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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 7 aprile 2020 – Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

(Causa C-178/20)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Resistente: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli da 70 a 73 della direttiva 2001/83 1 impongano che un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in uno Stato membro debba essere considerato un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in un altro Stato membro, anche se in tale altro Stato membro il medicinale di cui trattasi non dispone di un’autorizzazione all’immissione in commercio e non è stato classificato.

2)    Se sia giustificata, nell’interesse della tutela della salute e della vita delle persone di cui all’articolo 36 TFUE, una restrizione quantitativa che subordina la possibilità di ordinare e fornire al paziente un medicinale che non dispone di un’autorizzazione all’immissione in commercio in uno Stato membro, ma che dispone di tale autorizzazione in un altro [Stato del SEE], all’esistenza di una prescrizione medica e di una dichiarazione dell’autorità farmaceutica, anche nel caso in cui il medicinale sia registrato nell’altro Stato membro come medicinale non soggetto a prescrizione.

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1 Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).