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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 18 febbraio 2019 – Azienda Sanitaria Provinciale di Catania / Assessorato della Salute della Regione Siciliana

(Causa C-128/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Sanitaria Provinciale di Catania

Resistente: Assessorato della Salute della Regione Siciliana

Questioni pregiudiziali

Se alla stregua degli artt. 87 e 88 Trattato CE – ed ora degli artt. 107 e 108 TFUE – nonché degli “orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, la disposizione recata dall’art. 25, comma 16, l. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. [19] laddove “per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni” costituisca aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza;

se, benché la disposizione recata dall’art. 25, comma 16, l. reg. Sicilia 22 dicembre 2005, n. 19, laddove “per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall’articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l’anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni”, possa costituire in linea di principio un aiuto concesso dallo Stato che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza, possa, tuttavia ravvisarsene la compatibilità con gli artt. 87 ed 88 Trattato CE – ed ora con gli artt. 107 e 108 TFUE – in considerazione delle ragioni che hanno indotto la Commissione Europea con decisione C(2002)4786 del 6.12.2002, a ritenere, in presenza delle condizioni previste dagli “orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo” di cui della Comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 1.2.2000, le disposizioni di analogo tenore recate dagli artt. 11 l. reg. Sicilia 40/1997 e dall’art. 7 l. reg. 22/1999 compatibili con gli artt. 87 e 88 CE.

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