Language of document : ECLI:EU:T:2019:499

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

11 luglio 2019 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Imputabilità del comportamento illecito – Condizioni per la concessione del beneficio dell’immunità – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Limite massimo dell’ammenda – Durata del procedimento amministrativo – Termine ragionevole – Capacità contributiva»

Nella causa T‑523/15,

Italmobiliare SpA, con sede in Milano (Italia), e le altre parti ricorrenti i cui nomi figurano in allegato (1), rappresentate inizialmente da M. Siragusa, F. Moretti e A. Bardanzellu, successivamente da M. Siragusa e F. Moretti, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rossi, A. Biolan, F. Jimeno Fernández e T. Vecchi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta, in via principale, all’annullamento parziale della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto da V. Tomljenović, presidente, E. Bieliūnas (relatore) e A. Kornezov, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 ottobre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La prima ricorrente, Italmobiliare SpA, era la società holding di un gruppo (in prosieguo: il «gruppo Italmobiliare») in seno al quale le altre ricorrenti, i cui nomi figurano in allegato, formavano un sottogruppo (in prosieguo: il «sottogruppo Sirap-Gema»).

2        Il 18 marzo 2008, l’impresa costituita dal gruppo la cui società controllante è Linpac Group Ltd (in prosieguo: la «Linpac»), precisamente un gruppo specializzato nella fornitura di vari prodotti di imballaggio alimentare, ha depositato presso la Commissione europea una domanda d’immunità ai sensi della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2006, C 298, pag. 17; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Il 4 giugno 2008, la Commissione ha concesso alla Linpac un’immunità condizionale.

3        Il 4 e il 6 giugno 2008, la Commissione ha proceduto, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), a talune ispezioni a sorpresa presso gli uffici di diverse società operanti nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio.

4        Dopo le ispezioni, sono state depositate sei domande di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sulla cooperazione. Il 1° luglio 2008, le ricorrenti hanno depositato presso la Commissione una domanda d’immunità o, in subordine, di riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della menzionata comunicazione.

5        Il 21 settembre 2012, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, poi segnatamente notificata alle ricorrenti. Un’audizione ha avuto luogo dal 10 al 12 giugno 2013.

6        Il 24 giugno 2015, la Commissione ha adottato la decisione C(2015) 4336 final, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39563 – Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7        Mediante la decisione impugnata, la Commissione ha constatato che alcune società attive nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio avevano partecipato, nel corso di periodi compresi tra il 2000 e il 2008, a cinque infrazioni distinte. Le cinque infrazioni sono state delimitate in base all’area geografica servita, vale a dire l’Italia, l’Europa sudoccidentale, l’Europa nordoccidentale, l’Europa centrale ed orientale (in prosieguo: l’«ECO») e la Francia.

8        I prodotti interessati dalla decisione impugnata consistono in vassoi utilizzati per l’imballaggio di alimenti destinati alla vendita al dettaglio realizzati in polistirene e, per quanto riguarda l’intesa nell’Europa nordoccidentale, in polipropilene rigido.

9        La presente causa riguarda soltanto tre delle cinque infrazioni menzionate al precedente punto 7, vale a dire le infrazioni commesse in Italia, in ECO e in Francia.

10      La decisione impugnata reca le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

1.      Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da distinte e separate infrazioni, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio nel territorio dell’Italia:

(...)

b)      Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], dal 18 giugno 2002 al 17 dicembre 2007;

(...)

4. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nei territori di Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia (“Europa centrale e orientale”):

(...)

b)      Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], dal 5 novembre 2004 al 24 settembre 2007;

(...)

5. Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 [TFUE] partecipando, nei periodi indicati, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nel territorio della Francia:

(...)

b)      Sirap France S.A.S., Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], dal 3 settembre 2004 al 24 novembre 2005;

(...)

Articolo 2

1. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a)       LINPAC Packaging Verona S.r.l. e [Linpac], in solido: (...) 0;

b)      Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], in solido: EUR 29 738 000;

(...)

2. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, sono inflitte le seguenti ammende:

a)       LINPAC Packaging Pravia S.A.: (...) 0;

(...)

3. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, sono inflitte le seguenti ammende:

a)       LINPAC Packaging GmbH e [Linpac], in solido: (...) 0;

(...)

4. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, sono inflitte le seguenti ammende:

a)       LINPAC Packaging Polska Sp zo.o., LINPAC Packaging Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, LINPAC Packaging Spol S.r.o., LINPAC Packaging S.r.o., LINPAC Packaging GmbH e [Linpac], in solido: (...) 0;

b)       Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek s.r.o., Petruzalek Spol. s.r.o., Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], in solido: EUR 943 000;

(...)

5. Per le infrazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, sono inflitte le seguenti ammende:

a)       LINPAC France SAS, LINPAC Distribution SAS e [Linpac], in solido: (...) 0;

b)       Sirap France S.A.S., Sirap-Gema S.p.A. e [Italmobiliare], in solido: EUR 5 207 000;

(...)

Articolo 4

Sono destinatari della presente decisione:

(...)

[Italmobiliare], Via Borgonuovo 20, 20120 Milano, Italia;

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2015, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

12      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento. Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha rivolto un quesito scritto alle parti e ha chiesto alla Commissione di produrre taluni documenti. Le parti hanno risposto al quesito scritto e la Commissione ha prodotto i documenti richiesti.

13      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza dell’11 ottobre 2017.

14      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        in via preliminare, disporre una consulenza tecnica d’ufficio atta ad accertare lo stato di grave difficoltà economica del sottogruppo Sirap-Gema e il carattere sproporzionato delle sanzioni irrogate dalla Commissione;

–        annullare la decisione impugnata nella parte in cui concede alla Linpac l’immunità dalle sanzioni ai sensi della comunicazione sulla cooperazione;

–        annullare la suddetta decisione nella parte in cui riguarda la prima ricorrente, e precisamente: l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, lettera b); l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 4;

–        ridurre gli importi delle ammende inflitte in tale decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di consulenza tecnica d’ufficio;

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

16      A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti quattro motivi:

–        un abuso di potere, una violazione della comunicazione sulla cooperazione e una violazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne il beneficio dell’immunità dall’ammenda concesso alla Linpac;

–        una violazione dell’articolo 101 TFUE, una violazione dei diritti fondamentali, una violazione del principio della parità di trattamento e una carenza di motivazione, per quanto riguarda l’applicazione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante;

–        una violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006») e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nell’ambito della determinazione degli elementi o dei parametri di calcolo dell’importo delle ammende, in particolare, per quanto riguarda il valore delle vendite, il tasso di gravità, l’importo supplementare, la mancata presa in considerazione della situazione di crisi del settore, l’applicazione del limite massimo del 10% del fatturato, l’insufficiente riduzione delle ammende a causa della durata eccessiva del procedimento amministrativo e la valutazione della capacità contributiva;

–        una «domanda di esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito».

 Sul primo motivo, vertente su un abuso di potere, una violazione della comunicazione sulla cooperazione e una violazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne il beneficio dellimmunità dallammenda concesso alla Linpac

17      Con il primo motivo le ricorrenti affermano, in primo luogo, che la Commissione, concedendo il beneficio dell’immunità dall’ammenda alla Linpac benché quest’ultima avesse consapevolmente violato l’obbligo di astenersi da qualsiasi contatto con i concorrenti dopo aver depositato una domanda di trattamento favorevole, ha commesso un abuso di potere e violato il punto 12, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione. Esse ritengono che la Commissione non abbia tratto le giuste conclusioni dagli elementi di prova relativi a una riunione del maggio 2008 riguardante il mercato italiano e ad almeno cinque riunioni tenutesi tra il giugno 2008 e il gennaio 2009 riguardanti il mercato francese, considerando, a torto, che tali riunioni non fossero avvalorate da alcun altro elemento di prova. Esse aggiungono che il fatto che la Commissione abbia stabilito che la fine delle infrazioni in Italia e in Francia sia avvenuta in una data anteriore a tali riunioni sia irrilevante. Infine, la decisione impugnata sarebbe inficiata da un difetto di istruzione da parte della Commissione, dato che, in presenza di informazioni contraddittorie, essa non avrebbe richiesto spiegazioni supplementari.

18      In secondo luogo, le ricorrenti contestano la decisione della Commissione di concedere il beneficio dell’immunità dall’ammenda alla Linpac, deducendo che, prima del deposito della domanda d’immunità, le autorità ungheresi di vigilanza sulla concorrenza avevano già avviato un’indagine nel settore degli imballaggi alimentari. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha impedito alla Linpac di strumentalizzare il meccanismo della cooperazione e di arrecare pregiudizio ai suoi concorrenti. Nella replica, le ricorrenti aggiungono che la Commissione doveva essere stata informata dell’avvio di un’indagine in Ungheria, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, e pertanto non avrebbe dovuto concedere neppure inizialmente l’immunità alla Linpac, almeno per quanto riguarda l’infrazione in ECO.

19      In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha violato, a loro danno, il principio della parità di trattamento, dato che la Linpac ha potuto beneficiare di vantaggi previsti dalla comunicazione sulla cooperazione anche se, contrariamente ad esse, aveva proseguito i propri comportamenti illeciti.

20      In quarto luogo, nella replica, le ricorrenti sostengono che, concedendo l’immunità dall’ammenda alla Linpac senza che le condizioni fossero soddisfatte, la Commissione è venuta meno ai propri doveri di «custode dei trattati» ai sensi dell’articolo 17 TUE. Esse affermano inoltre che il motivo è ricevibile in ragione della arrecata violazione del principio della parità di trattamento e del fatto che esse trarrebbero un vantaggio diretto e immediato qualora la Linpac perdesse la propria immunità. In particolare, esse deducono, da un lato, di essere state le prime ad aver fornito informazioni rilevanti, quanto meno riguardo all’infrazione in ECO, e, dall’altro, che qualsiasi svantaggio finanziario per la Linpac, come l’irrogazione di un’ammenda, esplicherebbe effetti favorevoli sulla loro posizione nel mercato in questione.

21      La Commissione osserva, in sostanza, che siffatto motivo è irricevibile in quanto le ricorrenti non hanno alcun interesse ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui concede l’immunità dall’ammenda alla Linpac. In subordine, essa ritiene che tale motivo debba essere respinto in quanto privo di fondamento.

22      A tal riguardo, occorre ricordare che il giudice dell’Unione europea può legittimamente valutare, nelle circostanze del singolo caso, se una corretta amministrazione della giustizia giustifichi la reiezione nel merito di un motivo, senza previamente statuire sulla sua ricevibilità (v., per analogia, sentenza del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52). Orbene, nel caso di specie, il primo motivo si fonda essenzialmente sulla premessa, risultante anche dal secondo capo di domanda, che il beneficio dell’immunità dall’ammenda concesso alla Linpac possa essere revocato e che, in tal modo, le ricorrenti potrebbero, da un lato, progredire nella scala delle riduzioni a titolo di trattamento favorevole per quanto riguarda le infrazioni commesse in Francia e in Italia e, dall’altro, beneficiare esse stesse di un’immunità dall’ammenda per quanto riguarda l’infrazione in ECO al posto della Linpac.

23      Tuttavia, è necessario constatare che, anche supponendo che il beneficio dell’immunità dall’ammenda concessa alla Linpac possa essere revocato, le ricorrenti non soddisfano comunque le condizioni richieste per beneficiare di un’immunità dall’ammenda o di un rango che possa dar loro diritto ad una maggiore riduzione.

24      Infatti, le ricorrenti non pretendono neppure di soddisfare i requisiti di cui al punto 8, lettere a) e b), della comunicazione sulla cooperazione per beneficiare di un’immunità dall’ammenda. Ai sensi di tali disposizioni, «la Commissione concede l’immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta, a un’impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sull’[Unione], se l’impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla Commissione, a giudizio di questa, di: (...) effettuare un’ispezione mirata riguardo al presunto cartello, oppure (...) constatare una violazione dell’articolo [101 TFUE] in correlazione con il presunto cartello».

25      A tal riguardo, è pacifico che, in seguito alla domanda di immunità della Linpac, la Commissione ha potuto effettuare ispezioni senza preavviso dal 4 al 6 giugno 2008 presso gli uffici delle imprese interessate. Solo successivamente a tale data le ricorrenti hanno depositato una domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione, precisamente in data 1° luglio 2008. È altresì pacifico che le ricorrenti non soddisfano le condizioni previste dal punto 8, lettera b), in combinato disposto con il punto 11, della suddetta comunicazione.

26      Orbene, nessuna impresa, la cui domanda ai sensi della comunicazione sulla cooperazione sia stata presentata successivamente all’organizzazione delle ispezioni mirate effettuate dalla Commissione, è legittimata a sostenere che essa sarebbe idonea a soddisfare le condizioni poste dal paragrafo 8, lettera a), di tale comunicazione, in relazione con la presunta intesa (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 16 settembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, T‑496/07, non pubblicata, EU:T:2013:464, punto 335).

27      In effetti, è insito nella logica dell’immunità dall’ammenda che solo uno dei membri di un’intesa possa beneficiarne, atteso che l’effetto ricercato è di creare un clima di incertezza in seno alle intese incoraggiando la loro denuncia presso la Commissione. Ebbene, tale incertezza scaturisce proprio dal fatto che i partecipanti all’intesa sanno che solo uno di essi potrà beneficiare di un’immunità dall’ammenda denunciando gli altri partecipanti all’infrazione, esponendoli dunque al rischio di vedersi infliggere ammende più severe (v. sentenza del 16 settembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, T‑496/07, non pubblicata, EU:T:2013:464, punto 334 e giurisprudenza ivi citata).

28      Pertanto, dato che, in seguito agli elementi di prova trasmessi dalla Linpac, la Commissione ha potuto effettuare ispezioni mirate rispetto alle presunte intese, il paragrafo 8, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione non potrebbe essere applicato ad alcun’altra impresa, poiché era già stato applicato alla Linpac per le intese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione, T‑496/07, non pubblicata, EU:T:2013:464, punto 333).

29      Di conseguenza, anche nel caso in cui, a seguito di una violazione delle condizioni poste dal punto 12, lettera b), della comunicazione sulla cooperazione da parte della Linpac, il beneficio dell’immunità dovesse esserle infine revocato, le ricorrenti non potrebbero automaticamente e in virtù di questo solo fatto, da un lato, beneficiare di un’immunità dall’ammenda per quanto riguarda l’infrazione in ECO, né, dall’altro, progredire nella scala delle riduzioni a titolo di trattamento favorevole, per quanto riguarda le infrazioni commesse in Francia e in Italia.

30      Nessun altro argomento sollevato dalle ricorrenti nell’ambito del primo motivo è idoneo a rimettere in discussione tale conclusione.

31      In primo luogo, riguardo all’argomento delle ricorrenti secondo cui qualsiasi svantaggio finanziario per la Linpac, come l’imposizione di un’ammenda, avrebbe effetti favorevoli sulla loro posizione sul mercato di cui trattasi, esso è puramente ipotetico e, in ogni caso, infondato. Le ricorrenti non forniscono alcun elemento concreto che dimostri come la revoca dell’immunità potrebbe incidere sul comportamento della Linpac sul mercato di cui trattasi.

32      In secondo luogo, riguardo all’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione, concedendo alla Linpac l’immunità dall’ammenda senza che le condizioni fossero soddisfatte, sarebbe venuta meno al suo dovere di «custode dei trattati» ai sensi dell’articolo 17 TUE, esso va dichiarato tardivo poiché è stato sollevato nella replica e, in mancanza di elementi nuovi emersi durante il procedimento, respinto in quanto irricevibile per tale ragione.

33      In terzo luogo, in merito all’argomento delle ricorrenti secondo cui la Linpac non poteva beneficiare dell’immunità dall’ammenda riguardo all’infrazione in ECO, perché i medesimi comportamenti anticoncorrenziali erano già oggetto di un procedimento analogo in Ungheria, esso deve essere respinto. Infatti, anche supponendo che l’indagine avviata dalle autorità ungheresi di vigilanza sulla concorrenza impedisse alla Commissione di concedere il beneficio dell’immunità dall’ammenda alla Linpac per quanto riguarda la suddetta infrazione, le ricorrenti non avrebbero, in ogni caso, potuto esigere una simile immunità per quanto riguarda tale infrazione, posto che hanno depositato la domanda a titolo della comunicazione sulla cooperazione solo dopo le ispezioni mirate e che non pretendono neppure di soddisfare le condizioni stabilite dal punto 8, lettere a) e b), di tale comunicazione.

34      In quarto luogo, riguardo alle conseguenze previste al punto 20 della comunicazione sulla cooperazione, vale a dire la possibilità per l’impresa di ritirare gli elementi probatori da essa trasmessi a sostegno della sua domanda di immunità nei casi in cui risulti che l’immunità non può essere accordata o che l’impresa non soddisfa le condizioni di cui al punto 8, lettera a) o b), di detta comunicazione, occorre rilevare che tali conseguenze non riguardano la situazione prevista dal paragrafo 12, lettera b), di tale comunicazione, fatta valere dalle ricorrenti. Infatti, il punto 20 della comunicazione in parola fa riferimento unicamente al punto 8, lettere a) e b), della comunicazione stessa, e non al punto 12 di tale comunicazione.

35      In quinto luogo, in merito alla asserita violazione del principio di parità di trattamento (v. punto 19 supra), e ammettendo che le ricorrenti siano legittimate a far valere tale argomento, si deve ricordare che il principio di parità di trattamento o di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del 15 aprile 2010, Gualtieri/Commissione, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, punto 70).

36      A questo proposito occorre ricordare che il rispetto del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con quello del principio di legalità: ciò implica che nessuno può invocare a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri. Infatti, un eventuale illecito commesso nei confronti di un’altra impresa, che non è parte del presente procedimento, non può indurre il Tribunale a constatare una discriminazione e, quindi, un illecito nei confronti delle ricorrenti. Un simile approccio equivarrebbe a sancire il principio della «parità di trattamento nell’illecito» e ad imporre alla Commissione, nel caso di specie, l’obbligo di ignorare gli elementi di prova a sua disposizione, atti a punire l’impresa che ha commesso un’infrazione sanzionabile, per la sola ragione che un’altra impresa che versa in una situazione paragonabile è illegittimamente sfuggita a tale sanzione. Inoltre, come risulta chiaramente dalla giurisprudenza relativa al principio della parità di trattamento, un’impresa che, con il suo comportamento, ha violato l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non può sottrarsi a ogni sanzione in ragione del fatto che ad altri operatori economici non siano state inflitte ammende, quando addirittura il giudice dell’Unione non è stato investito della questione concernente la situazione di questi ultimi (v. sentenza del 9 settembre 2015, Samsung SDI e a./Commissione, T‑84/13, non pubblicata, EU:T:2015:611, punto 163 e giurisprudenza ivi citata).

37      Pertanto, anche supponendo che la Commissione abbia commesso un illecito concedendo alla Linpac il beneficio dell’immunità dall’ammenda per quanto riguarda l’infrazione in ECO, laddove essa aveva continuato i suoi comportamenti illeciti, ciò non può indurre il Tribunale a constatare una discriminazione e, pertanto, un illecito nei confronti delle ricorrenti.

38      Ne consegue che il primo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dellarticolo101 TFUE, una violazione dei diritti fondamentali, una violazione del principio della parità di trattamento e una carenza di motivazione, per quanto riguarda lapplicazione della presunzione di esercizio effettivo di uninfluenza determinante

39      Si deve osservare che tale motivo si articola in tre capi, vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 101 TFUE, il secondo, su una violazione dei diritti fondamentali e, il terzo, su una violazione del principio della parità di trattamento e su una carenza di motivazione.

 Sul primo capo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE

40      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE quando ha ritenuto la prima ricorrente responsabile del comportamento del sottogruppo Sirap-Gema per il solo fatto che essa deteneva, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale sociale dei membri di detto sottogruppo e che esisteva un sistema di rendicontazione tra la holding finanziaria da essa costituita e le sue controllate. Secondo le ricorrenti, tale holding finanziaria non ha esercitato un’influenza determinante su detto sottogruppo. Da una parte, essa non avrebbe partecipato alla gestione delle proprie controllate e, dall’altra, il sistema di rendicontazione sarebbe consistito in un mero strumento di resoconto finanziario, che non consentiva di esercitare un’influenza sul sottogruppo Sirap-Gema né di essere informati di comportamenti anticoncorrenziali.

41      La Commissione contesta tale argomentazione.

42      Occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detto ente e dalle sue modalità di finanziamento. A tal riguardo, la Corte ha precisato, da un lato, come la nozione di impresa, collocata in detto contesto, debba essere intesa nel senso che essa designa un’unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, tale unità economica sia costituita da più persone fisiche o giuridiche e, dall’altro, che tale entità economica, laddove violi le norme in materia di concorrenza, è tenuta, secondo il principio di responsabilità personale, a rispondere dell’infrazione (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

43      Inoltre, una costante giurisprudenza insegna che il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare quando, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determina in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato ma si attiene, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra questi due enti giuridici (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

44      Infatti, in una situazione del genere, poiché la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e formano pertanto una sola impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE, la Commissione può emanare una decisione che infligga ammende alla società controllante senza dover dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 55 e giurisprudenza ivi citata). In altri termini, non è necessariamente una relazione di istigazione all’infrazione tra la società controllante e la controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in detta infrazione che consente alla Commissione di adottare, nei confronti della società controllante, la decisione che infligge ammende, ma il fatto che le società in questione costituiscano un’unica impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 88).

45      Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, autrice dell’infrazione alle norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società controllante esercita effettivamente un’influenza di questo tipo (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione,C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

46      Quindi, è sufficiente che la Commissione dimostri che la totalità del capitale di una controllata è detenuta dalla sua società controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti effettivamente un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova, idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

47      Peraltro, è stato giudicato che la presunzione di cui al precedente punto 45 trova applicazione anche quando la società controllante detenga il capitale della propria controllata non direttamente, ma, come nel caso di specie, tramite altre società (v., in tal senso, sentenze del 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C‑90/09 P, EU:C:2011:21, punto 86, e del 15 luglio 2015, GEA Group/Commissione, T‑45/10, non pubblicata, EU:T:2015:507, punto 142).

48      Inoltre, la presunzione di cui al precedente punto 45 si fonda sulla constatazione secondo la quale, da un lato, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che detiene la totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola quota di capitale, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può di norma essere ricercata nel modo più utile nella sfera degli enti contro cui detta presunzione opera. Ciò premesso, se per una parte interessata fosse sufficiente confutare tale presunzione avanzando semplici affermazioni non comprovate, la presunzione stessa verrebbe largamente privata della sua utilità (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punti 60 e 61).

49      Per confutare la presunzione di cui al precedente punto 45, una società controllante deve, nell’ambito dei ricorsi diretti contro una decisione della Commissione, sottoporre alla valutazione del giudice dell’Unione ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra la stessa e la sua controllata, idonei a dimostrare che esse non costituiscono un’unica entità economica (v. sentenza del 16 giugno 2016, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

50      Nel caso di specie, la Commissione ha constatato, al punto 829 della decisione impugnata, che la Sirap-Gema SpA, la società che aveva partecipato all’infrazione in Italia, era controllata indirettamente al 100% dalla prima ricorrente per tutta la durata dell’infrazione. Al punto 925 di detta decisione, essa ha constatato che quest’ultima era la holding del gruppo Italmobiliare e deteneva, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale di tutti gli enti del sottogruppo Sirap-Gema che avevano direttamente partecipato all’infrazione in ECO, e ciò per tutta la durata dell’infrazione. Al punto 945 di tale decisione, la Commissione ha constatato che, per tutto il periodo dell’infrazione, la Sirap-Gema era la società controllante al 100% della Sirap France SAS, le due società che avevano partecipato all’infrazione in Francia, e che la prima ricorrente era la società controllante al 100% della Sirap-Gema. Nei tre punti summenzionati, la Commissione ha concluso che la prima ricorrente era in grado di esercitare, ed aveva effettivamente esercitato, un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate.

51      Ai punti 831, 927 e 947 della decisione impugnata, la Commissione ha respinto in maniera motivata gli argomenti delle ricorrenti in risposta alla comunicazione degli addebiti diretti a contestare la presunzione di cui al precedente punto 45.

52      Si deve osservare che, nel presente capo di motivo, le ricorrenti non negano che la prima ricorrente detenesse direttamente o indirettamente il 100% del capitale delle diverse controllate, menzionate al precedente punto 50, per tutta la durata di ciascuna delle tre infrazioni di cui trattasi.

53      Occorre altresì constatare che le ricorrenti non contestano gli elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione impugnata in risposta alle loro osservazioni, i quali confermano l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della prima ricorrente sulle sue controllate, ma si limitano a tentare, attraverso vari argomenti che occorrerà esaminare, di minimizzare l’importanza di tali elementi di prova oppure a ripetere gli stessi argomenti che sono stati presentati alla Commissione in risposta alla comunicazione degli addebiti.

54      Anzitutto, quanto all’argomento secondo cui la prima ricorrente è una holding finanziaria, è sufficiente constatare che il fatto di essere una holding finanziaria non è sufficiente per escludere la presunzione di cui al precedente punto 45 (v., in tal senso, sentenze del 24 marzo 2011, Legris Industries/Commissione, T‑376/06, non pubblicata, EU:T:2011:107, punto 51 e giurisprudenza ivi citata; del 13 luglio 2011, Shell Petroleum e a./Commissione, T‑38/07, EU:T:2011:355, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 giugno 2012, E.ON Ruhrgas e E.ON/Commissione, T‑360/09, EU:T:2012:332, punto 283 e giurisprudenza ivi citata).

55      Inoltre, deve essere respinto anche l’argomento delle ricorrenti secondo cui il sistema di rendicontazione che esisteva tra la prima ricorrente e le sue controllate aveva unicamente lo scopo di controllare l’evoluzione del suo investimento, e non era in alcun modo volto a che la prima ricorrente potesse esercitare un’influenza sulla gestione dell’attività di imballaggio alimentare. Infatti, una simile comunicazione di informazioni, pur essendo limitata ai risultati finanziari, mostra precisamente, come giustamente sostenuto dalla Commissione, che la prima ricorrente ha seguito le attività delle sue controllate e non può, in nessun caso, essere considerata come un elemento di prova che possa consentire di confutare la presunzione di cui al precedente punto 45. Il sistema di rendicontazione rientrerebbe tra gli strumenti a disposizione di una holding per avere riscontri in merito all’attività delle controllate.

56      Infatti, quando lo stato economico e commerciale della controllata è buono, può essere sufficiente per la società controllante tenersi informata dell’evoluzione della sua controllata. Orbene, è proprio l’informazione dettagliata della società controllante che consente alla stessa di intervenire in qualsiasi momento nella gestione e nella politica commerciale della sua controllata laddove se ne concretizzasse l’esigenza (sentenza del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T‑72/06, non pubblicata, EU:T:2011:671, punto 84). Inoltre, la Corte ha affermato che l’assenza di adozione di una decisione di gestione da parte dell’ente controllante, nel rispetto dei requisiti formali previsti dal diritto delle società, non può, di per sé, essere sufficiente a confutare la presunzione di cui al precedente punto 45 (sentenza dell’11 luglio 2013, Commissione/Stichting Administratiekantoor Portielje, C‑440/11 P, EU:C:2013:514, punto 66).

57      Peraltro, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la prima ricorrente non si è occupata della gestione diretta delle controllate a causa dello scarso interesse che l’attività di imballaggio alimentare presentava per essa, occorre sottolineare, sotto tale profilo, che il fatto che quest’ultima fosse attiva in un settore commerciale completamente diverso da quello delle sue controllate non esclude l’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento di queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 2013, HSE/Commissione, T‑399/09, non pubblicata, EU:T:2013:647, punto 50).

58      Infine, in merito agli argomenti delle ricorrenti secondo cui il fatto che la prima ricorrente abbia esercitato solo un’attività di gestione di carattere meramente tecnico-finanziario sarebbe dimostrato, in primo luogo, dall’autonomia del sottogruppo Sirap-Gema nel vagliare i singoli investimenti nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio, in secondo luogo, dall’autonoma elaborazione e approvazione del bilancio, non sottoposto al vaglio preliminare della società controllante, in terzo luogo, dal fatto che il direttore commerciale e il direttore generale della Sirap-Gema fossero dotati di poteri decisionali e di firma senza limiti di valore e, in quarto luogo, dalle modalità di elezione degli amministratori delegati delle società di detto sottogruppo, che avviene senza alcun intervento da parte della prima ricorrente, si deve osservare che si tratta di semplici affermazioni non suffragate da alcun elemento di prova.

59      In ogni caso, occorre rilevare che, con tali argomenti, le ricorrenti cercano di dimostrare un’indipendenza operativa delle controllate dalla prima ricorrente. Orbene, l’indipendenza operativa non prova, di per sé, che una controllata definisca il suo comportamento sul mercato in modo indipendente rispetto alla sua società controllante. La ripartizione dei compiti tra le controllate e le loro società controllanti e, in particolare, il fatto di affidare la gestione delle attività correnti alla direzione locale di una controllata al 100% è una prassi abituale delle imprese di grandi dimensioni composte da un numero elevato di controllate detenute, in definitiva, dalla medesima holding (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2014, RWE e RWE Dea/Commissione, T‑543/08, EU:T:2014:627, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

60      Infine, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto di dichiarare che la detenzione, da parte della holding, del 100% del capitale azionario della società controllata sia atta a stabilire una presunzione di esercizio di un’influenza determinante sul comportamento di tale controllata è tale da rendere siffatta presunzione assoluta, si deve sottolineare che la mera circostanza che un ente non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da confutare la suddetta presunzione non significa che la presunzione in questione non possa essere confutata in nessun caso (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 66).

61      Inoltre, dal punto 831 della decisione impugnata, il cui contenuto non è contestato dalle ricorrenti su tale argomento, emerge che il fascicolo amministrativo contiene anche esempi di invii, da parte di dipendenti delle società controllate operanti nel settore degli imballaggi alimentari, di informazioni dettagliate sul mercato agli impiegati della Sirap-Gema o della prima ricorrente.

62      Ne consegue che le ricorrenti non hanno fornito elementi che consentano di ritenere che la prima ricorrente non abbia esercitato un’influenza determinante sul comportamento delle sue controllate. Pertanto, il primo capo del secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo capo, relativo a una violazione dei diritti fondamentali

63      Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato i loro diritti fondamentali quando ha applicato la presunzione di cui al precedente punto 45. A loro avviso, da un lato, la Commissione ha infranto i principi della certezza del diritto, della personalità delle pene e della presunzione di innocenza sanciti dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), nonché dagli articoli 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Esse affermano, in sostanza, che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, il livello di protezione dei diritti fondamentali offerto dalla Carta non può essere inferiore a quello garantito dalla CEDU. Esse ritengono che, essendo pacifico che le sanzioni in materia di diritto della concorrenza hanno natura penale, sarebbero loro rigorosamente applicabili le garanzie offerte dalla CEDU. Dall’altro lato, esse ritengono che l’applicazione della suddetta presunzione comporti la violazione del diritto di proprietà sancito dall’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU, dell’articolo 14 della CEDU nonché degli articoli 17 e 21 della Carta, nella misura in cui essa determina una disparità di trattamento arbitraria ed ingiustificata tra diversi regimi proprietari.

64      La Commissione contesta tale argomentazione.

65      Occorre esaminare, in primo luogo, le doglianze delle ricorrenti relative alla violazione dei principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza e, in secondo luogo, quella relativa alla violazione del diritto di proprietà.

–       Sulla violazione dei principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza

66      Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che la presunzione di cui al precedente punto 45 costituisce, di per sé, un’eccezione ai principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza, dato che, in forza di tali principi, l’onere della prova dovrebbe, in via generale, incombere alla Commissione e il dubbio dovrebbe avvantaggiare l’accusato. L’applicazione di tale presunzione solleverebbe la questione fondamentale se una persona giuridica possa essere sanzionata per l’operato di un ente distinto. Su tale base, le ricorrenti contestano la giurisprudenza secondo cui detta presunzione non viola il principio della personalità delle pena in quanto la nozione di impresa quale «entità economica unica» implica una responsabilità personale e non una responsabilità oggettiva e per fatto altrui.

67      La Commissione contesta tale argomentazione.

68      A tal riguardo, occorre rilevare che la Corte ha già esaminato la questione se la presunzione di cui al precedente punto 45 fosse compatibile con i principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza.

69      Infatti, dalla giurisprudenza risulta che una presunzione, pur se difficile da confutare, resta entro limiti accettabili fintanto che essa sia proporzionata al legittimo scopo perseguito, che esista la possibilità di fornire la prova contraria e che siano garantiti i diritti della difesa (v. sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 107 e giurisprudenza ivi citata).

70      La presunzione di cui al precedente punto 45 mira precisamente a raggiungere un equilibrio tra l’importanza dell’obiettivo consistente nel reprimere i comportamenti contrari alle norme in materia di concorrenza, in particolare all’articolo 101 TFUE, ed a prevenirne la reiterazione, da un lato, e le esigenze poste da taluni principi generali del diritto dell’Unione come, in particolare, quelli della presunzione di innocenza, della personalità delle pene e della certezza del diritto nonché il rispetto dei diritti della difesa, compreso il principio della parità delle armi, dall’altro. È proprio per questa ragione che siffatta presunzione è confutabile (sentenza del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 59). Ne consegue che una presunzione siffatta è proporzionata al legittimo scopo perseguito (sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 108).

71      Inoltre, da un lato, la presunzione di cui al precedente punto 45 si fonda sulla constatazione secondo la quale, salvo circostanze del tutto eccezionali, una società che detenga la totalità o la quasi totalità del capitale di una controllata può, in considerazione di questa sola detenzione, esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata; dall’altro, la mancanza di esercizio effettivo di questo potere di ingerenza può di regola essere ricercata nel modo più utile nella sfera degli enti contro cui detta presunzione opera. Tale presunzione, tuttavia, è confutabile e gli enti che intendono inficiarla possono addurre tutti gli elementi relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società controllante e da esse ritenuti idonei a dimostrare che la controllata e la società controllante non costituiscono un’entità economica unica, ma che la controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (v. sentenza del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a./Commissione, C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 109 e giurisprudenza ivi citata).

72      Come risulta altresì dalla giurisprudenza, il fatto che la società controllante di un gruppo, che esercita un’influenza determinante sulle proprie controllate, possa essere chiamata a rispondere in solido delle infrazioni del diritto della concorrenza da queste ultime commesse non costituisce in alcun modo una deroga al principio della responsabilità personale bensì, al contrario, un’espressione del principio stesso, poiché la società controllante e le controllate soggette alla sua influenza determinante formano, nel loro insieme, un’impresa unitaria nell’accezione del diritto in materia di concorrenza dell’Unione, impresa della quale sono responsabili e, se la suddetta impresa viola, dolosamente o colposamente, le norme in materia di concorrenza, essa impegnerà la responsabilità personale e solidale di tutti i soggetti giuridici rientranti nella struttura del gruppo (v. sentenza del 27 settembre 2012, Nynäs Petroleum e Nynas Belgium/Commissione, T‑347/06, EU:T:2012:480, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

73      Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti, secondo cui la presunzione di cui al precedente punto 45 sarebbe incompatibile con i principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza, deve essere respinto in quanto infondato.

–       Sulla violazione del diritto di proprietà

74      Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l’articolo 1 del protocollo addizionale alla CEDU e l’articolo 14 della CEDU, nonché gli articoli 17 e 21 della Carta, in quanto ha dato luogo a una arbitraria ed ingiustificata disparità di trattamento tra diversi regimi proprietari. Gli effetti dell’applicazione della presunzione di cui al precedente punto 45 sarebbero parimenti incompatibili con il principio di neutralità sancito dall’articolo 345 TFUE. Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che l’applicazione di detta presunzione a un caso come quello in esame conduce a scoraggiare la detenzione di quote patrimoniali come quelle delle holding industriali, dato che queste ultime, anche quando sono totalmente estranee ai comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle loro controllate, sono comunque considerate responsabili. Per contro, in altri sistemi di detenzione di quote patrimoniali, quali l’azionariato differito o il controllo esercitato per mezzo di una partecipazione inferiore alla quasi totalità delle azioni, la società controllante o le società controllanti non sarebbero esposte a tale rischio. Infine, le ricorrenti rilevano che la suddetta decisione è idonea a pregiudicare, in modo iniquo ed irragionevole, i piccoli azionisti della prima ricorrente.

75      La Commissione contesta tale argomentazione.

76      Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza citata ai precedenti punti da 42 a 47, la presunzione di cui al precedente punto 45 si applica a qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale ente e dalle sue modalità di finanziamento. Pertanto, non vi è alcuna discriminazione legata alla forma dell’ente.

77      Inoltre, poiché la presunzione di cui al precedente punto 45 permette alla Commissione soltanto di non dover più dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante da parte della società controllante sulla sua controllata e resta, in ogni caso, confutabile, non sussistono elementi per concludere che tale presunzione comporti una limitazione per il regime delle diverse forme di proprietà societaria o che, come asseriscono le ricorrenti, la presunzione di cui trattasi sia tale da disincentivare taluni regimi proprietari capitalistici, quali le holding industriali.

78      Infine, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 70 risulta che la presunzione di cui al precedente punto 45 è proporzionata allo scopo legittimo perseguito.

79      Di conseguenza, occorre constatare che una discriminazione nel senso invocato dalle ricorrenti non risulta dimostrata.

80      Peraltro, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la presunzione di cui al precedente punto 45 violerebbe l’articolo 345 TFUE, è sufficiente riaffermare che detta presunzione non ha ad oggetto il regime sostanziale della proprietà, in quanto costituisce soltanto una presunzione avente l’effetto di invertire l’onere della prova.

81      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui i piccoli azionisti della prima ricorrente sarebbero vittime, in ultima istanza, dell’applicazione della presunzione di cui al precedente punto 45, tenuto conto della diminuzione del valore delle loro azioni, esso non può essere accolto, dato che l’asserito danno deriva dal comportamento dell’impresa e non dalla suddetta presunzione.

82      Infine, anche supponendo che la presunzione di cui al precedente punto 45 possa produrre effetti sul diritto fondamentale di proprietà, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, tale diritto non si configura come una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in rapporto alla sua funzione nella società. Di conseguenza, possono essere apportate restrizioni all’esercizio di tale diritto, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, tenuto conto dello scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (sentenza del 13 luglio 2011, Schindler Holding e a./Commissione, T‑138/07, EU:T:2011:362, punto 189).

83      Nel caso di specie, poiché la proporzionalità della presunzione di cui al precedente punto 45 è stata confermata dalla Corte nella sua giurisprudenza (v. punto 70 supra), dovrebbe essere pacifico che l’asserita limitazione del diritto di proprietà sia giustificata.

84      Si deve pertanto concludere che la presunzione di cui al precedente punto 45 non viola né il diritto fondamentale di proprietà né l’articolo 345 TFUE. Ne consegue che il secondo capo del secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo capo, relativo a una violazione del principio di parità di trattamento e a una carenza di motivazione

85      Le ricorrenti osservano che la Commissione avrebbe violato il principio di non discriminazione e di parità di trattamento in quanto la prima ricorrente è stata l’unica holding finanziaria sanzionata nella decisione impugnata. Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto disapplicare la presunzione di cui al precedente punto 45. Inoltre, le ricorrenti addebitano alla Commissione una palese discriminazione ed una carenza di motivazione, poiché la holding finanziaria che controllava la Linpac tra il 2003 e il 2009 non è stata né coinvolta nel procedimento né sanzionata nella decisione impugnata.

86      La Commissione contesta tale argomentazione.

87      Occorre ricordare che il principio della parità di trattamento costituisce un principio generale di diritto, che la Commissione è tenuta a rispettare nell’ambito di un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 101 TFUE, e che osta a che situazioni paragonabili siano trattate in modo diverso e situazioni differenti siano trattate in modo analogo, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2012, GDF Suez/Commissione, T‑370/09, EU:T:2012:333, punto 386).

88      Peraltro, secondo la giurisprudenza citata ai precedenti punti da 42 a 47 e 54, la presunzione di cui al precedente punto 45 si applica a qualsiasi ente che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale ente e dalle sue modalità di finanziamento. Dalla giurisprudenza deriva dunque che non è consentita alcuna distinzione, ai fini dell’imputabilità della suddetta presunzione, tra una holding finanziaria e altre società controllanti, qualunque ne sia la forma o lo status giuridico.

89      Così, nel caso di specie, il fatto che la prima ricorrente possa essere l’unica holding finanziaria tra le società destinatarie della decisione impugnata non è rilevante, in quanto l’attività eventualmente esercitata non la pone in una situazione diversa da quella di altre società controllanti.

90      Di conseguenza, giustamente la Commissione non ha concesso alla prima ricorrente un trattamento diverso da quello riservato alle altre società destinatarie della decisione impugnata.

91      Per quanto riguarda l’asserita disparità di trattamento tra la prima ricorrente e la holding finanziaria che controllava la Linpac tra il 2003 e il 2009, si deve osservare che, come correttamente sostenuto dalla Commissione, la situazione di controllo della prima ricorrente sulle sue controllate non può essere considerata paragonabile a quella della suddetta holding finanziaria sulla Linpac. Infatti, tale holding finanziaria ha detenuto, tra il 2003 e il 2009, solo il 46% del capitale sociale della Linpac. Orbene, la presunzione di cui al precedente punto 45 può essere applicata unicamente quando la società controllante detiene almeno la quasi totalità del capitale sociale di una controllata.

92      Infine, in merito all’asserita carenza di motivazione relativa al fatto che la Commissione non avrebbe esplicitamente indicato le ragioni in base alle quali ha escluso la holding finanziaria, che controllava la Linpac tra il 2003 e il 2009, dai destinatari della decisione impugnata e persino dal testo della decisione impugnata, essa deve parimenti essere respinta. Si deve infatti notare che, sotto tale profilo, è sufficiente che la Commissione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari (v. sentenza del 9 settembre 2015, Philips/Commissione, T‑92/13, non pubblicata, EU:T:2015:605, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

93      Inoltre, occorre ricordare che, una volta che un’impresa ha violato, con il suo comportamento, l’articolo 101 TFUE, essa non può sottrarsi a qualsiasi sanzione con la motivazione che ad altri operatori economici non sono state inflitte ammende, quando addirittura il Tribunale non è stato adito per giudicare la situazione di questi ultimi (v. sentenza del 14 marzo 2013, Dole Food e Dole Germany/Commissione, T‑588/08, EU:T:2013:130, punto 678 e giurisprudenza ivi citata).

94      Ciò posto, il terzo capo del secondo motivo nonché il secondo motivo nella sua interezza devono essere respinti in quanto infondati.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione dellarticolo101 TFUE, dellarticolo 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 2006 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nellambito della determinazione degli elementi o dei parametri di calcolo dellimporto delle ammende

95      Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia abusato del potere discrezionale ad essa riconosciuto in materia di ammende e abbia inflitto ammende eccessive che rischiano di pregiudicare in modo irreparabile la prosecuzione delle attività del sottogruppo Sirap-Gema.

96      Le ricorrenti suddividono il presente motivo in sette capi che occorre esaminare in ordine successivo.

 Sul valore delle vendite

97      Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione sarebbe incorsa in un errore quando ha considerato che il valore delle vendite, ai fini del calcolo delle ammende, comprendesse anche i costi di trasporto e le provvigioni pagate agli agenti.

98      La Commissione contesta tale argomentazione.

99      Si deve ricordare, al riguardo, che il punto 13 degli orientamenti del 2006 mira ad assumere, quale base iniziale ai fini del calcolo dell’ammenda inflitta ad un’impresa, un importo che rifletta l’importanza economica dell’infrazione ed il peso relativo dell’impresa interessata nell’infrazione medesima. Di conseguenza, se è vero che la nozione di valore delle vendite di cui al suddetto punto non può, certamente, estendersi sino a comprendere le vendite realizzate dall’impresa interessata non rientranti nell’ambito di applicazione dell’intesa contestata, l’obiettivo perseguito da tale disposizione risulterebbe, tuttavia, pregiudicato se tale nozione fosse intesa come comprendente unicamente il fatturato realizzato con le sole vendite per le quali risulti accertato che sono state effettivamente oggetto dell’intesa (sentenza del 17 dicembre 2014, Pilkington Group e a./Commissione, T‑72/09, non pubblicata, EU:T:2014:1094, punto 221).

100    Inoltre, occorre rilevare che il valore delle vendite è utilizzato quale parametro per esprimere l’importanza economica dell’infrazione non solo in quanto costituisce l’elemento più idoneo per riflettere l’importanza economica di tale infrazione, nonché il peso relativo di ciascuna impresa che vi ha partecipato, ma anche in quanto si tratta di un criterio obiettivo di facile applicazione. Quest’ultima qualità del valore delle vendite rende l’azione della Commissione più prevedibile per le imprese e consente loro di valutare la rilevanza dell’importo di un’ammenda alla quale si espongono quando decidono di partecipare a un’intesa illecita. L’utilizzo del criterio del valore delle vendite al punto 13 degli orientamenti del 2006 persegue quindi, in particolare, un obiettivo di dissuasione generale (v. sentenza del 29 febbraio 2016, Schenker/Commissione, T‑265/12, EU:T:2016:111, punto 291 e giurisprudenza ivi citata).

101    Per quanto riguarda, più in particolare, l’inclusione di taluni costi di funzionamento, in particolare i costi di trasporto o le provvigioni degli agenti, nel valore delle vendite, si deve osservare che, secondo la giurisprudenza, è il fatturato che rispecchia in modo completo la realtà dell’ammontare dell’operazione negoziale ad essere interessante per stabilire il valore delle vendite, allo scopo di determinare l’importo di base dell’ammenda. Pertanto, dev’essere preso in considerazione il fatturato così come esso emerge dalla contabilità dell’impresa (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2013, ICF/Commissione, T‑406/08, EU:T:2013:322, punto 175).

102    Inoltre, il valore delle vendite rispecchia il prezzo così come fatturato al cliente, senza deduzione per le spese di trasporto o altre spese. Con riferimento alle spese di trasporto, si deve considerare che, una volta che un produttore consegna a destinazione, su richiesta del cliente, le quantità vendute, il servizio di trasporto costituisce parte integrante della vendita del prodotto. Pertanto, il prezzo richiesto per tale servizio, anche ove corrisponda al rimborso delle somme dovute dal venditore al vettore indipendente al quale egli è ricorso per il suddetto servizio, è una componente del prezzo globale di vendita (v. sentenza del 18 giugno 2013, ICF/Commissione, T‑406/08, EU:T:2013:322, punto 176 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2016, Schenker/Commissione, T‑265/12, EU:T:2016:111, punto 264).

103    Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalle ricorrenti, e alla luce della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 101 e 102, la Commissione non era obbligata a dedurre le spese di trasporto e le provvigioni dal valore delle vendite. Infatti, tali costi erano inerenti al valore finale delle vendite e quindi non deducibili.

104    In udienza, le ricorrenti hanno invitato il Tribunale a riconsiderare la giurisprudenza richiamata ai precedenti punti 101 e 102. A loro avviso, non è giusto includere nel valore delle vendite, ai fini del calcolo delle ammende, i costi di trasporto nonché le provvigioni che sono state sostenute all’atto dei pagamenti effettuati in favore di terzi.

105    A tale riguardo, occorre osservare che, come sostiene correttamente la Commissione, la decisione di ricorrere a servizi di terzi è una scelta strategica di un’impresa che avviene per una moltitudine di ragioni, tanto economiche quanto organizzative. Orbene, il metodo di calcolo del valore delle vendite deve basarsi su fattori oggettivi e non può essere modificato in funzione delle scelte individuali di ciascuna impresa.

106    Di conseguenza, il primo capo del terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul coefficiente di gravità

107    Le ricorrenti contestano alla Commissione di aver fissato un coefficiente di gravità pari al 16% basandosi soltanto sulla natura delle infrazioni. Esse ritengono altresì che detto coefficiente sia sproporzionato. Inoltre, esse fanno valere che la Commissione avrebbe violato il principio della parità di trattamento quando ha applicato a tutte le società destinatarie della decisione impugnata il medesimo coefficiente di gravità, senza tenere conto del numero di infrazioni cui ciascuna di esse aveva partecipato.

108    La Commissione contesta tale argomentazione.

109    A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003, la Commissione può, mediante decisione, irrogare ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando esse, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni degli articoli 101 e 102 TFUE.

110    A termini dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, per determinare l’importo dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

111    I paragrafi da 19 a 23 degli orientamenti del 2006 prevedono quanto segue:

«19. L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

20. La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

21. In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.

22. Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la Commissione terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.

23. Per loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti».

112    Infine, riguardo all’asserita violazione del principio di proporzionalità, si deve ricordare che detto principio richiede che gli atti delle istituzioni comunitarie non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla misura meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (sentenza del 5 maggio 1998, Regno Unito/Commissione, C‑180/96, EU:C:1998:192, punto 96).

113    Nell’ambito dei procedimenti avviati dalla Commissione per sanzionare le violazioni delle norme in materia di concorrenza, l’applicazione del principio di proporzionalità comporta che le ammende non devono essere esorbitanti riguardo agli obiettivi perseguiti, vale a dire riguardo al rispetto di tali norme, e che l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa per un’infrazione in materia di concorrenza dev’essere proporzionato all’infrazione, valutata nel suo complesso, tenendo conto, in particolare, della gravità di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, Prym e Prym Consumer/Commissione, T‑30/05, non pubblicata, EU:C:2007:267, punto 224 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, il suddetto principio implica che la Commissione deve fissare l’ammenda in modo proporzionato agli elementi presi in considerazione ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e che essa deve applicare, al riguardo, tali elementi in maniera coerente e obiettivamente giustificata (v. sentenze del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, EU:T:2006:270, punto 228, e del 28 aprile 2010, Amann & Söhne e Cousin Filterie/Commissione, T‑446/05, EU:T:2010:165, punto 171).

114    Per quanto riguarda i cartelli, considerati come le infrazioni più gravi, il Tribunale ha dichiarato, dopo aver ricordato che, in forza del punto 23 degli orientamenti del 2006, in genere la proporzione del valore delle vendite considerata si situerà «sui valori più alti previsti», che il tasso dovrebbe essere, quantomeno, superiore al 15% (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2011, Ziegler/Commissione, T‑199/08, EU:T:2011:285, punto 141).

115    Nel caso di specie, per giustificare di aver assunto un coefficiente di gravità del 16%, la Commissione ha rilevato, ai punti 1026 e 1027 della decisione impugnata, da un lato, come le pratiche di fissazione dei prezzi, di ripartizione del mercato e di manipolazione delle aste fossero, per loro stessa natura, tra le più gravi restrizioni della concorrenza e, dall’altro, come ciascuna delle tre intese in questione, ossia l’infrazione commessa in Italia, quella commessa in ECO e quella commessa in Francia, avesse un carattere poliedrico.

116    Pertanto, nella misura in cui un coefficiente di gravità del 16% costituisce un valore che si trova all’inizio del margine alto della forcella prevista al punto 21 degli orientamenti del 2006, che va dallo 0 al 30%, e rispecchia l’importanza della gravità delle infrazioni in questione, si deve ritenere che la Commissione non ha commesso errori di valutazione o violazioni del principio di proporzionalità quando, nel caso di specie, ha fatto proprio un simile coefficiente di gravità.

117    Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti che le ricorrenti deducono nel presente capo.

118    In primo luogo, per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui, al fine di determinare il coefficiente di gravità, la Commissione ha preso in considerazione unicamente la natura di ogni singola infrazione, occorre osservare che, ai punti 1026 e da 1030 a 1033 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato che essa ha preso in considerazione anche la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate per ciascuna infrazione, l’estensione geografica di ciascuna infrazione e la misura in cui ciascuna infrazione è stata attuata. Il fatto che essa non abbia applicato tali fattori per aumentare o ridurre il coefficiente di gravità non significa che essa non li abbia presi in considerazione.

119    In secondo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della parità di trattamento in quanto la Commissione ha applicato il medesimo coefficiente di gravità a tutte le imprese destinatarie della decisione impugnata, e ciò indipendentemente dal numero di infrazioni alle quali ciascuna impresa aveva partecipato, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha assunto l’esistenza di un’infrazione unica e continuata globale. Essa ha considerato che si trattasse di cinque intese distinte per le quali sussisteva, ogni volta, un’infrazione unica e continuata.

120    Pertanto, il fatto che talune altre imprese partecipanti alle tre intese di cui trattasi, e alle quali è stato applicato uno stesso coefficiente del 16%, siano state parimenti coinvolte in talune o in tutte le altre intese accertate nella decisione impugnata non rimette in discussione la validità di tale percentuale per le tre intese in questione, riguardo alle quali alle imprese che si trovavano in una stessa situazione è stato inflitto uno stesso trattamento. Non si riscontra, pertanto, alcuna violazione del principio di parità di trattamento sotto tale profilo (v., in tal senso, sentenza del 29 febbraio 2016, UTi Worldwide e a./Commissione, T‑264/12, non pubblicata, EU:T:2016:112, punto 310).

121    Di conseguenza, il secondo capo del terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sull’importo supplementare

122    Le ricorrenti contestano, in sostanza, l’applicazione di una tariffa d’ingresso del 16%. Esse sostengono che, visto l’elevato importo legato alla gravità dell’infrazione, la Commissione non avrebbe dovuto aumentare ulteriormente l’importo di base dell’ammenda. Inoltre, esse ritengono che la tariffa d’ingresso sia del tutto sproporzionata, illegittima ed ingiustificata là dove riguarda la prima ricorrente, poiché quest’ultima non è l’autrice dell’infrazione. Ancora, esse affermano che la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento là dove non ha graduato la tariffa d’ingresso in ragione del numero di infrazioni a cui ciascuna delle società destinatarie della decisione impugnata aveva preso parte.

123    La Commissione contesta tale argomentazione.

124    A tal riguardo, occorre osservare che, al punto 1036 della decisione impugnata, la Commissione ha precisato di avere incluso nell’importo di base, a prescindere dalla durata della partecipazione delle imprese all’infrazione, una maggiorazione pari al 16% del valore delle vendite allo scopo di dissuadere le imprese dal concludere accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione del mercato, tenuto conto delle caratteristiche concernenti la gravità di ciascuna delle infrazioni.

125    Tale approccio si fonda sul punto 25 degli orientamenti del 2006, il quale dispone che una maggiorazione compresa fra il 15 e il 25% del valore delle vendite è inclusa nell’importo di base dell’ammenda al fine di dissuadere le imprese dal partecipare nuovamente ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione.

126    Dal testo e dall’economia degli orientamenti del 2006 risulta che l’inserimento nell’importo di base dell’ammenda di un importo supplementare a fini dissuasivi, prevista al punto 25 degli stessi, riflette la partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali più gravi. L’importo supplementare incluso per tale motivo attiene alle caratteristiche delle pratiche di tutti i partecipanti, e non alla situazione individuale di ciascuno di essi (sentenza del 13 settembre 2013, Total Raffinage Marketing/Commissione, T‑566/08, EU:T:2013:423, punto 455).

127    Nel caso di specie, le ricorrenti non negano la loro partecipazione alle tre intese di cui trattasi.

128    Di conseguenza, conformemente al punto 25 degli orientamenti del 2006, l’applicazione di un coefficiente del valore delle vendite a fini dissuasivi è automatica. Inoltre, tenuto conto del fatto che la Commissione ha applicato un importo supplementare che si colloca nella parte bassa della forcella menzionata nel suddetto punto, un simile importo non risulta sproporzionato (sentenza del 29 febbraio 2016, UTi Worldwide e a./Commissione, T‑264/12, non pubblicata, EU:T:2016:112, punto 301).

129    Pertanto, si deve affermare che la Commissione era legittimata a richiedere un importo supplementare pari al 16% del valore delle vendite a titolo delle tre infrazioni in questione.

130    Gli argomenti che le ricorrenti formulano su tale punto non possono essere accolti.

131    In primo luogo, riguardo all’argomento delle ricorrenti secondo cui l’applicazione della tariffa di ingresso alla prima ricorrente è ingiustificata e iniqua, in quanto colpisce un soggetto del tutto estraneo all’infrazione e che non può essere «disincentivato» dal commetterne una, esso deve essere respinto per gli stessi motivi esposti, in particolare, ai precedenti punti da 54 a 61, nell’ambito del secondo motivo.

132    Peraltro, la distinzione tra enti che hanno partecipato direttamente o indirettamente all’infrazione non trova alcun fondamento nella giurisprudenza. Tutti i destinatari della decisione impugnata sono considerati partecipanti diretti all’infrazione, indipendentemente dalla questione se le persone fisiche coinvolte nell’infrazione fossero membri del loro personale o della loro direzione oppure appartenessero a una delle loro controllate, con la quale formavano un’unità economica. Ne deriva che né i principi di parità di trattamento o di proporzionalità né un’altra norma o un altro principio del diritto dell’Unione imponevano una differenziazione della tariffa di ingresso, secondo il carattere asseritamente «diretto» o «indiretto» della partecipazione di ciascun destinatario della decisione impugnata all’infrazione (sentenza del 13 dicembre 2013, HSE/Commissione, T‑399/09, non pubblicata, EU:T:2013:647, punto 131).

133    Inoltre, la Commissione ha la facoltà di fissare la percentuale del valore delle vendite menzionata al punto 25 degli orientamenti del 2006 e presa in considerazione ai fini del calcolo della tariffa di ingresso, come pure quella prevista al punto 21 degli stessi orientamenti, al medesimo livello per tutti i partecipanti all’intesa. La fissazione di una stessa percentuale per tutti i partecipanti all’intesa non implica la fissazione di una stessa tariffa di ingresso per tutti i partecipanti all’intesa. Dato che tale tariffa consiste in una percentuale del valore delle vendite realizzate in relazione con l’infrazione da ciascun partecipante all’intesa, essa sarà differente per ciascuno di essi, in funzione delle differenze nel valore delle vendite da essi realizzate (v. sentenza del 13 dicembre 2013, HSE/Commissione, T‑399/09, non pubblicata, EU:T:2013:647, punto 132 e giurisprudenza ivi citata).

134    In secondo luogo, riguardo all’argomento delle ricorrenti relativo alla violazione del principio della parità di trattamento, esso deve essere respinto per gli stessi motivi esposti ai precedenti punti 119 e 120.

135    Di conseguenza, il terzo capo del terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sulla mancata considerazione della situazione di crisi del settore

136    Le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto, nel calcolare l’importo delle ammende, della crisi nel settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio e concedere loro una circostanza attenuante specifica. Esse ritengono che la decisione impugnata sia viziata in fatto e in diritto nonché priva di motivazione, là dove la Commissione ha ritenuto che lo stato di crisi del settore fosse stato preso in considerazione nell’ambito dell’analisi sulla capacità contributiva dell’impresa.

137    La Commissione contesta tale argomentazione.

138    A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione non è tenuta a considerare come circostanza attenuante la situazione finanziaria sfavorevole del settore in questione. Il fatto che, in casi precedenti, la Commissione abbia tenuto conto della situazione economica del settore come circostanza attenuante non implica che essa debba necessariamente continuare ad osservare tale prassi (v. sentenza del 23 gennaio 2014, Evonik Degussa e AlzChem/Commissione, T‑391/09, non pubblicata, EU:T:2014:22, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

139    Nel caso di specie, si deve pertanto constatare che la Commissione non aveva alcun obbligo di tenere conto della situazione di crisi nel settore interessato e di accordare una circostanza attenuante idonea a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda.

140    Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la decisione impugnata è priva di motivazione, là dove la Commissione ha ritenuto che lo stato di crisi del settore fosse stato preso in considerazione nell’ambito dell’analisi della capacità contributiva dell’impresa, anch’esso deve essere respinto. Infatti, al punto 1051 della decisione impugnata, la Commissione ha spiegato in modo chiaro che, sebbene gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), menzionassero il contesto economico specifico come un motivo di riduzione a sé stante, gli orientamenti del 2006, sulla base dei quali sono state calcolate le ammende nel caso delle ricorrenti, prevedono che il contesto economico venga preso in considerazione per determinare se un’impresa possa beneficiare di una riduzione ai sensi del punto 35 di questi ultimi orientamenti sulla capacità contributiva. Pertanto, una simile spiegazione è più che sufficiente.

141    Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto dello stato di crisi del settore, a prescindere dall’esito riservato alla domanda di riconoscimento dell’incapacità contributiva, in altri termini indipendentemente dall’incidenza che tale crisi ha avuto sulla situazione soggettiva di un’impresa, esso non può essere accolto. Infatti, come giustamente sostiene la Commissione, seguendo un tale ragionamento si potrebbe arrivare all’assurda situazione in cui la Commissione dovrebbe concedere come circostanza attenuante un’eventuale crisi di mercato anche ad imprese che non sono state minimamente toccate da tale crisi e che magari, al contrario, ne hanno beneficiato.

142    Di conseguenza, il quarto capo del terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sull’applicazione del limite del 10% del fatturato

143    Le ricorrenti ritengono che la Commissione sia incorsa nell’errore di utilizzare il fatturato della prima ricorrente ai fini del calcolo del limite massimo del 10%. Esse affermano che legare l’applicabilità dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 al fatturato consolidato di una holding finanziaria ha per effetto di attribuirgli confini incerti, abusivi e potenzialmente molto discriminatori e pregiudizievoli. Inoltre, i fatturati delle holding finanziarie presenterebbero un’ampia volatilità, come sarebbe avvenuto per la prima ricorrente nel corso degli ultimi anni.

144    La Commissione contesta tale argomentazione.

145    Su tale punto, anzitutto, si deve ricordare che l’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 prevede che la Commissione possa infliggere ammende alle imprese che commettono un’infrazione all’articolo 101 TFUE purché, per ogni impresa partecipante all’infrazione, l’ammenda non superi il 10% del suo fatturato totale realizzato nel corso del precedente esercizio sociale.

146    L’obiettivo perseguito dalla fissazione di un limite massimo del 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato all’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che la condanna ad un’ammenda di importo superiore a tale limite ecceda la capacità di pagamento di detta impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le è inflitta una sanzione pecuniaria da parte della Commissione (sentenza del 4 settembre 2014, YKK e a./Commissione, C‑408/12 P, EU:C:2014:2153, punto 63).

147    Da una giurisprudenza costante risulta che il limite massimo del 10% dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Quest’ultimo importo costituisce, infatti, il miglior indice della capacità dell’impresa interessata di mobilizzare i fondi necessari ai fini del pagamento dell’ammenda (v., in tal senso, sentenze dell’8 maggio 2013, Eni/Commissione, C‑508/11 P, EU:C:2013:289, punto 109 e giurisprudenza ivi citata, e del 26 novembre 2013, Groupe Gascogne/Commissione, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 53).

148    Nel caso di specie, nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che le imprese responsabili di ciascuna delle infrazioni in questione fossero costituite dalle ricorrenti. A suo avviso, la prima ricorrente formava, con tutte le sue controllate interessate, un’unica e sola unità economica per ciascuna delle tre infrazioni in questione (v. punto 50 supra).

149    Orbene, dall’analisi effettuata nell’ambito del secondo motivo emerge che la Commissione ha dimostrato in modo giuridicamente valido l’imputabilità delle infrazioni di cui trattasi alla prima ricorrente.

150    Pertanto, la Commissione era in grado di prendere in considerazione il fatturato delle ricorrenti nel loro insieme, compreso quello della prima ricorrente, che compongono l’impresa, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, responsabile delle tre infrazioni in questione.

151    Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che il fatturato consolidato di una holding finanziaria non dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione del limite massimo del 10%, è sufficiente rinviare alla giurisprudenza citata ai precedenti punti 54 e 146, da cui risulta che, nell’ambito dell’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione, non occorre operare una distinzione tra i diversi tipi di società controllanti. Come giustamente considerato dalla Commissione al punto 1056 della decisione impugnata, la nozione di impresa non può essere interpretata in modo diverso ai fini dell’imputazione dell’infrazione e dell’applicazione del limite massimo del 10%. Quindi, il fatto che la prima ricorrente sia una holding finanziaria non ha alcun effetto sull’imputabilità dell’ammenda e, dunque, ai fini dell’impiego del suo fatturato quale riferimento per l’applicazione del limite massimo del 10%. Inoltre, il fatto di escludere il fatturato consolidato di una holding solo a motivo della struttura societaria comporterebbe una discriminazione ingiustificata tra operatori economici diversi e potrebbe consentire alle società controllanti di sfuggire alle loro responsabilità.

152    Ne deriva che il quinto capo del terzo motivo deve essere respinto.

 Sulla insufficiente riduzione delle ammende in ragione dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo

153    Le ricorrenti sostengono che, al fine di tenere conto della durata irragionevole del procedimento amministrativo, la Commissione avrebbe dovuto procedere a una riduzione dell’importo delle ammende superiore alla riduzione del 5% in concreto concessa. In particolare, esse sostengono che il periodo di trentatré mesi tra l’adozione della comunicazione degli addebiti e l’adozione della decisione impugnata avrebbe dovuto essere più breve, dato che, dopo l’adozione della comunicazione degli addebiti, la Commissione non ha praticamente più svolto alcuna attività istruttoria, eccezion fatta per l’audizione, e che il testo della suddetta decisione coincide in ampia misura con il testo della comunicazione degli addebiti. Esse ritengono che la Commissione avrebbe dovuto tenere maggiormente in considerazione il fatto che l’attesa prolungata di un’eventuale sanzione durante un periodo di crisi economica abbia impedito loro di procedere ad una pianificazione commerciale adeguata.

154    La Commissione contesta tale argomentazione.

155    A tal riguardo, si deve constatare che, nel caso di specie, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, il carattere eccessivo della durata del procedimento amministrativo e ritengono che la riduzione del 5% a detto titolo concessa dalla Commissione a ciascuno dei destinatari della decisione impugnata sia insufficiente.

156    Anzitutto, si deve necessariamente constatare che gli orientamenti del 2006 non prevedono che la Commissione sia tenuta a ridurre l’importo dell’ammenda in caso di durata eccessiva del procedimento amministrativo. È quindi nell’ambito del punto 37 di detti orientamenti che la Commissione ha potuto decidere di concedere una riduzione dell’ammenda su tale base, fatto salvo il diritto delle ricorrenti, ammesso che una siffatta durata abbia eventualmente arrecato loro pregiudizio, di proporre un’azione di responsabilità a detto titolo.

157    Sotto tale profilo, in merito alla valutazione della durata eccessiva del procedimento amministrativo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la violazione da parte della Commissione del termine ragionevole di un procedimento amministrativo, quand’anche dimostrata, non può condurre a una riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta (v. sentenza del 9 giugno 2016, CEPSA/Commissione, C‑608/13 P, EU:C:2016:414, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

158    Nel caso di specie, le ricorrenti fanno valere il carattere irragionevole della durata del procedimento amministrativo al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale.

159    Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti non possono essere accolti. Infatti, la violazione, da parte di un’istituzione dell’Unione, dell’obbligo derivante dall’articolo 41, secondo comma, della Carta di espletare i procedimenti amministrativi entro un termine ragionevole deve trovare la sua sanzione in un ricorso per risarcimento danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, Bolloré/Commissione, C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301, punti 106 e 109, e giurisprudenza ivi citata).

160    In ogni caso, anche supponendo che la giurisprudenza della Corte, citata ai precedenti punti 157 e 159, possa essere interpretata nel senso che essa non osta alla possibilità stessa di modificare l’importo di un’ammenda nell’esercizio della competenza estesa al merito in una situazione come quella di cui trattasi, quando la Commissione ha già tenuto conto della durata del procedimento amministrativo e ha quindi concesso una riduzione dell’ammenda, occorre constatare che la riduzione dell’importo delle ammende concessa dalla Commissione a causa del carattere eccessivo della durata del procedimento amministrativo è adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. Da un lato, quanto al fatto che le ricorrenti affermano che la lunga durata di tale procedimento ha impedito loro di pianificare la propria attività commerciale, esse non forniscono alcuna spiegazione concreta a tal riguardo. Dall’altro lato, una siffatta riduzione è proporzionata, giacché la durata eccessiva del suddetto procedimento risulta dalla complessità dei fatti, posto che la decisione impugnata riguarda cinque intese differenti nonché un numero elevato di società implicate.

161    Pertanto, la sesta parte del terzo motivo dev’essere respinta.

 Sulla valutazione della capacità contributiva

162    Le ricorrenti contestano alla Commissione il mancato accoglimento della loro domanda di riconoscimento dell’incapacità contributiva delle società Sirap-Gem, Petruzalek GmbH e Petruzalek Kft. A loro avviso, la motivazione fornita dalla Commissione sul punto è errata e, in ogni caso, non sufficientemente circostanziata. La Commissione avrebbe risposto ai dati finanziari e patrimoniali riguardanti la situazione di crisi del sottogruppo Sirap-Gema in maniera succinta e facendo riferimento soltanto alla situazione della prima ricorrente.

163    La Commissione contesta tale argomentazione.

164    A tal riguardo, in primo luogo, quanto all’obbligo di motivazione della decisione impugnata, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari o altre persone direttamente e individualmente interessate dall’atto possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 9 settembre 2015, Philips/Commissione, T‑92/13, non pubblicata, EU:T:2015:605, punto 102 e giurisprudenza ivi citata).

165    Nel caso di specie, la Commissione ha anzitutto respinto la domanda formulata a titolo dell’incapacità contributiva rilevando, nell’allegato II alla decisione impugnata, che, dagli ultimi dati disponibili relativi al bilancio consolidato della prima ricorrente, la quale controllava la Sirap-Gema, la Petruzalek GmbH e la Petruzalek Kft ed era altresì destinataria della decisione impugnata, risultava che essa deteneva riserve di liquidità superiori al valore dell’ammenda. Essa ha poi aggiunto che l’ammenda era di importo limitato, se paragonato alle dimensioni complessive dell’impresa in termini di attivo, di patrimonio netto e di vendite. Infine, la Commissione ha precisato che i dividendi distribuiti dalla prima ricorrente nel 2014 eccedevano anch’essi l’importo dell’ammenda. Per quanto riguarda quest’ultima constatazione, la Commissione ha riconosciuto che non soltanto la prima ricorrente ma anche le società del gruppo Italmobiliare avevano distribuito dividendi che eccedevano l’importo dell’ammenda.

166    Peraltro, tali motivi devono essere letti in combinato disposto con i punti da 1099 a 1103 della decisione impugnata, nei quali la Commissione ha spiegato i termini del punto 35 degli orientamenti del 2006 e il metodo da essa seguito nella sua analisi.

167    Pertanto, la motivazione della decisione impugnata consente al Tribunale di comprendere le ragioni che hanno indotto la Commissione a respingere la domanda presentata dalla Sirap-Gema, dalla Petruzalek GmbH e dalla Petruzalek Kft. Peraltro, alla luce della loro argomentazione, la suddetta motivazione non ha manifestamente impedito alle ricorrenti di comprendere la giustificazione di tale decisione nella parte in cui essa respinge la loro domanda di riconoscimento dell’incapacità contributiva.

168    In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza della valutazione della Commissione, occorre ricordare che il punto 35 degli orientamenti del 2006 prevede l’incidenza che può avere la capacità contributiva di un’impresa sanzionata per aver violato l’articolo 101 TFUE sul calcolo dell’importo dell’ammenda che può esserle inflitta. Tale punto è così formulato:

«In circostanze eccezionali la Commissione può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. La Commissione non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».

169    Secondo una giurisprudenza costante, adottando norme di comportamento quali orientamenti e annunciando, mediante la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in avanti applicate ai casi a cui si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, a pena di essere eventualmente sanzionata a titolo di violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 316 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

170    Va rilevato, anzitutto, che una riduzione dell’ammenda ai sensi del punto 35 degli orientamenti del 2006 può essere concessa unicamente in circostanze eccezionali e alle condizioni definite in tali orientamenti. Pertanto, da un lato, si deve provare che l’ammenda inflitta «pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore». Dall’altro, si deve parimenti dimostrare l’esistenza di un «contesto sociale ed economico particolare». Si deve inoltre ricordare che questi due insiemi di condizioni sono stati oggetto di precisazione da parte dei giudici dell’Unione [sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 317 (non pubblicato)].

171    Per quanto riguarda il primo insieme di condizioni, è stato dichiarato che la Commissione non era obbligata, in linea di principio, a tener conto, in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda da infliggere per una violazione delle norme in materia di concorrenza, della situazione finanziaria deficitaria di un’impresa, dato che il riconoscimento di un simile obbligo equivarrebbe a procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese che si sono meno adattate alle condizioni del mercato [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 318 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

172    Infatti, ove così fosse, sussisterebbe il rischio che dette imprese siano favorite a scapito di altre imprese, più efficienti e meglio gestite. Ne consegue che la mera constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria dell’impresa interessata non può costituire il fondamento sufficiente di una domanda, volta a ottenere che la Commissione tenga conto della sua incapacità contributiva per accordarle una riduzione dell’importo dell’ammenda [sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 319 (non pubblicato)].

173    Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un provvedimento adottato da un’autorità dell’Unione cagioni il fallimento oppure la liquidazione di un’impresa non è vietato, in quanto tale, dal diritto dell’Unione. Sebbene il fallimento o la liquidazione di un’impresa nella sua forma giuridica attuale possa pregiudicare gli interessi finanziari dei proprietari o degli azionisti, ciò non comporta tuttavia che gli elementi personali, materiali e immateriali di cui l’impresa è costituita perdano anch’essi il loro valore [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 320 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

174    Se ne può inferire che solo nel caso di una perdita di valore degli elementi personali, materiali e immateriali di cui l’impresa è costituita, in altri termini del suo patrimonio, potrebbe essere giustificato che, al momento della fissazione dell’importo dell’ammenda, venga presa in considerazione l’eventualità del suo fallimento o della sua liquidazione in conseguenza dell’irrogazione di tale ammenda [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 321 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

175    In effetti, la liquidazione di una società non implica necessariamente il venir meno dell’impresa di cui trattasi. Quest’ultima può continuare a esistere in quanto tale, o in caso di ricapitalizzazione della società, o in caso di acquisizione globale degli elementi del suo attivo da parte di un altro ente. Un tale rilevamento può avvenire o mediante un acquisto volontario, o mediante una vendita forzata dell’attivo della società con continuità operativa [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 322 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

176    Pertanto, il riferimento, operato al punto 35 degli orientamenti del 2006, alla privazione dell’attivo dell’impresa interessata di qualsiasi valore deve essere interpretato nel senso che esso ha ad oggetto la situazione in cui il rilevamento dell’impresa nelle circostanze indicate al punto che precede risulti improbabile, se non addirittura impossibile. In una simile ipotesi, gli elementi del patrimonio di tale impresa saranno offerti in vendita separatamente ed è probabile che molti di essi non trovino alcun acquirente o, nell’ipotesi migliore, siano venduti solo ad un prezzo significativamente ridotto [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 323 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

177    Quanto al secondo insieme di presupposti, relativo all’esistenza di un contesto economico e sociale particolare, esso fa riferimento, secondo la giurisprudenza, alle conseguenze che il pagamento dell’ammenda potrebbe comportare, in particolare in termini di aumento della disoccupazione o di deterioramento dei settori economici situati a monte e a valle dell’impresa interessata [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 324 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

178    Ciò posto, qualora le condizioni cumulative prima menzionate siano soddisfatte, il fatto di imporre un’ammenda che rischi di provocare l’estinzione di un’impresa sarebbe contrario all’obiettivo perseguito dal punto 35 degli orientamenti del 2006. L’applicazione di tale punto alle imprese interessate configura, in tal modo, un’espressione concreta del principio di proporzionalità in materia di sanzioni delle infrazioni al diritto della concorrenza [v. sentenza del 15 luglio 2015, Fapricela/Commissione, T‑398/10, EU:T:2015:498, punto 325 (non pubblicato) e giurisprudenza ivi citata].

179    Nel caso di specie, si deve constatare che le ricorrenti non deducono né giustificano il fatto che l’imposizione di un’ammenda fosse tale da pregiudicare irrimediabilmente la loro redditività economica e finisse col privare il loro patrimonio di qualsiasi valore.

180    Invero, in sostanza le ricorrenti addebitano alla Commissione, da un lato, di non aver valutato le difficili condizioni in cui si trovavano la Sirap-Gema, la Petruzalek GmbH, la Petruzalek Kft e il sottogruppo Sirap-Gema e, dall’altro, di aver respinto la domanda da esse presentata basandosi unicamente sulla situazione della prima ricorrente. Inoltre, la loro argomentazione, sviluppata nell’ambito del ricorso, si basa principalmente sull’asserita situazione di crisi di detto sottogruppo.

181    Tuttavia, come giustamente sostiene la Commissione e come emerge dall’analisi nell’ambito del secondo motivo, il sottogruppo Sirap-Gema non può essere considerato come effettivamente autonomo rispetto alla prima ricorrente. Pertanto, la capacità contributiva delle società di detto sottogruppo doveva essere valutata unitamente a quella di quest’ultima.

182    Peraltro, anche se le ricorrenti sostengono che la Commissione ha commesso un errore quando ha affermato, nell’allegato II alla decisione impugnata, che i dividendi distribuiti dalla prima ricorrente nel 2014 eccedevano l’importo delle ammende, errore che la Commissione ha riconosciuto (v. punto 165 supra), si deve osservare che esse non contestano la conclusione principale della Commissione, secondo cui la prima ricorrente, quale società controllante, poteva far fronte alle ammende inflitte alle sue controllate (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, Rubinetteria Cisal/Commissione, T‑368/10, non pubblicata, EU:T:2013:460, punto 118).

183    È quindi manifesto che la Commissione ha applicato il metodo definito negli orientamenti del 2006 e che il suo rifiuto di accordare una riduzione dell’importo dell’ammenda è conforme alla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 169 a 178.

184    Al punto 115 del ricorso, le ricorrenti fanno riferimento a una relazione tecnica redatta da un esperto «per dimostrare (...) l’impossibilità del [sottogruppo Sirap-Gema] di far fronte al pagamento di un importo delle sanzioni così elevato». Esse sottolineano altresì che l’autore della relazione tecnica si tiene a disposizione del Tribunale per il caso in cui quest’ultimo volesse ordinare una consulenza tecnica d’ufficio.

185    Al punto 141 del ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di voler «nominare un consulente tecnico che accerti lo stato di grave difficoltà economica del [sottogruppo Sirap-Gema] e l’importo sproporzionato delle sanzioni irrogate dalla Commissione» (v. anche punto 14 supra).

186    Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve ritenere che gli atti del fascicolo di causa siano sufficienti e che non occorra quindi dare seguito a tale domanda.

187    Non occorre, peraltro, esaminare gli argomenti delle ricorrenti sviluppati ai punti da 115 a 124 del ricorso, poiché si basano sulla relazione tecnica di un esperto che a sua volta riguarda unicamente la situazione del sottogruppo Sirap-Gema e non prende in considerazione l’esistenza della società controllante, la prima ricorrente.

188    Di conseguenza, il settimo capo del terzo motivo nonché il terzo motivo nel suo insieme devono essere respinti in quanto infondati.

 Sul quarto motivo, riguardante lesercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito

189    Le ricorrenti chiedono al Tribunale, per l’ipotesi in cui decidesse di non annullare la decisione impugnata, di ridurre significativamente l’importo delle ammende inflitte alle ricorrenti, discostandosi, ove necessario, dai principi stabiliti dagli orientamenti del 2006 e prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti esposte nel ricorso. Inoltre, esse sostengono che l’importo delle ammende è altresì sproporzionato da un punto di vista economico.

190    La Commissione contesta tale domanda e sostiene che gli argomenti dedotti dalle ricorrenti a sostegno di tale motivo sono ripetitivi e generici.

191    A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la competenza estesa al merito, riconosciuta al giudice dell’Unione dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 conformemente all’articolo 261 TFUE, autorizza il giudice, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P, EU:C:2011:815, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

192    Inoltre, l’esercizio di tale competenza estesa al merito non equivale a un controllo d’ufficio e il procedimento avviene in contraddittorio. Spetta, in linea di principio, al ricorrente dedurre i motivi a contestazione della decisione impugnata e fornire elementi di prova a sostegno di tali motivi (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

193    Inoltre, al fine di soddisfare i requisiti di un controllo esteso al merito ai sensi dell’articolo 47 della Carta per quanto riguarda l’ammenda, il giudice dell’Unione è tenuto, nell’esercizio delle competenze previste agli articoli 261 e 263 TFUE, ad esaminare ogni censura, di fatto o di diritto, diretta a dimostrare che l’importo dell’ammenda non è adeguato alla gravità e alla durata dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

194    Nel caso di specie, occorre anzitutto osservare che le ricorrenti hanno espressamente chiesto al Tribunale di esercitare la sua competenza estesa al merito anche nell’ambito della loro argomentazione sviluppata in seno ai capi da due a sette del terzo motivo, segnatamente ai punti 76, 82, 91, 102, 107 e 124 del ricorso.

195    Si deve poi rilevare che, nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti si limitano essenzialmente a riproporre gli argomenti già dedotti a sostegno dei precedenti motivi di ricorso, nei quali si sono accontentate di affermare che le valutazioni della Commissione erano illegittime, senza fornire alcun nuovo elemento di prova specifico volto a dimostrare che le suddette valutazioni siano anche inappropriate.

196    Infatti, nell’ambito del quarto motivo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, in primo luogo, che la rigidità dei criteri previsti dagli orientamenti del 2006 e la loro applicazione meccanica senza alcun correttivo rischiano di pregiudicare l’attività del gruppo, alterando così gli equilibri di mercato a tutto vantaggio del leader su tale mercato, ossia la Linpac; in secondo luogo, che le ammende calcolate utilizzando come punto di partenza il valore delle vendite avrebbero avuto un impatto eccessivo rispetto ai dati economici del gruppo e, in particolare, che lo scarto tra il valore delle vendite e il margine di profitto netto del gruppo avrebbe comportato un risultato ingiusto ed eccessivo per le ricorrenti; in terzo luogo, che il carattere sproporzionato delle ammende sarebbe dimostrato anche dall’analisi economica effettuata da un esperto; e, in quarto luogo, che si doveva tener conto della crisi finanziaria manifestatasi alla fine del 2008 e che avrebbe inciso sul settore degli imballaggi alimentari per vendita al dettaglio.

197    Tuttavia, non risulta affatto dalle censure elencate al precedente punto 194, esaminate questa volta nell’esercizio della competenza estesa al merito, che la Commissione abbia adottato sanzioni inadeguate nei loro rispettivi importi.

198     Del resto, occorre rilevare che è infondato l’addebito delle ricorrenti alla Commissione di avere ingiustamente «protetto» la Linpac, dato che, con la sua iniziativa, quest’ultima ha portato a conoscenza della Commissione un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, permettendo a tale istituzione, anzitutto, di far cessare ogni comportamento anticoncorrenziale ivi connesso e, in seguito, di sanzionarne gli autori, fatta salva l’informatrice. Ciò posto, il trattamento preferenziale accordato a quest’ultima risponde all’interesse superiore riguardante la divulgazione delle pratiche anticoncorrenziali e, di per sé, non rende quindi inappropriato l’importo dell’ammenda inflitta agli altri partecipanti all’intesa così denunciata e, nel caso di specie, alle ricorrenti.

199    Inoltre, l’argomento delle ricorrenti relativo alla crisi finanziaria del 2008, che potrebbe essere fatto valere da qualsiasi impresa, rimane troppo generico, anche ove rapportato al settore dell’imballaggio alimentare, e risulta insufficientemente suffragato per dimostrare il carattere inappropriato dell’importo dell’ammenda. Peraltro, neppure l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’analisi economica permetterebbe di dimostrare che i benefici che il sottogruppo Sirap-Gema ha potuto conseguire dall’intesa sono estremamente limitati e molto poco significativi può essere accolto, poiché la circostanza che un’impresa abbia tratto solo un esiguo beneficio dall’infrazione, ammesso che sia dimostrata, non può condurre il Tribunale a ridurre, su tale base, l’importo dell’ammenda, tenuto conto della necessità di assicurare il carattere dissuasivo di quest’ultima.

200    In particolare, l’argomento delle ricorrenti relativo al presunto differenziale tra il valore delle vendite e il margine di profitto del sottogruppo Sirap-Gema equivale, in realtà, a sostenere che, essendo il margine di profitto di tale sottogruppo relativamente basso, il Tribunale dovrebbe ridurre, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, l’importo dell’ammenda inflitta. Tuttavia, un siffatto approccio finirebbe per avvantaggiare le imprese meno efficienti e, pertanto, non può essere accolto.

201    Analogamente, è vero che la relazione tecnica di cui all’allegato A.18 al ricorso, realizzata dal professor P., mostra un aumento del costo delle materie prime durante il periodo dell’intesa e la riduzione della redditività del sottogruppo Sirap-Gema che ne consegue, tuttavia essa non consente di concludere che l’importo delle ammende di cui trattasi – benché rilevante rispetto alla redditività di tale sottogruppo – non sia appropriato, tenuto conto in particolare, da un lato, della capacità contributiva della prima ricorrente e, dall’altro, dell’obiettivo di dissuasione sopra menzionato.

202    Inoltre, nessuno degli elementi intervenuti nella situazione finanziaria delle ricorrenti in epoca successiva all’adozione della decisione impugnata giustifica la riduzione dell’importo delle ammende.

203    Gli argomenti sollevati dalle ricorrenti non giustificano dunque una riduzione dell’importo delle ammende nell’ambito dell’esercizio della competenza estesa al merito.

204    Di conseguenza, si deve dichiarare che la domanda delle ricorrenti volta ad ottenere che il Tribunale riduca l’importo delle ammende deve essere respinta.

205    Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il presente ricorso deve essere integralmente respinto.

 Sulle spese

206    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Italmobiliare SpA e le altre parti ricorrenti, i cui nomi sono indicati nell’allegato, sono condannate alle spese.

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’11 luglio 2019.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

V. Tomljenović


Allegato

Altre parti ricorrenti

Sirap-Gema SpA, con sede in Verolanuova (Italia),

Sirap France SAS, con sede in Noves (Francia),

Petruzalek GmbH, con sede in Tattendorf (Austria),

Petruzalek kft, con sede in Budapest (Ungheria),

Petruzalek s.r.o., con sede in Bratislava (Slovacchia),

Petruzalek s.r.o., con sede in Břeclav (Repubblica ceca).


Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, vertente su un abuso di potere, una violazione della comunicazione sulla cooperazione e una violazione del principio della parità di trattamento per quanto concerne il beneficio dell’immunità dall’ammenda concesso alla Linpac

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE, una violazione dei diritti fondamentali, una violazione del principio della parità di trattamento e una carenza di motivazione, per quanto riguarda l’applicazione della presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante

Sul primo capo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE

Sul secondo capo, relativo a una violazione dei diritti fondamentali

– Sulla violazione dei principi della personalità delle pene e della presunzione di innocenza

– Sulla violazione del diritto di proprietà

Sul terzo capo, relativo a una violazione del principio di parità di trattamento e a una carenza di motivazione

Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, degli orientamenti del 2006 e dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento, nell’ambito della determinazione degli elementi o dei parametri di calcolo dell’importo delle ammende

Sul valore delle vendite

Sul coefficiente di gravità

Sull’importo supplementare

Sulla mancata considerazione della situazione di crisi del settore

Sull’applicazione del limite del 10% del fatturato

Sulla insufficiente riduzione delle ammende in ragione dell’eccessiva durata del procedimento amministrativo

Sulla valutazione della capacità contributiva

Sul quarto motivo, riguardante l’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’italiano.


1 L’elenco delle altre parti ricorrenti è allegato solo alla versione notificata alle parti.