attuato l’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti adottando gli artt. 7 e 8 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles negli asili nido e nei giardini d’infanzia a Bruxelles, nonché gli allegati I‑III delle dette disposizioni generali di esecuzione. Orbene, in forza di queste ultime disposizioni, essa si è effettivamente impegnata a versare un importo supplementare a talune categorie di agenti contrattuali secondo le modalità previste da tali disposizioni. Queste ultime modalità di applicazione dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti non possono tuttavia violare le norme superiori del diritto della funzione pubblica.

(v. punti 92, 93 e 95)

2.      Per sapere se l’inglobamento degli assegni familiari nella definizione delle retribuzioni nette, in qualità di agente contrattuale, da una parte, e di lavoratore subordinato di diritto nazionale, dall’altra, sia tale da penalizzare gli agenti contrattuali che, alle date considerate dagli artt. 7 e 8 delle disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles negli asili nido e nei giardini d’infanzia a Bruxelles, avevano figli a carico rispetto a quelli che, alle stesse date, non ne avevano, è importante, in primo luogo, constatare che queste due categorie di agenti contrattuali sono poste in situazioni analoghe rispetto alla finalità dell’art. 2, n. 2, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, che tende a compensare un’eventuale diminuzione di retribuzione che potrebbe derivare dal passaggio degli interessati allo status di agente contrattuale.

In secondo luogo, l’inglobamento degli assegni familiari nella definizione delle retribuzioni nette, in qualità di agente contrattuale, da una parte, e di lavoratore subordinato di diritto nazionale, dall’altra, ha un’incidenza diretta sulla fissazione dell’importo supplementare che risulta dal rapporto fra tali retribuzioni nette, effettuata secondo le modalità dell’allegato I delle dette disposizioni generali di esecuzione. Nell’ipotesi in cui l’importo degli assegni familiari comunitari, inglobato nel primo termine di paragone, sia più elevato di quello degli assegni percepiti ai sensi della legislazione dello Stato membro della sede di servizio, inglobato nel secondo termine di paragone, il supplemento di retribuzione versato alle persone con uno o più figli a carico già alla data del loro passaggio allo status di agente contrattuale sarebbe corrispondentemente ridotto.

Ne consegue che l’inglobamento degli assegni familiari nella definizione delle retribuzioni è tale da provocare differenze di trattamento in termini di stipendio a seconda che, alle date previste dagli artt. 7 e 8 delle disposizioni generali di esecuzione, l’agente contrattuale interessato avesse o meno figli a carico, e ciò a scapito dell’agente con uno o più figli a carico alle stesse date. Al riguardo, il fatto che gli assegni familiari costituiscano una componente della retribuzione che le Comunità sono tenute a versare ai loro funzionari o agenti non può tuttavia condurre a giustificare differenze di trattamento tra agenti contrattuali qualora si tratti unicamente di farli beneficiare di un supplemento di stipendio destinato a compensare una diminuzione di retribuzione conseguente al passaggio da un regime di diritto nazionale ad un regime di diritto comunitario.

Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi giustificazione obiettiva, l’allegato I, nei suoi punti A e B, delle disposizioni generali di esecuzione relative alle misure transitorie applicabili agli agenti impiegati dall’Ufficio delle infrastrutture di Bruxelles negli asili nido e nei giardini d’infanzia a Bruxelles, a cui rinvia l’art. 7 delle stesse disposizioni generali di esecuzione, viola il principio generale di parità di trattamento.

(v. punti 96-101)