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Ricorso proposto il 3 ottobre 2007 -Petrilli / Commissione

(Causa F-98/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nicole Petrilli (Sint Stevens Woluwe, Belgio) (rappresentante: avv. J. L. Lodomez)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso di annullamento ricevibile e fondato;

annullare la decisione 20 luglio 2007 con cui l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN") ha respinto la richiesta della ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo " Statuto"), diretta ad ottenere il rinnovo del suo contratto nella DG "Ricerca" della Commissione;

annullare l'eventuale decisione che la Commissione potrebbe essere indotta a prendere relativamente al reclamo, formulato dalla ricorrente parallelamente al presente ricorso e ad un ricorso per la sospensione della decisione dell'APN 20 luglio 2007;

dichiarare il presente ricorso per risarcimento danni ricevibile e fondato;

ordinare alla Commissione di consentire la reintegrazione nel posto di lavoro della ricorrente quale agente contrattuale nell'unità "T2" della DG "Ricerca" per un periodo di 18 mesi; aggiungere alla detta ingiunzione una penalità di EUR 1000,00 per ogni giorno di ritardo;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale causato dalla perdita della retribuzione a seguito del rifiuto di rinnovo del suo contratto, un importo pari alla retribuzione spettante alla ricorrente qualora quest'ultima avesse potuto proseguire il suo contratto quale agente contrattuale fino al termine dei tre anni;

condannare la Commissione a risarcire il danno aggiuntivo subito dalla ricorrente a causa della perdita di una possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato nella futura Agenzia esecutiva per la ricerca (in prosieguo: l'"AER"), in seguito al mancato rinnovo del contratto di cui trattasi e della possibilità di concludere la sua missione presso la Commissione, nonché di approfondirvi la sua esperienza nel compimento di tale missione;

condannare la Commissione a versare alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale causato dalla decisione di rifiuto di rinnovo del suo contratto un importo il cui ammontare sarà valutato dal Tribunale e stabilito, con espressa riserva di aumento in corso di causa, in EUR 1 a titolo di provvisionale;

condannare la Commissione delle Comunità europee alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, il primo dei quali è relativo alla violazione del principio di legittimità e dell'art. 88 del Regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il "RAA"). La ricorrente afferma che la decisione di rifiuto di rinnovo del suo contratto di agente contrattuale, adottata in base alla decisione della Commissione 28 aprile 2004, relativa alla durata massima di impiego di personale non permanente presso i servizi della Commissione, impedisce all'art. 88 del RAA di produrre i suoi effetti, i quali consentirebbero di rinnovare il contratto della ricorrente per un ulteriore periodo di 18 mesi. La decisione 28 aprile 2004 sarebbe illegittima in quanto da essa deriverebbero restrizioni a diritti sanciti dalle disposizioni statutarie.

Il secondo motivo attiene alla violazione del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine dell'amministrazione e dell'interesse del servizio. La ricorrente fa valere che la decisione impugnata non tiene conto né della sua situazione personale, né dell'interesse del servizio, né di quello della futura istituenda Agenzia.

Il terzo motivo è relativo all'insufficienza della motivazione e alla violazione dell'art. 3 ter del RAA. La ricorrente sostiene in particolare che il rifiuto automatico di rinnovare il suo contratto a causa del raggiungimento della soglia dei sei anni di cui alla decisione 28 aprile 2004 viola la ratio dell'art. 3 ter del RAA, la quale sarebbe basata sulla volontà di assumere soggetti con contratti a tempo determinato al fine di svolgere compiti in ambiti specializzati per il lasso di tempo necessario all'esecuzione di un compito specifico.

Il quarto motivo è relativo alla circostanza che la decisione 28 aprile 2004 violerebbe la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, [relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato] (GU L 175, pag. 43), i principi generali del diritto del lavoro europeo, i diritti sociali dei lavoratori, nonché, segnatamente, il principio della stabilità dell'impiego così come il principio di non discriminazione. Per quanto riguarda quest'ultimo la ricorrente sottolinea che la soglia dei sei anni si applica solamente agli agenti contrattuali di cui all'art. 3 del RAA, mentre quelli di cui all'art. 3 bis del RAA hanno la possibilità di ottenere un contratto a tempo indeterminato.

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