Language of document : ECLI:EU:F:2007:66

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

17 aprile 2007

Cause riunite F‑44/06 e F‑94/06

C

e

F

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Art. 78 dello Statuto – Pensione d’invalidità – Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado – Ricorsi di annullamento e per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con i quali il ricorrente chiede: nella causa F‑44/06, in primo luogo, l’annullamento della decisione della Commissione 13 giugno 2005 con cui viene rifiutata l’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di primo grado 23 novembre 2004, causa T‑376/02, O/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1595, ricorso, anch’esso proposto dal ricorrente, all’origine delle due presenti cause), e l’annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2006 che lo colloca in pensione e lo ammette al beneficio di una pensione di invalidità fissata ai sensi dell’art. 78, secondo comma, dello Statuto, nella sua redazione in vigore anteriormente al 1° maggio 2004, con effetto retroattivo al 1° febbraio 2002, in secondo luogo, la condanna della Commissione a versargli una somma di EUR 15 000 a seguito della violazione del principio dell’osservanza del termine ragionevole; nella causa F‑94/06, l’annullamento della menzionata decisione 23 febbraio 2006 e la condanna della Commissione a versargli un importo di EUR 15 000 a titolo di risarcimento danni.

Decisione: La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo di EUR 2 000 a titolo di risarcimento del danno morale da lui subito. Per il resto, le domande dei ricorsi sono respinte. La Commissione sopporta le proprie spese e i due terzi delle spese del ricorrente nella cause F‑44/06, C/Commissione, e F‑94/06, F/Commissione.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione

(Art. 233 CE ; Statuto dei funzionari, art. 53 ; allegato VIII, art. 14)

2.      Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento

(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Inadempimento dell’obbligo di esecuzione di una sentenza di annullamento

(Art. 233 CE)

1.      Per dare esecuzione ad una sentenza che ha annullato una decisione di collocamento in pensione del ricorrente e di ammissione di quest’ultimo al beneficio di una pensione di invalidità solo a causa di un errore nella scelta del suo fondamento giuridico, ma senza rimettere in questione tutte le fasi della sua adozione, l’autorità che ha il potere di nomina deve adottare una nuova decisione che rettifichi l’errore commesso nella scelta del fondamento giuridico, ma non ha l’obbligo di collocare retroattivamente in attività l’interessato e non è neppure tenuta ad adottare una decisione che abbia effetto solo per il futuro, il che comporterebbe la negazione dell’esistenza stessa delle affezioni e dell’invalidità del ricorrente, peraltro debitamente accertate dalla decisione annullata. Pertanto, l’autorità che ha il potere di nomina può, senza violare l’autorità del giudicato né disapplicare l’art. 233 CE, fissare retroattivamente gli effetti della nuova decisione di collocamento in pensione del ricorrente all’ultimo giorno del mese nel corso del quale era stata presa la decisione annullata, e gli effetti dell’ammissione al beneficio della pensione di invalidità al primo giorno del mese civile successivo, conformemente all’art. 53 dello Statuto e all’art. 14 dell’allegato VIII dello Statuto.

Infine, qualora debba sostituire una decisione legittima alla decisione censurata dal giudice, l’autorità che ha il potere di nomina può legittimamente fare applicazione, relativamente alla scelta del fondamento giuridico, delle disposizioni dello Statuto vigenti alla data della decisione annullata e non delle disposizioni dello Statuto quali modificate alla data di adozione della nuova decisione.

(v. punti 42 e 46-49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 19 aprile 1999, cause riunite T‑305/94, T‑306/94, T‑307/94, T‑313/04‑T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (Racc. pag. II‑931, punto 189, e giurisprudenza citata), e 23 novembre 2004, causa T‑376/02, O/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑349 e II‑1595)

2.      Domande dirette al risarcimento del danno subito dal ricorrente a causa di un termine di esecuzione irragionevole o della totale mancanza di qualsiasi provvedimento di esecuzione di una sentenza di annullamento pronunciata a suo favore presentano un nesso diretto con domande di annullamento dirette contro la decisione con cui l’amministrazione intende aver dato esecuzione alla detta sentenza e sono, pertanto, ricevibili anche se non sono state oggetto di una previa domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto e sono state formulate per la prima volta nell’ambito del reclamo diretto contro tale decisione. Infatti, anche se la sorte di tali domande di risarcimento non è necessariamente subordinata a quella delle domande di annullamento, in un siffatto contesto, nel quale il funzionario ritiene che l’amministrazione non abbia ancora adottato i provvedimenti imposti dal giudice comunitario, la domanda di risarcimento non può essere valutata indipendentemente dalla questione se, con gli atti già adottati, la detta amministrazione si sia o meno conformata al giudicato, in quanto, se tali atti non sono conformi a quanto imposto dalla sentenza pronunciata a favore del funzionario, le pretese di risarcimento per inosservanza del termine ragionevole non possono che essere rafforzate. Non si può quindi considerare che il ricorrente abbia fondato la sua domanda di risarcimento unicamente sull’intervento tardivo dei provvedimenti di esecuzione della sentenza, ad esclusione di qualsiasi contestazione del contenuto dei detti provvedimenti.

D’altro canto, di fronte ad una sentenza di annullamento, l’amministrazione ha l’obbligo di agire e deve prendere di propria iniziativa i provvedimenti di esecuzione del giudicato, senza che a tal fine sia richiesta alcuna domanda da parte del funzionario. A questo proposito, l’inazione dell’amministrazione può essere considerata come una mancata adozione di un provvedimento imposto dall’art. 233 CE, analogo ad un provvedimento imposto dallo Statuto, ai sensi dell’art. 90, n. 2, del detto Statuto, e configurante un atto che arreca pregiudizio, contro il quale un funzionario può legittimamente proporre subito, entro un termine di tre mesi, un reclamo. Qualora sia chiesto un risarcimento sulla base di un termine di esecuzione irragionevole o della mancanza di qualsiasi provvedimento di esecuzione di una sentenza, la regolarità del procedimento precontenzioso non può dunque essere subordinata alla presentazione di una domanda del funzionario sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto.

Inoltre, pretendere che un funzionario che reclama l’applicazione di una sentenza di annullamento pronunciata a suo favore, da un lato, presenti un reclamo contro la decisione dell’amministrazione che costituirebbe un’applicazione erronea della sentenza e, dall’altro, presenti, sul fondamento dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, una separata domanda di risarcimento, domanda che, in caso di rifiuto dell’amministrazione, dovrebbe successivamente dar luogo anch’essa alla presentazione di un reclamo, contrasterebbe con le esigenze di economia procedurale imposte dal principio del rispetto del termine ragionevole.

(v. punti 55-58)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑6/91, Pfloeschner/Commissione (Racc. pag. II‑141, punto 22); 12 gennaio 1994, causa T‑65/91, White/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑9 e II‑23, punti 91 e 92); 26 ottobre 1994, causa T‑18/93, Marcato/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑681, punto 59); 6 novembre 1997, causa T‑15/96, Liao/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑897, punto 61)

Tribunale della funzione pubblica: ordinanza 31 maggio 2006, causa F‑91/05, Frankin e a./Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑25 e II‑A‑1‑83, punto 22)

3.      L’amministrazione commette un illecito amministrativo tale da far sorgere la sua responsabilità qualora, senza essersi trovata di fronte a difficoltà particolari di interpretazione o a difficoltà pratiche tali da ostare all’esecuzione di una sentenza di annullamento, non adotti, entro un termine ragionevole, i provvedimenti destinati a garantirne l’esecuzione. Il fatto che l’interessato chieda l’adozione di provvedimenti diversi da quelli imposti dalla sentenza non può giustificare il rifiuto dell’amministrazione di adottare qualsiasi concreto provvedimento di esecuzione.

Un siffatto rifiuto, che costituisce un pregiudizio all’affidamento che ogni singolo deve riporre nei confronti dell’ordinamento giuridico comunitario, basato, segnatamente, sul rispetto delle decisioni emanate dai giudici comunitari, comporta, di per sé, indipendentemente da qualsiasi danno materiale che eventualmente ne derivi, un danno morale per la parte che ha ottenuto una sentenza favorevole.

(v. punti 63, 64, 66, 67 e 69)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 dicembre 2000, causa T‑11/00, Hautem/BEI (Racc. pag. II‑4019, punto 51)