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Impugnazione proposta il 4 dicembre 2019 dalla Fortischem a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-121/15, Fortischem / Commissione

(Causa C-890/19 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fortischem a.s. (rappresentanti: C. Arhold, Rechtsanwalt, P. Hodál, M. Staroň, avocats)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, AlzChem AG, già AlzChem Trostberg GmbH, già AlzChem Hart GmbH

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare gli articoli 1 e da 3 a 5 della decisione contestata 1 , e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nell’erronea interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/19992 quando ha dichiarato che, in una fattispecie come quella in esame, la decisione di recupero poteva essere estesa alla ricorrente anche qualora la ricorrente avesse pagato un prezzo di mercato per gli attivi del beneficiario dell’aiuto.

Secondo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha dichiarato che la Commissione non aveva l’onere di provare se l’aiuto fosse stato trasferito alla ricorrente mediante la vendita degli attivi al di sotto del prezzo di mercato.

Terzo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto e travisato i fatti perché ha trascurato diversi (quasi inconfutabili) elementi attestanti che per gli attivi era stato pagato un prezzo di mercato.

Quarto motivo d’impugnazione, il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha erroneamente interpretato il concetto dei criteri della «portata della transazione» e della «logica economica della transazione» ai fini dell’accertamento della continuità economica.

Quinto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha ammesso che la Commissione poteva pervenire alla conclusione che sussisteva una continuità economica sulla base di solo due dei criteri accertati, mentre tutti gli altri criteri militavano contro la continuità economica.

Sesto motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto consistente nell'erronea interpretazione e nella falsa applicazione della disposizione di legge pertinente che vietava i licenziamenti collettivi e nell'erronea qualificazione giuridica dei fatti, quando ha concluso che il divieto di licenziamenti collettivi rappresentasse un vantaggio per la NCHZ invece di un effettivo svantaggio sotto forma di aumento dei costi e quando ha omesso di ridurre l'importo del presunto aiuto di Stato di un importo corrispondente all'aumento dei costi.

Settimo motivo d’impugnazione: il Tribunale ha commesso un errore di diritto sostituendo il proprio ragionamento a quello della decisione impugnata, in quanto la Commissione non ha esposto alcun argomento o spiegazione su come il divieto di licenziamenti collettivi rappresentasse un vantaggio per la NCHZ.

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1 Decisione (UE) 2015/1826 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) al quale la Slovacchia ha dato esecuzione in favore di NCHZ (GU 2015, L 269, pag. 71).

2 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).